Regolamento (UE) 2023/340
Regolamento delegato (UE) 2023/340 della Commissione dell’8 dicembre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nelle zone Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, Doggerbank e Östliche Deutsche Bucht e Klaverbank, Friese Front e Centrale Oestergronden
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il regolamento delegato (UE) 2017/118 introducendo nuove misure di conservazione della pesca nel Mare del Nord. Le misure attuano obblighi derivanti dalla direttiva Habitat, dalla direttiva Uccelli e dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, con particolare riferimento alla protezione di habitat, focene e uccelli marini. Il testo definisce nuove zone di divieto o limitazione di pesca, rafforza gli strumenti di controllo tramite AIS e VMS e impone obblighi di monitoraggio e riesame periodico agli Stati membri interessati. Sono inoltre aggiornati gli allegati geografici con le coordinate delle zone protette e delle zone di controllo.
Modifica delle misure di conservazione della pesca nel Mare del Nord per proteggere siti Natura 2000 e zone marine protette in Germania e nei Paesi Bassi.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci nel Mare del Nord, con misure spaziali e temporali riferite a specifiche zone geografiche del sito Natura 2000 DE1209-301 Sylter Aussenriff, DE2104-301 Borkum-Riffgrund, DE1003-301 Doggerbank, DE1011-401 Östliche Deutsche Bucht, NL2008002 Klaverbank, NL2016166 Friese Front e alla zona marina protetta Centrale Oestergronden. Coinvolge gli Stati membri interessati indicati dal regolamento: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia. Sono previste esclusioni e deroghe per taluni attrezzi, zone di controllo, transiti e, in un caso, per la pesca tradizionale del gambero grigio; il testo si applica anche alla pesca ricreativa per talune disposizioni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle misure di conservazione della pesca nel Mare del Nord
Il regolamento delegato (UE) 2023/340 modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per integrare nuove misure di conservazione della pesca nelle aree marine protette del Mare del Nord. L’intervento si fonda sulla necessità di dare attuazione agli obblighi derivanti dalla direttiva Habitat, dalla direttiva Uccelli e dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, in coerenza con la procedura dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca.
Contesto e finalità
Le misure sono state elaborate sulla base di raccomandazioni comuni presentate, rispettivamente, dalla Germania e dai Paesi Bassi con altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto. La Commissione richiama le valutazioni scientifiche dello CSTEP, che ha considerato le misure un passo avanti per ridurre gli impatti negativi della pesca sugli habitat e sulle specie protette, pur evidenziando profili di miglioramento sul piano del controllo, dell’esecuzione e del monitoraggio.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
Il regolamento si applica ai pescherecci nel Mare del Nord e interessa in modo specifico gli Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia. Le misure riguardano aree ben delimitate di siti Natura 2000 e di zone marine protette, con coordinate geografiche riportate negli allegati aggiornati. In alcuni casi le regole si estendono anche alla pesca ricreativa.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 introduce definizioni operative fondamentali per l’applicazione delle misure. In particolare, chiarisce quali attrezzi rientrano tra gli "attrezzi mobili di fondo" e tra le "reti da imbrocco e reti da posta impiglianti", e individua le "zone 1", "zone 2", "zone 3" e "zone 4", nonché le zone di controllo di quattro miglia nautiche intorno alle aree di gestione. Le zone di controllo hanno finalità di avviso e sorveglianza e non implicano un divieto generale di pesca.
Divieti e limitazioni di pesca
L’articolo 3 disciplina in modo dettagliato i divieti per area e per attrezzo.
- Nelle zone 1 sono vietati diversi attrezzi mobili di fondo in specifiche sottozone di Sylter Aussenriff, Östliche Deutsche Bucht e Borkum-Riffgrund, con una deroga puntuale per TBB_CRU_16-31 nella pesca tradizionale del gambero grigio in una sottozona di Sylter Aussenriff.
- In alcune porzioni delle zone 1 è vietato anche l’uso di draghe tirate da natanti e draghe meccanizzate, nonché di sciabiche da spiaggia e draghe a mano.
- Nelle zone 2 è vietata l’attività di pesca in determinate aree e sono vietate le operazioni di pesca in altre aree, con una disciplina che si coordina con le zone di controllo.
- Nella zona 3 la pesca è ammessa solo con attrezzi portatili, reti pelagiche, nasse e trappole per crostacei; l’uso di reti da imbrocco e tramagli è consentito solo se i pescherecci partecipano a un programma nazionale di monitoraggio e valutazione delle catture accidentali mediante REM, inclusi CCTV e dati di posizione.
- Nella zona 4 la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti è soggetta a un sistema differenziato di chiusure e limiti: divieto annuale in una sottozona, chiusura stagionale dal 1° marzo al 31 ottobre in un’altra, e limiti al numero annuo di giorni di pesca in altre due aree, uno dei quali basato sulla media dei sei anni precedenti l’8 marzo 2023 e l’altro sulla media del periodo 2012-2016 tra il 1° giugno e il 30 novembre.
Transito e condizioni di navigazione
Il regolamento consente il transito dei pescherecci nelle zone vietate, a condizione che gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati secondo l’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. In alcune aree è imposto inoltre il mantenimento di una velocità non inferiore a sei nodi durante il transito; in caso di forza maggiore o condizioni sfavorevoli, il comandante deve informare senza ritardo il centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, che informa le autorità competenti dello Stato costiero.
Controllo, sorveglianza e obblighi informativi
L’articolo 5 rafforza gli strumenti di controllo. L’AIS deve essere installato e mantenuto attivo nei pescherecci che operano o si trovano nella zona marina protetta di Bratten e nelle zone AIS individuate negli allegati. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri è richiesto l’aumento della frequenza di trasmissione VMS a una volta ogni 10 minuti in specifiche ipotesi di ingresso, transito o possesso di attrezzi vietati; inoltre, tali unità devono annotare nel giornale di bordo elettronico gli attrezzi presenti a bordo e quelli effettivamente utilizzati quando entrano nelle zone di controllo.
Monitoraggio e riesame periodico
Dal’8 marzo 2023 gli Stati membri interessati devono monitorare, valutare e riferire sull’attuazione delle misure. Il riesame è previsto ogni tre anni per le misure nelle zone 4(1) e 4(4), in relazione alla direttiva Uccelli, e ogni sei anni per le misure nelle zone 1(10)-1(13), nella zona 2(28) e nelle zone 4(2) e 4(3), in relazione alla direttiva Habitat e alla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino. Il testo collega espressamente tali verifiche all’evoluzione dei dati scientifici e al possibile adeguamento delle misure tramite la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1380/2013.
Allegati geografici e delimitazione delle aree
Gli allegati I, II e VI sono aggiornati con lunghe e dettagliate coordinate WGS84 che delimitano con precisione le aree soggette ai divieti e le rispettive zone di controllo. Tra le aree introdotte o aggiornate figurano Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, Klaverbank, Friese Front, Centrale Oestergronden, Amrum Bank, Doggerbank e Östliche Deutsche Bucht. La precisione cartografica è essenziale per l’applicazione operativa dei divieti e delle limitazioni di pesca.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in conformità alla natura del regolamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito territoriale
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2017/118, precisando che il regolamento stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca necessarie per rispettare gli obblighi derivanti dall’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, dall’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dall’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE. L’ambito di applicazione è limitato ai pescherecci nel Mare del Nord.
Definizioni tecniche
L’articolo 2 introduce o conferma le definizioni di attrezzi mobili di fondo e di reti da imbrocco e reti da posta impiglianti, elencando in modo puntuale i codici degli attrezzi interessati. Definisce inoltre le zone 1, 2, 3 e 4, Bratten, le zone AIS, le zone di controllo e gli Stati membri interessati. Le definizioni servono a delimitare con precisione i divieti, le deroghe e gli obblighi di controllo previsti dal regolamento.
Divieti e limitazioni di pesca per zona
L’articolo 3 stabilisce un articolato sistema di divieti. Nelle zone 1 è vietata la pesca con attrezzi mobili di fondo in specifiche sottozone, con eccezione limitata per TBB_CRU_16-31 nella pesca tradizionale del gambero grigio in una sottozona di Sylter Aussenriff; in alcune parti sono vietate anche draghe tirate da natanti e draghe meccanizzate, nonché sciabiche da spiaggia e draghe a mano. Nelle zone 2 è vietata l’attività di pesca in determinate aree e le operazioni di pesca in altre aree. Nella zona 3 la pesca è consentita solo con attrezzi portatili, reti pelagiche, nasse e trappole per crostacei e, per reti da imbrocco e tramagli, solo nell’ambito di un programma nazionale di monitoraggio con REM, CCTV e dati di posizione. Nella zona 4 la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti è vietata o limitata con chiusure annuali, stagionali o per numero massimo di giorni di pesca, a seconda della sottozona. Il paragrafo 4 estende alla pesca ricreativa il divieto di cui al paragrafo 2, lettera b), e le regole del paragrafo 3.
Transito dei pescherecci
L’articolo 4 consente il transito nelle zone vietate purché gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati secondo l’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Per alcuni transiti è imposto anche un vincolo di velocità minima di sei nodi, salvo forza maggiore o condizioni sfavorevoli; in tali casi il comandante deve informare senza indugio il centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, che a sua volta informa le autorità dello Stato membro costiero.
AIS, VMS e registrazioni di bordo
L’articolo 5 impone l’uso del sistema di identificazione automatica (AIS), da mantenere in funzione, a tutti i pescherecci presenti nella zona marina protetta di Bratten, a quelli che operano con attrezzi mobili di fondo nelle zone AIS e a quelli presenti nelle zone AIS indicate. Ai pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri è richiesto di aumentare la frequenza VMS a una volta ogni 10 minuti in caso di ingresso o transito in talune zone, quando tengono a bordo attrezzi vietati durante la chiusura nella zona 4(4), o quando viaggiano sotto i sei nodi in specifiche zone. Gli stessi pescherecci devono annotare nel giornale di bordo elettronico gli attrezzi tenuti a bordo e quelli utilizzati quando entrano nelle zone di controllo.
Monitoraggio e riesame
L’articolo 6 stabilisce che, a decorrere dall’8 marzo 2023, gli Stati membri interessati devono monitorare, valutare e riferire sull’attuazione delle misure degli articoli 3, 4 e 5. Il riesame va effettuato ogni tre anni per le misure nelle zone 4(1) e 4(4) ai sensi della direttiva Uccelli, e ogni sei anni per le misure nelle zone 1(10)-1(13), nella zona 2(28) e nelle zone 4(2) e 4(3) ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.
Aggiornamento degli allegati geografici
Il regolamento modifica gli allegati I, II e VI del regolamento delegato (UE) 2017/118, introducendo nuove coordinate e delimitazioni per le zone di gestione e le zone di controllo relative a Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, Klaverbank, Friese Front, Centrale Oestergronden, Amrum Bank e Doggerbank. Gli allegati servono a rendere operativi i divieti e le limitazioni con riferimento cartografico preciso.
Entrata in vigore e rapporto con altri atti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il considerando finale precisa che le misure applicabili alle acque dell’Unione perseguono anche gli obiettivi dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito e non pregiudicano eventuali ulteriori misure di conservazione necessarie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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