Cassazione Civile, Ordinanza n. 05150/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dalla notifica di una cartella di pagamento emessa per IVA, IRES e IRAP relative all'anno d'imposta 2003, consequenziale a un precedente avviso di accertamento. La società contribuente impugnava la cartella deducendone l'illegittimità; la CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR riformava la decisione e riteneva valida la notifica dell'atto prodromico. In cassazione la società denunciava, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, L. n. 890/1982, sostenendo che la CTR avesse errato nel considerare perfezionata la notifica dell'avviso di accertamento nonostante mancassero agli atti sia l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, sia la ricevuta di spedizione/ricezione di tale comunicazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, nel caso di notificazione a mezzo posta quando l'atto non sia consegnato al destinatario per assenza o irreperibilità, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), non essendo sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa o la dichiarazione dell'agente postale. Poiché tale documento non risultava depositato, la notifica è stata dichiarata nulla. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro la cartella. Sono state compensate le spese dei gradi di merito, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, L. 20 novembre 1982, n. 890
Nella notificazione a mezzo posta, se l'atto non è consegnato per assenza o irreperibilità del destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; non basta la sola prova della spedizione della raccomandata informativa.
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
L'interpretazione dell'art. 8 L. n. 890/1982 deve essere costituzionalmente orientata in modo da garantire il diritto di difesa e il giusto processo, imponendo una prova piena dell'avvenuta comunicazione al destinatario.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto tributario o processuale a mezzo posta si perfeziona mediante deposito per assenza del destinatario, il notificante deve provare in giudizio l'effettiva comunicazione dell'avvenuto deposito con la produzione dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata.
- La sola attestazione dell'agente postale o la prova della spedizione della raccomandata informativa non sono sufficienti a dimostrare il corretto perfezionamento della notificazione.
- Se la nullità della notificazione emerge senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito accogliendo il ricorso originario.
- In materia di notifiche, l'interpretazione delle norme speciali deve essere coordinata con i principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo, richiedendo una prova rigorosa del compimento degli adempimenti essenziali.
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