Cassazione Civile, Ordinanza n. 26086/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta, rivolta a quattro utenti del servizio idrico, di pagare somme a titolo di conguaglio per le c.d. "partite pregresse" relative al periodo 2005-2011, inserite nella fatturazione del servizio idrico integrato. Gli utenti avevano agito per far dichiarare l’inesistenza dei crediti; il gestore aveva sostenuto la legittimità del recupero, fondato su determinazioni tariffarie adottate dalle autorità di regolazione e richiamate nel rapporto contrattuale. In appello la domanda degli utenti era stata accolta, ritenendosi illegittima la pretesa e comunque prescritta. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la lite investisse scelte tecnico-discrezionali delle autorità amministrative sulla tariffa; 2) violazione della disciplina nazionale ed eurounitaria sul servizio idrico integrato e sul principio di recupero integrale dei costi, affermando che i conguagli regolatori fossero legittimi e inseriti di diritto nel contratto ex art. 1339 c.c.; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, deducendo che il dies a quo dovesse decorrere solo dalla quantificazione autorizzata dei conguagli nel 2014; 4) erroneità della condanna a interessi e rivalutazione; 5) erroneità della liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ma accoglie il secondo e il terzo. Precisa che i conguagli regolatori non sono in astratto esclusi dal sistema tariffario del servizio idrico integrato, ma possono essere legittimamente recuperati solo se riferiti a costi imprevisti e imprevedibili, effettivamente pertinenti e corrispettivi rispetto al servizio reso, e la relativa prova grava sul gestore. Accoglie anche il motivo sulla prescrizione, affermando che prima della determinazione delle voci da recuperare non si configura ancora la concreta possibilità di esercitare il diritto di credito, con conseguente insussistenza di un dies a quo anteriore. Restano assorbiti il quarto e il quinto motivo. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Nuoro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
individua i vizi denunciabili in cassazione, rispettivamente sulla giurisdizione e sulla violazione di legge.
art. 113 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; per i conguagli regolatori, prima della determinazione delle voci da recuperare il diritto non è ancora esercitabile.
art. 2948 n. 4 c.c.
richiamato ai fini della prescrizione del credito per corrispettivi periodici.
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
richiamato nel quadro normativo del servizio idrico integrato.
art. 154 d.lgs. n. 152/2006
la tariffa del servizio idrico integrato è corrispettivo del servizio e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e chi inquina paga.
art. 9 direttiva 2000/60/CE
impone agli Stati membri di tener conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, lasciando margini di discrezionalità sulle modalità tariffarie, ma entro criteri di sostenibilità ed efficienza.
art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011
richiamato per l’attribuzione delle funzioni di regolazione all’Autorità competente.
art. 10 d.l. n. 70/2011
richiamato quale base normativa del metodo tariffario per il servizio idrico integrato.
art. 3 d.P.C.M. 22 luglio 2012
richiamato nel sistema di regolazione tariffaria del servizio idrico.
art. 1339 c.c.
le determinazioni tariffarie di settore si inseriscono di diritto nel contratto di utenza.
art. 1224, comma 2, c.c.
richiamato dal ricorrente contro la cumulabilità di rivalutazione e interessi nelle obbligazioni di valuta.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
richiamato in tema di spese processuali e compensi professionali.
D.M. n. 55/2014
richiamato in tema di liquidazione dei compensi e delle spese di lite.
Massime di principio
- In materia di tariffe del servizio idrico integrato, la controversia tra utente e gestore sulla misura della somma richiesta per la fornitura riguarda il rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, quando non sia in discussione l’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.
- Il principio del recupero integrale dei costi consente, in astratto, l’introduzione di conguagli regolatori, ma questi sono legittimi solo se riferiti a costi imprevisti e imprevedibili, pertinenti al servizio reso e dotati di effettiva corrispettività rispetto alla prestazione idrica.
- Non è ammissibile trasferire sull’utenza errori di gestione, di previsione o perdite pregresse sganciate da costi effettivi e da criteri di imputazione coerenti con i principi di causalità, pertinenza, congruità, proporzionalità e trasparenza.
- Nei giudizi relativi al recupero di conguagli tariffari, l’imprevedibilità del costo, la sua pertinenza e la sua corrispettività costituiscono fatti costitutivi della pretesa e devono essere provati dal gestore del servizio.
- Ai fini della prescrizione, il termine non decorre prima del momento in cui il diritto può essere esercitato: per i conguagli regolatori ciò avviene solo dopo la determinazione delle voci di costo da recuperare, non già in un momento anteriore in cui la pretesa non sia ancora concretamente azionabile.
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