Regolamento (UE) 2022/2456
Regolamento (UE) 2022/2456 della Commissione dell'8 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1218/2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di sei mesi la validità del regolamento (UE) n. 1218/2010, che esenta talune categorie di accordi di specializzazione dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE quando soddisfano le condizioni dell’articolo 101, paragrafo 3. La Commissione motiva la proroga con la necessità di completare il processo di adozione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria. La modifica riguarda unicamente la data di scadenza del regime, portandola dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023.
Proroga di sei mesi della scadenza del regolamento di esenzione per categoria sugli accordi di specializzazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli accordi di specializzazione rientranti nel regolamento (UE) n. 1218/2010, nell’ambito dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Il regolamento modifica esclusivamente la durata di applicazione del regime esentativo già vigente, estendendone la validità fino al 30 giugno 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.
Proroga della validità del regime di esenzione per gli accordi di specializzazione
Il regolamento (UE) 2022/2456 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 1218/2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE a talune categorie di accordi di specializzazione. La finalità è limitata e puntuale: estendere di sei mesi la durata di un’esenzione per categoria in scadenza, così da evitare un vuoto regolatorio in attesa di un nuovo atto.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CEE) n. 2821/71, che le attribuisce il potere di dichiarare, mediante regolamento, che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica a determinate categorie di accordi di specializzazione. Nei considerando si precisa che il regolamento (UE) n. 1218/2010 era stato ritenuto uno strumento utile e ancora pertinente a seguito della valutazione avviata il 5 settembre 2019 e della successiva valutazione d’impatto avviata il 7 giugno 2021.
Ambito sostanziale della modifica
La modifica non ridisegna la disciplina sostanziale degli accordi di specializzazione, né introduce nuovi requisiti o esclusioni. Interviene solo sulla durata del regolamento 1218/2010, prorogandone l’efficacia fino al 30 giugno 2023. In concreto, resta ferma l’esenzione per le categorie di accordi già coperte dal regolamento precedente, fino alla nuova data di scadenza.
Decorrenza ed effetti
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori economici e i professionisti, l’effetto pratico principale è la continuità, senza interruzioni, del quadro di esenzione per gli accordi di specializzazione fino al 30 giugno 2023.
Disposizioni principali
Proroga della scadenza del regolamento 1218/2010
L’articolo 1 sostituisce il secondo comma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1218/2010, prevedendo che esso "scade il 30 giugno 2023" invece del 31 dicembre 2022.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si fonda sul regolamento (CEE) n. 2821/71, che conferisce alla Commissione il potere di dichiarare, mediante regolamento, l’inapplicabilità dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE a determinate categorie di accordi di specializzazione. La proroga è giustificata dal tempo necessario per completare l’adozione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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