Sentenza n. 373/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 69 del 4 gennaio 2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 69 del 4 gennaio 2024, che aveva annullato il permesso di costruire e le autorizzazioni paesaggistiche relative alla realizzazione di un complesso edilizio a ville
Esito
La controversia
La società costruttrice ha proposto appello principale contro la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso di due proprietari confinanti e annullato il permesso di costruire comunale e le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Soprintendenza. L'appello deduceva il difetto di interesse a ricorrere dei proprietari, l'erroneità della valutazione del TAR circa il difetto di motivazione delle autorizzazioni paesaggistiche e l'erroneità dell'annullamento del permesso di costruire per illegittimità derivata. I proprietari hanno proposto appello incidentale autonomo, riproponendo i motivi di primo grado dichiarati assorbiti, relativi alle asserite violazioni del piano di lottizzazione, del regolamento edilizio e della l.r. 16/1996. Nel corso del giudizio, entrambe le parti private hanno rinunciato agli appelli. I proprietari hanno inoltre rinunciato al ricorso di primo grado, agli effetti della sentenza favorevole e alla stessa pretesa sostanziale, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza del TAR.
La decisione
Il CGARS ha preliminarmente riunito i due appelli, poiché proposti contro la medesima sentenza. Ha ritenuto efficaci le rinunce, in quanto sottoscritte dalle parti e dai difensori muniti di procura. La rinuncia della società all'appello principale, accettata dalle controparti, e quella dei proprietari all'appello incidentale hanno determinato l'estinzione dei due giudizi di appello per venir meno dell'interesse alla decisione di merito. Il Collegio ha poi esaminato la rinuncia dei proprietari non soltanto agli atti del giudizio, ma anche alla pretesa sostanziale e agli effetti della sentenza favorevole di primo grado. Poiché tale rinuncia elimina l'interesse alla conservazione della pronuncia del TAR e ne fa venir meno il fondamento, il CGARS ha annullato senza rinvio la sentenza di primo grado. Per effetto di tale annullamento, il permesso di costruire e le autorizzazioni paesaggistiche sono tornati nella loro originaria validità ed efficacia. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate tra tutte le parti costituite, tenuto conto delle rinunce reciproche, della complessità della vicenda e della mancata opposizione delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 96, comma 1, c.p.a.
Impone la riunione dei ricorsi connessi, nella specie perché proposti contro la medesima sentenza.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e agli atti del giudizio; la rinuncia ritualmente sottoscritta dalle parti e dai difensori muniti di procura è stata ritenuta efficace.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal Collegio nell'ambito della disciplina processuale applicata alla rinuncia e all'estinzione del giudizio.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Richiamato per la riproposizione in appello dei motivi assorbiti dal giudice di primo grado.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti dell'appello, ritualmente sottoscritta dalla parte e dal difensore munito di procura, determina l'estinzione del giudizio di impugnazione quando viene meno l'interesse alla decisione sul merito; se la rinuncia è accettata dalla controparte, l'effetto estintivo opera senza necessità di esaminare i motivi d'appello.
- Quando la parte vittoriosa in primo grado rinuncia non solo agli atti del giudizio, ma anche alla pretesa sostanziale e agli effetti della sentenza favorevole, viene meno l'interesse alla conservazione della pronuncia; il giudice d'appello deve quindi annullare senza rinvio la sentenza di primo grado.
- L'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado conseguente alla rinuncia alla pretesa sostanziale ripristina l'originaria validità ed efficacia dei provvedimenti amministrativi che erano stati annullati da quella sentenza.
- La rinuncia alla pretesa sostanziale deve risultare espressa e inequivoca, potendo estendersi anche alla rinuncia alla riproposizione dei motivi assorbiti e alla futura riproposizione della domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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