Cassazione Penale, Sentenza n. 16971/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce tre censure: 1) vizio di motivazione per mancata, contraddittoria o manifesta illogicità in relazione agli indizi di reato: sostiene che l'assenza di quietanze e documenti comprovanti i rapporti commerciali con "Azione S.r.l." non prova l'inesistenza delle prestazioni e che la presenza del marchio "AQL" sulle tute e moto prova l'effettivo svolgimento delle prestazioni pubblicitarie; lamenta inoltre la mancata indicazione dell'entità dell'imposta evasa; 2) violazione dell'art. 649 c.p.p. per la pendenza di un procedimento tributario relativo agli stessi fatti; 3) violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 per indeterminatezza della confisca disposta dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i primi e terzo motivi risultano mera ripetizione letterale di censure già formulate in appello e non vi è correlazione specifica tra i vizi denunciati in cassazione e le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata; manca quindi la critica argomentata richiesta in cassazione. Il secondo motivo solleva questioni di fatto non dedotte in appello e perciò inammissibili in questa sede. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p., siccome l'inammissibilità può essere ascrivibile a colpa).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato come norma procedurale per il trattamento del ricorso; indicazione del regime di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 81, comma finale, cod. pen. e art. 2, d.lgs. n. 74/2000
Norme sostanziali riferite al reato per cui il ricorrente era stato condannato (delitti tributari); la sentenza di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi di reato sulla base degli accertamenti di fatto.
art. 649 c.p.p.
Invocato dal ricorrente in relazione alla pendenza di un procedimento tributario; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché posta in cassazione come fatto nuovo non dedotto in appello.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Norma sulla confisca per i reati tributari; la censura sulla presunta indeterminatezza della confisca è stata considerata mera ripetizione di motivi già respinti in appello e priva della specificità richiesta in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone l'onere delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità imputabile a colpa del ricorrente; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- In cassazione i motivi non devono limitarsi a ripetere le censure già svolte nei gradi precedenti: è necessario valorizzare e criticare specificamente la motivazione della decisione impugnata, indicando la correlazione logica-giuridica tra le censure e le argomentazioni del giudice di merito.
- Questioni di fatto nuove o fatti non dedotti nei gradi precedenti sono inammissibili in cassazione: la Cassazione non è sede di riesame probatorio ma di controllo di legittimità, perciò occorre che i profili di fatto siano stati già valorizzati nelle fasi processuali precedenti.
- Le contestazioni sull'indeterminatezza di misure patrimoniali (es. confisca) richiedono una specifica e motivata dimostrazione di incertezza: la mera reiterazione di censure già respinte non basta.
- Se si invoca la pendenza di un procedimento (es. tributario) ai sensi dell'art. 649 c.p.p. va dimostrato che tale pendenza sia stata rilevata e dedotta nei precedenti gradi di giudizio; altrimenti la questione può essere dichiarata inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare l'addebitamento delle spese e sanzioni pecuniarie se essa è ascrivibile a colpa del ricorrente: valutare attentamente la fondatezza procedurale delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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