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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2401

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2401 del Consiglio dell'8 dicembre 2022 che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

Normativa europea32022R2401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esegue l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 e aggiorna l’allegato I bis relativo alle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo. In particolare, sostituisce integralmente il testo dell’allegato con l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a restrizioni, dopo un riesame delle misure autonome di cui all’articolo 2 ter. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 sulle misure restrittive nei confronti della situazione nella Repubblica democratica del Congo, mediante la sostituzione dell’elenco delle persone designate.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive autonome dell’Unione relative alla Repubblica democratica del Congo, con effetti per gli Stati membri e per i soggetti che vi operano, in particolare rispetto alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. Il regolamento non istituisce nuove categorie di destinatari, ma aggiorna le motivazioni e l’elenco delle persone soggette a restrizioni; decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 sulla Repubblica democratica del Congo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2401 del Consiglio attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, che disciplina misure restrittive nei confronti della situazione nella Repubblica democratica del Congo. L’atto interviene all’esito di un riesame delle misure restrittive autonome previste dall’articolo 2 ter e aggiorna le motivazioni relative ad alcune persone inserite nell’elenco sanzionatorio.

Base giuridica e contesto

Il Consiglio richiama il TFUE, il regolamento (CE) n. 1183/2005 e la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Nei considerando si precisa che il regolamento del 2005 era già stato adottato il 18 luglio 2005 e che, a seguito del riesame, si è ritenuto opportuno modificare le motivazioni di alcune iscrizioni nell’allegato I bis.

Modifica dell’allegato I bis

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 con il testo riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Si tratta quindi di un aggiornamento dell’elenco sanzionatorio, non dell’istituzione di un nuovo regime autonomo.

Contenuto dell’elenco sanzionatorio

L’allegato riproduce l’elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2 ter. Nella sezione A sono elencate persone fisiche, con indicazione di dati identificativi, alias, motivi dell’inserimento e data di iscrizione. Le motivazioni, per i soggetti elencati, richiamano in modo ricorrente la responsabilità in gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC, in particolare mediante uso sproporzionato della forza, repressioni violente, arresti arbitrari, detenzioni e maltrattamenti, ovvero per il ruolo apicale rivestito in apparati di sicurezza, forze armate, polizia, intelligence o funzioni politiche rilevanti.

Tra i soggetti menzionati figurano, a titolo esemplificativo, Ilunga Kampete, Gabriel Amisi Kumba, Célestin Kanyama, John Numbi, Evariste Boshab, Alex Kande Mupompa, Éric Ruhorimbere, Emmanuel Ramazani Shadary e Kalev Mutondo, con date di inserimento nell’elenco che, per le singole posizioni, risalgono al 12 dicembre 2016, al 29 maggio 2017 o ad altre date ivi indicate.

Effetti temporali e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente necessità di immediata conformazione da parte degli operatori interessati.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il Consiglio adotta il regolamento in attuazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, al fine di modificare l’allegato I bis relativo alle misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo.

Riesame delle misure e aggiornamento dell’elenco

A seguito del riesame delle misure restrittive autonome di cui all’articolo 2 ter del regolamento (CE) n. 1183/2005, vengono modificate le motivazioni relative ad alcune persone incluse nell’elenco di cui all’allegato I bis. L’allegato è quindi sostituito integralmente dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento.

Allegato I bis: persone designate

L’allegato riporta l’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2 ter. Nella parte A sono elencate, tra le altre, persone come Ilunga Kampete, Gabriel Amisi Kumba, Célestin Kanyama, John Numbi, Evariste Boshab, Alex Kande Mupompa, Éric Ruhorimbere, Emmanuel Ramazani Shadary e Kalev Mutondo, con relative informazioni identificative, alias, motivi dell’inserimento e date di inserimento nell’elenco.

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Le motivazioni richiamano, in sintesi, il coinvolgimento dei soggetti in gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC, attraverso pianificazione, direzione o esecuzione di atti quali uso sproporzionato della forza, repressione violenta, arresti arbitrari, detenzione e maltrattamenti, nonché responsabilità apicali in forze armate, polizia, intelligence o cariche governative/provinciali.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunediritti umanimisure restrittiverepubblica democratica del congo

Testo integrale

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