Sentenza del 11/09/2019 n. 22658 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Abruzzo relativa al ricalcolo dell'ICI per gli anni 2001-2006, contestando principalmente l'insufficiente motivazione degli avvisi circa il valore attribuito all'area edificabile, l'inammissibile integrazione della motivazione da parte del Comune nel giudizio, l'intervento del giudice tributario nella quantificazione dell'imposta e la presunta contraddittorietà della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivati gli avvisi, poiché indicavano gli elementi essenziali per comprendere il calcolo del valore dell'area e allegavano i parametri e le tabelle di valutazione. È stata ritenuta legittima anche la produzione in appello della delibera comunale, trattandosi di un documento producibile ai sensi del processo tributario e non di una vera integrazione sostanziale dell'atto. Il giudice tributario, ove la pretesa sia fondata ma eventualmente non corretta nell'importo, deve quantificare il dovuto anziché annullare integralmente l'accertamento. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 4, comma 5, 7 e 11
La determinazione del valore imponibile ai fini ICI deve rispettare i parametri normativi e l'avviso deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
La motivazione è sufficiente quando espone gli elementi essenziali, di fatto e di diritto, che permettono al contribuente di contestare sia l'esistenza sia l'importo della pretesa.
L. n. 212 del 2000, art. 7
L'atto tributario deve essere motivato e, quando richiama atti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati o riprodotti nel loro contenuto essenziale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 7, 15, 36 e 58, comma 2
Nel processo tributario il giudice può emettere una pronuncia di merito sostitutiva dell'atto impositivo e le parti possono produrre nuovi documenti in appello, anche preesistenti, con possibili conseguenze sulle spese.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59; D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48
Le delibere e i regolamenti comunali che determinano valori per zone omogenee possono costituire criteri presuntivi e indici di valutazione delle aree edificabili.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, e art. 111 Cost.
Non è più deducibile in cassazione il semplice difetto di sufficienza della motivazione; rilevano soltanto la motivazione apparente, totalmente mancante, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento ICI è motivato in modo sufficiente se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali del calcolo e di contestare efficacemente il presupposto e l'importo dell'imposta.
- Per la valutazione delle aree edificabili, il Comune può utilizzare valori predeterminati per zone omogenee tramite regolamenti o delibere, che costituiscono presunzioni o criteri indicativi, non necessariamente valori intangibili.
- Se il contribuente ritiene eccessivo il valore attribuito all'area, deve fornire elementi oggettivi contrari, anche mediante una perizia di parte; la mera contestazione del valore non è normalmente sufficiente.
- La produzione in appello di documenti già esistenti è generalmente ammissibile nel processo tributario, anche se può incidere sulla regolamentazione delle spese.
- Quando la pretesa fiscale è fondata almeno in parte, il giudice tributario deve normalmente determinare l'importo corretto dovuto, invece di annullare integralmente l'avviso; l'annullamento totale è appropriato quando l'atto è radicalmente nullo o privo degli elementi essenziali.
- In cassazione non è sufficiente sostenere che la motivazione sia poco approfondita: occorre dimostrare che sia mancante, apparente, incomprensibile o internamente insanabilmente contraddittoria.
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