Cassazione Civile, Ordinanza n. 16247/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'importazione effettuata nel 2012 presso la Dogana di Milano da una società importatrice, tramite uno spedizioniere doganale che agiva come rappresentante indiretto. A seguito di verifica, l'Ufficio ha rilevato che nel valore imponibile dichiarato non era stato incluso, secondo quanto previsto dal contratto di licenza, il corrispettivo per royalties; ha quindi rideterminato la base imponibile e recuperato maggiori dazi, IVA e interessi, notificando all'importatore e allo spedizioniere l'avviso di rettifica e il correlato atto sanzionatorio. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti, mentre la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo non provata la conoscenza, in capo allo spedizioniere, dell'obbligo di pagamento delle royalties e valorizzando il suo affidamento sulla documentazione ricevuta dall'importatore. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 201 del Codice doganale comunitario, sostenendo che lo spedizioniere rappresentante indiretto, per la sua qualità professionale, risponde solidalmente dei maggiori diritti di confine e delle sanzioni quando presenti una dichiarazione doganale basata su dati inesatti che abbiano comportato una mancata o parziale riscossione dei tributi, senza che sia necessario dimostrare una sua specifica partecipazione al rapporto di licenza o ai contatti tra licenziante, produttore e importatore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, nel caso di dichiarazione doganale presentata da un rappresentante indiretto con indicazione di un valore doganale incompleto, la fattispecie rientra nell'art. 201 del Codice doganale comunitario; il rappresentante indiretto è debitore dell'obbligazione doganale e risponde solidalmente dei dazi, imposte, accessori e interessi dovuti, dovendo usare la diligenza qualificata del professionista e verificare l'esattezza dei dati dichiarati. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 201 Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92)
L'obbligazione doganale sorge con l'accettazione della dichiarazione; grava sul dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche sul soggetto per conto del quale la dichiarazione è presentata; chi fornisce dati erronei che determinano mancata o parziale riscossione dei dazi può essere considerato debitore se era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dell'errore.
art. 199 Reg. CEE n. 2454/93
La dichiarazione firmata dal dichiarante o dal rappresentante è vincolante quanto all'esattezza delle indicazioni, all'autenticità dei documenti allegati e al rispetto degli obblighi inerenti al regime doganale.
art. 12 d.lgs. n. 374 del 1990
Il richiamo è utilizzato per affermare la responsabilità dello spedizioniere che presenta merci in dogana per conto terzi ma in nome proprio, specie nell'ambito della procedura semplificata.
art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza dovuta è quella qualificata dell'operatore professionale, con obbligo di informazione e di attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati.
art. 220 Reg. CEE n. 2913/92
In caso di recupero a posteriori dell'imposta per irregolarità delle certificazioni, spetta al dichiarante dimostrare cumulativamente i presupposti dell'errore delle autorità competenti, della non riconoscibilità dell'errore e del rispetto di tutte le prescrizioni sulla dichiarazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia doganale, lo spedizioniere che agisce come rappresentante indiretto e presenta la merce in dogana in nome proprio risponde solidalmente dei diritti di confine, degli accessori e degli interessi dovuti in relazione alla dichiarazione, perché è autore della dichiarazione ai fini dell'art. 201 del codice doganale.
- La responsabilità del rappresentante indiretto non richiede la prova della sua partecipazione al rapporto commerciale da cui deriva la voce imponibile omessa, essendo sufficiente che abbia presentato una dichiarazione con dati inesatti idonei a determinare una mancata o parziale riscossione del tributo.
- Il professionista che cura gli adempimenti doganali deve osservare una diligenza qualificata e verificare l'esattezza delle informazioni ricevute, non potendo limitarsi a un mero affidamento passivo sulla documentazione dell'importatore quando questa incida sulla base imponibile dichiarata.
- Quando l'autorità doganale accerti l'irregolarità dei dati dichiarati e proceda al recupero a posteriori, l'eventuale buona fede del dichiarante va provata secondo i presupposti normativi previsti, non potendo essere presunta in presenza di una mera ricezione di dichiarazioni inesatte.
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