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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2406

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2406 della Commissione dell'8 dicembre 2022 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Polonia

Normativa europea32022R2406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza una partecipazione finanziaria dell’Unione, pari al 50%, alle spese sostenute dalla Polonia per misure eccezionali di sostegno del mercato nel comparto avicolo e delle uova. L’intervento è giustificato dalle forti perdite di produzione e di reddito causate dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria adottate per contenere l’influenza aviaria ad alta patogenicità nelle zone regolamentate. Il testo fissa un massimale complessivo, importi forfettari per diverse tipologie di perdite, condizioni stringenti di ammissibilità e obblighi di controllo e comunicazione in capo alle autorità polacche.

Misure eccezionali di sostegno del mercato per il settore delle uova e delle carni di pollame in Polonia a seguito di numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica alla Polonia e, in particolare, alle spese sostenute per sostenere il mercato delle uova e delle carni di pollame colpito da 392 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, notificati tra il 29 dicembre 2019 e il 13 maggio 2020 e tra il 24 novembre 2020 e il 28 luglio 2021. Riguarda gli allevamenti avicoli ubicati nelle zone regolamentate individuate nelle decisioni di esecuzione elencate nell’allegato, limitatamente al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria. Sono escluse le spese già compensate da aiuti di Stato, assicurazioni o da precedenti contributi finanziari UE ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014; non sono ammissibili le spese sostenute dopo il 30 settembre 2023.

Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Polonia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2406 della Commissione disciplina una misura eccezionale di sostegno del mercato a favore della Polonia, adottata ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. La misura risponde agli effetti economici delle misure veterinarie e di polizia sanitaria adottate per contenere e sradicare 392 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, che hanno inciso in modo rilevante sulla produzione di uova e carni avicole.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che la Polonia ha notificato i focolai in due periodi distinti: dal 29 dicembre 2019 al 13 maggio 2020 e dal 24 novembre 2020 al 28 luglio 2021. Le autorità nazionali hanno adottato tempestivamente misure di controllo, monitoraggio e prevenzione, istituendo zone di protezione e sorveglianza nelle varie decisioni di esecuzione elencate in allegato. Tali restrizioni hanno determinato periodi di fermo prolungati, limitazioni alla movimentazione degli animali e perdite di produzione, nonché declassamenti e distruzioni di uova e carni.

Base giuridica e misura di cofinanziamento

L’intervento si fonda sull’articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente la partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese sostenute dagli Stati membri per misure eccezionali di sostegno del mercato in casi di gravi perturbazioni sanitarie. In applicazione di tale base giuridica, l’Unione partecipa nella misura del 50% alle spese ammissibili sostenute dalla Polonia.

Ambito soggettivo e territoriale

Il regolamento riguarda le aziende avicole polacche ubicate nelle zone regolamentate individuate nella legislazione dell’Unione richiamata nell’allegato. Le misure coprono la produzione di pollame e uova nelle aree soggette alle restrizioni sanitarie connesse ai focolai di influenza aviaria e si limitano al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria pertinenti.

Condizioni di ammissibilità delle spese

L’articolo 2 delimita con precisione le spese finanziabili. Sono ammissibili solo se:

  • riguardano il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria relative ai focolai indicati;
  • si riferiscono ad aziende ubicate nelle zone regolamentate;
  • sono state effettivamente versate ai beneficiari dalla Polonia entro il 30 settembre 2023;
  • non hanno già beneficiato di indennizzi tramite aiuti di Stato o assicurazioni;
  • non hanno già ricevuto contributi finanziari dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014, poi abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2021/690.

Le spese sostenute dopo il 30 settembre 2023 sono espressamente escluse dal finanziamento dell’Unione.

Importo massimo e schema degli indennizzi

L’articolo 3 fissa il massimale complessivo della partecipazione finanziaria dell’Unione in 17 043 057 EUR. La norma disciplina una serie di importi forfettari per tipologie di perdita, suddivisi in tre grandi gruppi:

  • perdita di produzione di uova da cova e da tavola e di animali durante periodi prolungati di fermo;
  • vendita di animali a prezzo ridotto a causa delle restrizioni di circolazione;
  • perdite connesse a periodi prolungati di ingrasso dovuti alle medesime restrizioni.

Il regolamento indica per ciascuna categoria gli importi unitari e i relativi massimali di capi o quantitativi ammissibili, con riferimento anche ai codici NC. Per i professionisti è particolarmente rilevante che l’atto preveda importi forfettari differenziati per specie, stadio produttivo e tipologia di perdita, così da limitare la compensazione a valori predeterminati e verificabili.

Meccanismo di adeguamento entro il limite del 10%

L’articolo 3, paragrafo 2, introduce una clausola di flessibilità: se il numero di uova o di animali ammissibili supera i massimali stimati per singola voce, le spese ammissibili possono essere adeguate per voce, anche oltre il valore risultante dall’applicazione del massimale unitario, purché il totale delle rettifiche resti inferiore al 10% dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione. La disposizione consente quindi una certa elasticità operativa, senza oltrepassare il tetto complessivo di cofinanziamento.

Controlli, recupero e prevenzione del doppio finanziamento

L’articolo 4 impone alla Polonia l’effettuazione di controlli amministrativi e materiali ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In particolare, devono essere verificati:

  • l’ammissibilità del richiedente;
  • l’ammissibilità, la quantità e il valore dell’effettiva perdita di produzione;
  • l’assenza di altri finanziamenti destinati a compensare le stesse perdite.

I pagamenti possono essere effettuati dopo il completamento dei controlli amministrativi, senza attendere la conclusione di tutti gli accertamenti, compresi quelli in loco sui soggetti selezionati. Se l’ammissibilità non è confermata, le somme devono essere recuperate e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Comunicazioni alla Commissione e tasso di cambio

L’articolo 6 impone alle autorità polacche di comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti, consentendo il controllo finanziario dell’intervento. L’articolo 5 stabilisce inoltre che, ai fini della determinazione del tasso di cambio relativo agli importi fissati dall’articolo 3, il fatto generatore è la data di entrata in vigore del regolamento. La regola richiamata del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, poi sostituito dal regolamento delegato (UE) 2022/127, non si applica nei termini indicati dal testo.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Allegato e rinvio alle misure sanitarie nazionali e UE

L’allegato elenca la legislazione dell’Unione che individua le zone e i periodi regolamentati rilevanti ai fini dell’articolo 2, richiamando numerose decisioni di esecuzione della Commissione relative alle misure di protezione ed emergenza contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Polonia e in altri Stati membri. Tale allegato è essenziale per delimitare il perimetro territoriale e temporale delle spese finanziabili.

Disposizioni principali

Partecipazione finanziaria dell’Unione

L’Unione partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese sostenute dalla Polonia per sostenere il mercato delle uova e delle carni di pollame gravemente colpito dai 392 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 individuati nei periodi indicati.

Condizioni di ammissibilità delle spese

Sono ammissibili solo le spese relative al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, riferite ad aziende ubicate nelle zone regolamentate, effettivamente pagate ai beneficiari entro il 30 settembre 2023 e non già compensate da aiuti di Stato, assicurazioni o altri contributi UE. Nessuna spesa sostenuta dopo il 30 settembre 2023 è ammissibile.

Importo massimo e importi forfettari

La partecipazione finanziaria massima dell’Unione è fissata in 17 043 057 EUR. L’articolo 3 stabilisce importi forfettari distinti per perdita di produzione di uova e pollame, per animali venduti a prezzo ridotto e per perdite connesse a periodi prolungati di ingrasso o fermo, con relativi limiti massimi di capi o quantitativi per ciascuna voce.

Possibile adeguamento delle rettifiche

Se il numero di uova o di animali ammissibili supera i massimali stimati per voce, le spese ammissibili possono essere adeguate per singola voce, purché il totale delle rettifiche resti inferiore al 10% dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione.

Controlli nazionali e recupero delle somme

La Polonia deve effettuare controlli amministrativi e materiali ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013, verificando l’ammissibilità del richiedente, la quantità e il valore della perdita e l’assenza di altri finanziamenti per le medesime perdite. Se l’ammissibilità non è confermata, gli aiuti vanno recuperati e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Liquidazione dei pagamenti e tasso di cambio

Le autorità polacche devono comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti. Ai fini del tasso di cambio per gli importi fissati dall’articolo 3, il fatto generatore è l’entrata in vigore del regolamento, con disapplicazione della regola richiamata del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatisanità animaleaiuti di statocontrolli e gestione finanziaria

Testo integrale

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