Sentenza n. 425/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 686 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nei termini, della sentenza del Tribunale di Caltagirone che aveva liquidato € 1.312,00 oltre accessori per spese legali
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 686 del 26 giugno 2025, limitatamente al pagamento delle spese legali. L’INPS ha dedotto di non essere stata posta nelle condizioni di adempiere tempestivamente, poiché i ricorrenti, quali coeredi della beneficiaria, non risultavano censiti dall’Istituto e non disponeva dei loro codici IBAN. Ha riferito di avere richiesto informalmente e poi con posta elettronica ordinaria del 29 luglio 2025 le coordinate bancarie, senza ricevere riscontro, e di averle ottenute soltanto a seguito di una richiesta via PEC del 7 novembre 2025, provvedendo al pagamento il 13 novembre 2025. I ricorrenti hanno contestato tale ricostruzione, sostenendo che la prima comunicazione assistita da prova legale dell’invio e della consegna fosse la PEC del 7 novembre 2025, successiva alla scadenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, scaduto il 25 ottobre 2025. Poiché il pagamento è intervenuto nelle more del giudizio, la controversia residuava sulla regolazione delle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell’avvenuto pagamento da parte dell’INPS delle somme dovute in esecuzione della sentenza del giudice ordinario. Quanto alle spese, ha richiamato il principio secondo cui la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza è assimilabile a quella prevista per le procedure esecutive mobiliari. Ha ritenuto di compensare le spese solo in parte, considerando le circostanze dedotte dall’INPS circa la richiesta delle coordinate bancarie e le difficoltà operative dichiarate, ma ha posto la parte residua a carico dell’ente, ritenuto soccombente ai fini della regolazione delle spese, liquidandola in € 300,00 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il termine di 120 giorni per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni è indicato dai ricorrenti come scaduto il 25 ottobre 2025; il TAR lo considera nel valutare la regolazione delle spese, senza pronunciarsi sulla decorrenza in termini generali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione adempie integralmente nelle more del processo, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, residuando la decisione sulle spese.
- La liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza è assimilabile a quella prevista per le procedure esecutive mobiliari.
- La richiesta di compensazione delle spese può essere valutata alla luce delle concrete circostanze che abbiano eventualmente reso difficoltoso o ritardato l’adempimento; il giudice può compensare le spese solo in parte e porre la quota residua a carico dell’amministrazione.
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