Cassazione Civile, Ordinanza n. 00320/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di un pensionato di ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico maturato in data 1 aprile 2006, con applicazione della normativa precedente alle modifiche regolamentari peggiorative introdotte dal regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa approvato con D.I. 14 luglio 2004. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 operasse ancora il principio del pro rata, sicché non potevano applicarsi le modifiche in peius introdotte dagli atti dell'ente prima dell'attenuazione di tale principio disposta dalla legge finanziaria 2007 e poi interpretata dalla legge del 2013. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, degli artt. 10 e 12 del regolamento previdenziale della Cassa, dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995 e successive modifiche, nonché vizi motivazionali ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso l'applicazione del nuovo criterio di calcolo al trattamento in questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, secondo cui, per le prestazioni pensionistiche erogate da enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 e maturate prima del 1 gennaio 2007, il parametro resta quello originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, con conseguente inapplicabilità delle modifiche peggiorative introdotte dagli enti prima dell'attenuazione del principio del pro rata. Poiché la decisione impugnata si era conformata a tale principio, il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 2 d.lgs. n. 509/1994
è evocato dalla ricorrente quale norma sulla base della quale contestare la disciplina previdenziale applicata.
artt. 10 e 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
sono le disposizioni regolamentari della Cassa la cui applicazione è stata contestata per il loro effetto peggiorativo sul trattamento pensionistico.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
costituisce il regime originario di riferimento per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
ha attenuato il principio del pro rata per il futuro, ma non incide sui trattamenti già maturati prima del 1 gennaio 2007.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
è richiamato come disposizione interpretativa della riformulazione del comma 763.
art. 132 c.p.c.
è invocato nel motivo come parametro del vizio motivazionale dedotto dalla ricorrente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
è invocato insieme all'art. 132 c.p.c. per la censura motivazionale.
art. 380-bis c.p.c.
viene menzionato per la proposta camerale ritualmente comunicata alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
è richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per le prestazioni pensionistiche erogate da enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 restano disciplinati dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995.
- Le modifiche regolamentari peggiorative introdotte dall'ente previdenziale non si applicano ai trattamenti già maturati prima dell'attenuazione del principio del pro rata disposta dalla l. n. 296 del 2006.
- Quando la decisione di merito si conforma al principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione che ne contesti l'applicazione è infondato.
- La censura di violazione di legge non può essere accolta se mira in sostanza a sovvertire un principio nomofilattico già consolidato sulla disciplina applicabile al rapporto previdenziale.
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