Regolamento (UE) 2022/2388
Regolamento (UE) 2022/2388 della Commissione del 7 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sostanze perfluoroalchiliche in alcuni prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nuovi tenori massimi per alcune sostanze perfluoroalchiliche nei prodotti alimentari, modificando il regolamento (CE) n. 1881/2006. La misura si fonda sul parere EFSA del 2020, che ha evidenziato rischi per la salute umana associati all’esposizione a PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS, in particolare sul sistema immunitario. È previsto un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2023 e una clausola di commercializzazione per le merci già immesse legalmente sul mercato prima di tale data.
Modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 fissando tenori massimi di sostanze perfluoroalchiliche (PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS) in determinati prodotti alimentari.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e ai prodotti alimentari elencati nell’allegato del regolamento, con riferimento ai tenori massimi di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS nei prodotti commercializzati nell’Unione europea. Riguarda in particolare uova, prodotti della pesca e molluschi bivalvi, crostacei, carni e frattaglie commestibili di bovini, ovini, suini, pollame e selvaggina. Sono previste esclusioni e trattamenti differenziati per specifiche specie ittiche e per i prodotti destinati alla produzione di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. I prodotti legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023 possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Tenori massimi di sostanze perfluoroalchiliche in alcuni prodotti alimentari
Il regolamento interviene sul quadro europeo dei contaminanti alimentari, modificando il regolamento (CE) n. 1881/2006 per introdurre limiti massimi per quattro sostanze perfluoroalchiliche: PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS. La misura risponde alle evidenze scientifiche richiamate nei considerando, in particolare al parere EFSA del 9 luglio 2020, che ha individuato effetti avversi sulla salute umana e ha concluso che l’esposizione di parte della popolazione europea può superare la dose settimanale tollerabile di gruppo.
Finalità e contesto sanitario
La Commissione richiama la necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Le PFAS considerate sono sostanze persistenti e ampiamente diffuse nell’ambiente; la contaminazione degli alimenti deriva soprattutto dal bioaccumulo nelle catene alimentari acquatiche e terrestri, mentre la dieta è la principale fonte di esposizione. È inoltre segnalato che anche i materiali a contatto con gli alimenti contenenti PFAS possono contribuire all’esposizione umana.
Ambito materiale e categorie di prodotti interessate
L’allegato aggiunge al regolamento (CE) n. 1881/2006 una nuova sezione 10, dedicata alle sostanze perfluoroalchiliche, con tenori massimi espressi in μg/kg di peso fresco. Le categorie interessate sono:
- uova;
- prodotti della pesca e molluschi bivalvi;
- crostacei;
- carne e frattaglie commestibili di bovini, ovini, suini, pollame e selvaggina.
Per il comparto ittico il regolamento distingue tra diverse specie di pesce, prevedendo limiti specifici per alcune di esse. In particolare, sono previste soglie diverse per il muscolo di pesce in generale, per talune specie elencate e per i prodotti destinati alla produzione di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.
Tenori massimi introdotti dall’allegato
L’allegato stabilisce limiti distinti per ciascuna sostanza e per la loro somma. In sintesi:
- per le uova è fissato un limite unico per ciascuna PFAS e per la somma delle quattro sostanze;
- per il muscolo di pesce e per specifiche specie ittiche sono previsti valori differenziati, con soglie particolarmente elevate per alcune specie;
- per crostacei e molluschi bivalvi il limite si applica secondo regole di campionamento specifiche, in particolare al muscolo delle appendici e dell’addome, e nei granchi e crostacei analoghi al muscolo delle appendici;
- per carni e frattaglie commestibili sono previsti valori separati per bovini, ovini, suini, pollame e selvaggina.
Le note in calce precisano che:
- il limite per ciascuna sostanza si applica alla somma degli stereoisomeri lineari e ramificati, separati o meno per cromatografia;
- per la somma di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS le concentrazioni lower bound si calcolano considerando pari a zero i valori inferiori al limite di quantificazione.
Regole transitorie
Per agevolare l’adeguamento degli operatori del settore alimentare, il regolamento prevede un periodo di transizione. I prodotti alimentari elencati nell’allegato che siano stati legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023 possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione oppure fino alla data di scadenza.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006
L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della nuova sezione 10 dedicata alle sostanze perfluoroalchiliche, con fissazione di tenori massimi per PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS e per la loro somma in specifiche categorie di alimenti.
Tenori massimi per PFAS in prodotti alimentari selezionati
L’allegato stabilisce limiti espressi in μg/kg di peso fresco per uova, prodotti della pesca e molluschi bivalvi, crostacei, carni e frattaglie commestibili. Sono previsti valori distinti per diverse categorie di pesce, con limiti più elevati per alcune specie elencate, e specifiche regole per i prodotti destinati ad alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.
Regole speciali per la pesca e i crostacei
Per il muscolo di pesce, i limiti variano a seconda della specie; per i crostacei il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell’addome, mentre per granchi e crostacei analoghi si considera il muscolo delle appendici.
Somma delle sostanze e metodo di calcolo
Per la somma di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS il limite massimo è definito nell’allegato; la nota (** ) precisa che le concentrazioni lower bound sono calcolate assumendo pari a zero tutti i valori inferiori al limite di quantificazione. La nota (*) chiarisce che il limite si applica alla somma degli stereoisomeri lineari e ramificati, separati o meno per cromatografia.
Disciplina transitoria
L’articolo 2 consente ai prodotti alimentari elencati nell’allegato, legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023, di rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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