Cassazione Penale, Sentenza n. 23613/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per ricettazione rilevando: 1) vizio di motivazione e assenza di responsabilità perché non vi sarebbe corrispondenza tra i beni denunciati come sottratti e quelli consegnati al ricorrente dalla cittadina straniera Avazona Samara, e mancherebbe l'elemento soggettivo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., con carenza di adeguata valutazione della tenuità dell'offesa, del danno e della mancanza di abitualità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria, lamentando inoltre una presunta contraddizione rispetto a un favorevole giudizio prognostico e alla concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e comunque manifestamente infondato. Sulla responsabilità la Corte territoriale ha fondato la decisione su elementi probatori non sindacabili in sede di legittimità, tra cui riprese video e indagini che documentano la consegna di gioielli da parte di Avazona Samara al ricorrente e l'acquisizione del possesso da quest'ultimo, l'assenza di documentazione d'acquisto, la mancata registrazione e la rapida dispersione degli oggetti via dipendente, indizi che giustificano la valutazione della mala fede. Sull'art. 131-bis la Corte ha ritenuto il motivo generico; ha valorizzato la qualità professionale del ricorrente e la condotta di rapido smistamento come elementi ostativi al riconoscimento della tenuità e a misure diminutive. Sul diniego della pena sostitutiva la Corte ha escluso contraddittorietà della motivazione, ricordando che il primo giudice non aveva concesso la sospensione condizionale e che la Corte territoriale ha negato anche la non menzione nel certificato del casellario, valutando negativamente la personalità dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma sulla tenuità dell'offesa non è stata ritenuta applicabile: la Corte ha richiesto una motivazione concreta e ha valutato negativamente la tenuità valutando la professionalità dell'imputato, il danno e la condotta di smistamento come indicatori di maggiore gravità.
art. 133 cod. pen.
I criteri per la determinazione della pena sono stati applicati valorizzando piu indici previsti dall'articolo, in particolare la condotta del colpevole, la sua qualità di operatore professionale e la rapidità nella dispersione dei beni, a detrimento di attenuanti legate alla tenuità.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 (De Luca)
Richiamata per affermare che la declaratoria di inammissibilità del ricorso non consente di far emergere un intervento della prescrizione del reato; cioè l'inammissibilità non vale come accertamento favorevole al ricorrente sulla prescrizione.
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici e documentati: censure generiche sulla motivazione sono dichiarate inammissibili.
- Le valutazioni di fatto e di prova svolte dal giudice del merito (es. video, riscontri investigativi, modalità di acquisto e successiva dispersione dei beni) sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo manifestissima illogicità.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità dell'offesa) occorre una motivazione circostanziata che dimostri la minima offensività del fatto, il basso danno, l'assenza di abitualità e la personalità non pericolosa dell'autore; la qualità professionale dell'agente e condotte di smistamento ostative aggravano la valutazione.
- La mancata registrazione di acquisti, la scarsa documentazione e la rapida cessione dei beni sono elementi che possono comprovare la consapevolezza della provenienza illecita (dolo).
- Per ottenere la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria o benefici come la non menzione occorre che i giudici del merito abbiano valutato positivamente la personalità e la prognosi di non recidiva; assenze di tali elementi giustificano il diniego.
- La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni per il ricorrente se il ricorso è ritenuto dolo o colposamente causa di inammissibilità.
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