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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2455

Regolamento (UE) 2022/2455 della Commissione dell'8 dicembre 2022 regolamento (UE) n. 1217/2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di sei mesi la durata del regolamento (UE) n. 1217/2010, che disciplina l’esenzione per categoria di taluni accordi di ricerca e sviluppo dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. La Commissione motiva la proroga con la necessità di disporre di tempo sufficiente per completare l’adozione di un nuovo regolamento di esenzione. La nuova data di scadenza è fissata al 30 giugno 2023.

Proroga di sei mesi della durata del regolamento (UE) n. 1217/2010 sugli accordi di ricerca e sviluppo esentati dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Ambito di applicazione

Si applica a livello dell’Unione europea alla disciplina di esenzione per categoria degli accordi di ricerca e sviluppo già contenuta nel regolamento (UE) n. 1217/2010. La modifica riguarda esclusivamente la data di scadenza di tale regolamento, che viene prorogata; non introduce nuovi requisiti sostanziali per le imprese né modifica l’ambito materiale degli accordi disciplinati. È rilevante per le imprese che stipulano accordi di ricerca e sviluppo e per gli operatori che fanno affidamento sull’esenzione per categoria nel quadro dell’articolo 101 TFUE.

Proroga del regolamento sugli accordi di ricerca e sviluppo

Il regolamento (UE) 2022/2455 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 1217/2010, che disciplina l’esenzione per categoria di taluni accordi di ricerca e sviluppo dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. La modifica ha natura meramente temporale e risponde all’esigenza di evitare un vuoto regolatorio mentre la Commissione completa l’iter per l’adozione di un nuovo regolamento di esenzione.

Contesto e motivazione

Dai considerando emerge che il regolamento 1217/2010 era stato ritenuto uno strumento utile e ancora pertinente all’esito della valutazione avviata il 5 settembre 2019. Sulla base di tali esiti, il 7 giugno 2021 la Commissione ha avviato una valutazione d’impatto sulle opzioni per un nuovo regime di esenzione per categoria in materia di ricerca e sviluppo. Per consentire il completamento di tale processo, la Commissione ha ritenuto necessario prorogare di sei mesi la durata del regolamento vigente.

Modifica apportata al regolamento 1217/2010

La modifica è circoscritta all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1217/2010:

  • il secondo comma è sostituito con la previsione secondo cui il regolamento scade il 30 giugno 2023;
  • la precedente scadenza del 31 dicembre 2022 viene quindi differita di sei mesi.

Ambito materiale e impatto pratico

Il regolamento non ridefinisce le condizioni di applicazione dell’esenzione per categoria né introduce nuovi obblighi sostanziali per le imprese. L’effetto pratico è garantire continuità alla disciplina applicabile agli accordi di ricerca e sviluppo nel periodo transitorio, evitando l’interruzione della copertura esentativa fino all’adozione del nuovo atto.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga della scadenza del regolamento 1217/2010

L’articolo 1 sostituisce il secondo comma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1217/2010, prevedendo che esso scada il 30 giugno 2023, invece del termine precedente del 31 dicembre 2022.

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione interviene sulla base del regolamento (CEE) n. 2821/71, che le consente di dichiarare, mediante regolamento, l’inapplicabilità dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE a determinate categorie di accordi. La proroga serve a garantire continuità normativa in attesa del nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi di ricerca e sviluppo.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaaccordi di ricerca e sviluppoesenzioni per categoria

Testo integrale

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