Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2464/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere: la ricorrente contestava il giudizio di gravità indiziaria relativo all'esistenza del sodalizio criminoso e alla sua appartenenza con ruolo apicale (durata e prova del vincolo associativo), la mancata prova della violenza e della minaccia nei fatti estorsivi (fonte: conversazioni intercettate), l'assenza di pericolo concreto di recidiva in relazione a fatti anteriori (novembre 2019) e la mancata corretta applicazione dell'art. 275, comma 4, c.p.p. rispetto alla sua condizione di madre di prole inferiore a sei anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse fornito motivazione puntuale e non illogica: ha ricostruito un'associazione operante dal novembre 2019 al settembre 2022, indicato molteplici fonti di prova, la composizione e i ruoli del sodalizio, il ruolo apicale della ricorrente, le modalità di spaccio e i fatti estorsivi. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha spiegato che non è stata fornita prova idonea a superare la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., e che sussistono esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" tali da giustificare la custodia in carcere anche rispetto alla condizione di madre di figlio minore di sei anni (art. 275, comma 4). La Corte ha quindi respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Articolo riferito ai reati in materia di stupefacenti che costituiscono i fatti-reato contestati (detenzione e cessione di sostanze stupefacenti). La Corte conferma che tali fatti, unitamente all'attività associativa, giustificano la gravità indiziaria.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Definisce il pericolo di recidiva o reiterazione del reato; la Corte richiama il requisito di concretezza del pericolo ma osserva che la concreta gravità e la continuità dell'attività illecita possono tradursi in una sostanziale certezza di reiterazione.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Introduce una presunzione di pericolosità cautelare in determinate ipotesi; la Corte evidenzia che la presunzione non è stata superata dalla ricorrente.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 4

    Stabilisce che la custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili (es. madri di prole inferiore a sei anni) è ammessa solo se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; la Corte accerta che tali esigenze erano presenti nella specie.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Previsioni procedurali per gli adempimenti successivi alla decisione; la Corte dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Massime di principio

  • La mera contestazione di più reati collegati non esclude automaticamente l'esistenza di un'associazione: la durata relativamente breve del sodalizio non preclude la configurazione del reato associativo se le fonti di prova dimostrano composizione, ruoli e operatività.
  • Le intercettazioni o singole conversazioni non sono decisive di per sé; il giudice valuta il quadro probatorio nel suo complesso per accertare violenza, minaccia o altri elementi costitutivi degli illeciti (es. estorsione).
  • Per il pericolo di recidiva serve concretezza, ma un comportamento continuativo e un ruolo apicale possono integrare una previsione di elevata probabilità di reiterazione tale da giustificare la custodia cautelare.
  • Lo status di madre di figlio minore di sei anni non preclude automaticamente la custodia in carcere: l'art. 275, comma 4, consente deroghe solo se le esigenze cautelari non siano di eccezionale rilevanza; pertanto occorre valutare caso per caso se le esigenze cautelari prevalgono sugli interessi di cura parentale.
  • In sede cautelare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari possono essere valutate anche alla luce di più fonti di prova valutate congiuntamente; una motivazione puntuale e coerente del giudice di merito è difficilmente superabile in Cassazione se non viziata da illogicità manifesta.
  • Un ricorso per cassazione contro misure cautelari può essere dichiarato inammissibile se non dimostra errori di diritto o vizi logici nella motivazione del giudice di merito; ciò può comportare condanna alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.