Cassazione Penale, Sentenza n. 18819/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'appellante impugna la condanna per il reato previsto dall'art. 14, co. 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per essersi trattenuto nello Stato in violazione di un decreto di espulsione del 3 aprile 2024. Ha proposto due motivi: (1) errata applicazione della legge penale sostenendo l'esistenza di un "giustificato motivo" per la permanenza, consistente nella convinzione della regolarità del soggiorno derivante dalla successione di procedure amministrative (domanda di conversione del permesso, comunicazioni via PEC, stallo procedimentale) e dalla richiesta di conversione in permesso per motivi di lavoro; (2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. 274/2000) per l'occasionalità della condotta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Primo motivo: inammissibile perché gli argomenti non sono pertinenti all'oggetto dell'imputazione (la fattispecie contestata è la violazione dell'ordine di espulsione - art. 14, co. 5-ter - e non la semplice irregolarità del soggiorno); le precedenti o successive iniziative amministrative (domande di conversione, invii di PEC) non costituiscono giustificato motivo per non ottemperare al provvedimento di espulsione e non possono escludere il reato; neppure il rilascio successivo di un permesso provvisorio per asilo, intervenuto dopo la sentenza impugnata, giustifica retroattivamente la mancata ottemperanza. La Corte richiama precedenti giurisprudenziali consolidati (tra gli altri Harajem 2009; Aibangbee 2019; Dyab 2025; Letrache 2026). Secondo motivo: inammissibile per mancata specificità: il ricorso non si confronta in modo specifico con il percorso logico-motivazionale del giudice che ha escluso la particolare tenuità, motivazione fondata sulle pregresse condanne dell'imputato per violazioni della disciplina dell'immigrazione e per reati di natura violenta. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 14, co. 5-ter
La contravvenzione per la permanenza nello Stato in violazione di un decreto di espulsione resta integrata anche se, successivamente alla mancata ottemperanza, il soggetto abbia avviato o ottenuto procedure amministrative o un permesso provvisorio: tali eventi non giustificano la precedente illecita permanenza.
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 10-bis
Richiamato nel motivare l'inammissibilità del primo motivo: la vicenda dell'imputato non concerne l'art. 10-bis ma l'art. 14 co. 5-ter; argomentazioni relative ad altre fattispecie (e.g. regolarità del soggiorno per motivi diversi) sono irrilevanti rispetto all'accusa di inottemperanza all'ordine di espulsione.
d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 34
La riduzione o l'esclusione di punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione motivata e specifica; può essere esclusa laddove l'imputato abbia precedenti penalmente rilevanti che dimostrano la gravosità o la recidiva della condotta, come ritenuto dal giudice di merito nel caso concreto.
codice di procedura penale, art. 616, co. 1
Consente alla Corte di pronunciare la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e un versamento equitativamente determinato.
Massime di principio
- La mancata ottemperanza a un decreto di espulsione integra la contravvenzione di cui all'art. 14, co. 5-ter, indipendentemente da successive iniziative amministrative o dal rilascio successivo di un permesso provvisorio: il provvedimento di espulsione va rispettato al momento della sua efficacia.
- Comunicazioni amministrative (es. invio di PEC) o istanze di conversione del titolo di soggiorno non costituiscono di per sé un "giustificato motivo" per non eseguire un ordine di espulsione.
- Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto occorre dedurre motivi specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice: la genericità dell'impugnazione determina l'inammissibilità dell'atto.
- La giurisprudenza consolidata esclude che eventi sopravvenuti (es. rilascio di un permesso d'asilo dopo la mancata ottemperanza) valgano a giustificare retroattivamente la precedente irregolare permanenza.
- In impugnazione di sentenze penali relative a violazioni della normativa sull'immigrazione è essenziale distinguere tra contestazione della situazione amministrativa del soggiorno e contestazione dell'inottemperanza a un ordine di espulsione: i mezzi di difesa devono essere pertinenti rispetto all'articolazione giuridica del reato contestato.
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