Ordinanza n. 1617/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la sospensione degli effetti del giudizio e del voto finale dell’esame del primo ciclo, limitatamente al mancato conferimento della lode
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha chiesto la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Lombardia, sostenendo la necessità di sospendere gli effetti del giudizio e del voto attribuito dalla Commissione d’esame, nella parte in cui non era stata riconosciuta la lode. A fondamento dell’istanza cautelare veniva prospettata anche la possibile perdita di opportunità di partecipare a bandi e borse di studio riservati agli alunni che avessero conseguito il voto di 10 con lode agli esami del primo ciclo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i verbali della Commissione d’esame evidenziassero con sufficiente chiarezza il percorso motivazionale seguito per la formazione del giudizio finale e, in particolare, per il mancato conferimento della lode, senza profili prima facie di irragionevolezza. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile, rilevando che la paventata perdita di opportunità era meramente ipotetica e comunque riconducibile a un pregiudizio essenzialmente patrimoniale. Le spese della fase cautelare sono state compensate per peculiari motivi.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce il riferimento processuale per l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione di un giudizio scolastico o di una valutazione d’esame richiede la presenza di indizi prima facie di fondatezza; tale requisito non sussiste quando dai verbali della commissione emerga con sufficiente chiarezza un percorso motivazionale coerente e non irragionevole, anche con riguardo al mancato conferimento della lode.
- Il periculum in mora non è integrato dalla mera prospettazione della possibile perdita di opportunità future di partecipare a bandi o borse di studio, quando tale pregiudizio sia ipotetico e di natura essenzialmente patrimoniale.
- In sede cautelare, il giudice valuta autonomamente fumus boni iuris e periculum in mora; l’assenza anche di uno solo dei due presupposti è sufficiente a respingere la domanda cautelare.
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