Cassazione Penale, Sentenza n. 22415/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di conferma dei decreti di sequestro preventivo: censurano la mancanza o apparente carenza di motivazione in ordine al fumus e al periculum in mora, l'errata qualificazione di Augusto Chasseur Vasser come incaricato di pubblico servizio, l'erronea individuazione del profitto sequestrabile (in particolare trasformazione fiches/denaro), l'uso di criteri aleatori per attribuire quote di profitto (Boscaro/Italfibre) e l'omessa verifica della colpa di organizzazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 per la societa'. Alcuni ricorsi lamentano inoltre che il Tribunale abbia semplicemente riprodotto la richiesta del PM senza autonoma valutazione e che abbia emendato materialmente importi indicati nel provvedimento senza annullarlo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi complessivamente fondati in più profili: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Aosta per nuovo giudizio. In particolare la Corte ha censurato l'omessa risposta del Tribunale alle eccezioni sulla nullità per difetto di motivazione (fumus e periculum), l'inadeguata motivazione 'per relationem' senza autonoma valutazione, la mancata valutazione individualizzata del periculum in mora e la carenza di analisi sulla colpa di organizzazione dell'ente Italfibre nonché sulla corretta quantificazione delle quote di profitto attribuite a Boscaro. Ha altresì stabilito che il Tribunale dovrà riesaminare la qualificazione soggettiva di Vasser (se incaricato di pubblico servizio) in base alle mansioni effettivamente svolte e non solo alla destinazione pubblica dei proventi o agli obblighi antiriciclaggio, e dovrà rivalutare la natura del profitto ai fini della confisca (mutamento materiale e attuale della situazione patrimoniale). Alcune censure dei ricorrenti sono state dichiarate inammissibili o manifestamente infondate dalla Corte (ad es. alcune critiche meramente alternative alla motivazione), ma il complesso vizio motivazionale ha imposto l'annullamento e il rinvio per nuovo esame sui punti indicati.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
norma richiamata per l'adozione del riesame; contestualizza il rimedio contro i provvedimenti cautelari reali e le relative garanzie procedurali
art. 325 cod. proc. pen.
richiamato nel quadro delle censure sulla motivazione dei decreti di sequestro e sulla legittimità delle misure reali
art. 319 cod. pen.
norma sostanziale sulla corruzione; la Corte richiede corretta qualificazione soggettiva dell'incaricato di pubblico servizio per applicare la fattispecie
art. 321 cod. proc. pen.
richiamato in relazione ai vizi di motivazione e nullità dei provvedimenti cautelari
art. 322-ter cod. pen.
citato in relazione alla determinazione del profitto del reato e alla confisca per equivalente
art. 309 cod. proc. pen.
principio che impone al tribunale del riesame l'obbligo di esaminare compiutamente ogni censura difensiva proposta all'udienza; omissione comporta vizio di motivazione
art. 324 cod. proc. pen.
disciplina il procedimento di riesame per le misure cautelari reali e l'obbligo di motivazione autonoma del Tribunale
artt. 357 e 358 c.p.
criterio oggettivo-funzionale per qualificare un'attività come pubblica, richiesto per individuare la qualifica di incaricato di pubblico servizio
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 25‑quinquies e 25‑octies)
richiamato per la responsabilità amministrativa dell'ente: la Corte sottolinea che la responsabilità dell'ente non può essere dedotta automaticamente dal fumus del reato presupposto ma richiede prova della colpa di organizzazione
art. 53 d.lgs. 231/2001
disciplinante il sequestro preventivo dei beni per gli enti; la Corte richiede motivazione rafforzata e adeguatezza/proporzionalità del periculum in mora
art. 606 cod. proc. pen.
limite del ricorso per cassazione in materia cautelare: solo l'inesistenza o mera apparenza della motivazione è sindacabile, non ogni critica alla logica della decisione
Massime di principio
- Il giudice del riesame deve dare risposta specifica e motivata a ciascuna eccezione difensiva sollevata in udienza; la mera riproduzione della richiesta del PM o della informativa di PG senza autonoma analisi è vizio eliminatorio.
- La motivazione 'per relationem' è ammessa solo se il giudice indica perché ritiene autoevidenti gli atti richiamati e risponde alle criticità specifiche sollevate dalla difesa; altrimenti il provvedimento è nullo per carenza di motivazione.
- Per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio occorre valutare il contenuto effettivo delle mansioni e il regime giuridico dell'attività (norme di diritto pubblico), non semplicemente la pubblicità degli interessi collegati o obblighi antiriciclaggio.
- Il profitto del reato ai fini della confisca è il mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale; non basta una mera aspettativa o una trasformazione priva di incremento patrimoniale concreto.
- In materia di responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001) il giudice cautelare deve verificare la colpa di organizzazione concretamente e non presumere automaticamente la responsabilità dall'esistenza del reato presupposto; il periculum in mora va motivato in modo adeguato, proporzionato e individualizzato.
- Correzioni meramente materiali nel dispositivo (es. importi) non devono sostituirsi all'annullamento quando la motivazione è radicalmente carente; in questi casi il rimedio corretto può essere l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
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