Risposta n. 14 del 29/01/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene che la defiscalizzazione possa avvenire entro il termine di liquidazione e versamento IVA di gennaio 2019 (16 febbraio 2019) e che sia conforme un documento commerciale con logotipo MF in calce, accompagnato dalla dicitura di non validità fiscale; se il documento ha validità fiscale, la dicitura va omessa e il documento va integrato con i dati dell’acquirente.
Opzione ex art. 2, comma 1, d.lgs. 127/2015 per memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e uso del documento commerciale
Il quesito
La società della grande distribuzione chiede quando possa effettuare la defiscalizzazione dei registratori di cassa collegati a Server-RT e se possa emettere un documento commerciale con un layout proprio, recante il logotipo MF sotto il testo e la dicitura di non validità fiscale.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che la defiscalizzazione dei registratori collegati a Server-RT può avvenire nei necessari tempi tecnici, risultando compatibile il completamento entro il 16 febbraio 2019. Conferma inoltre che il documento commerciale è conforme se contiene i requisiti minimi del DM 7 dicembre 2016 e reca il logotipo MF con chiara indicazione della sua sola valenza commerciale; se invece deve valere anche ai fini fiscali, va aggiunto il codice fiscale o la partita IVA dell’acquirente e va rimossa l’indicazione di non validità fiscale.
Opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e uso del documento commerciale
L’interpello riguarda una società operante nella grande distribuzione che ha esercitato, con effetto dal 1° gennaio 2019, l’opzione prevista dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. La società intende passare dal sistema tradizionale degli scontrini fiscali al nuovo regime di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, utilizzando i registratori di cassa già in uso e, nel frattempo, emettendo documenti commerciali con stampanti fiscali ancora disponibili.
Fattispecie e contesto operativo
L’istante dichiara di non aver aderito al precedente regime opzionale di trasmissione dei corrispettivi previsto dall’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di aver finora certificato le vendite tramite scontrini fiscali ai sensi dell’articolo 12 del decreto ministeriale 23 marzo 1983.
Con l’opzione esercitata ai sensi del d.lgs. n. 127/2015, la società ritiene di essere tenuta congiuntamente:
- alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, tramite Server-RT collegati ai registratori di cassa, che saranno progressivamente "defiscalizzati";
- all’emissione del documento commerciale in luogo dello scontrino fiscale, disciplinato dal decreto interministeriale 7 dicembre 2016.
Quesiti posti all’Agenzia
La società chiede chiarimenti su due profili:
- i tempi entro i quali effettuare la "defiscalizzazione" dei registratori di cassa collegati a Server-RT;
- la possibilità di emettere un documento commerciale con un proprio layout, nel quale il logotipo "MF" sia collocato sotto il testo del documento.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante:
- la defiscalizzazione dei registratori collegati a Server-RT potrebbe essere completata entro il termine per la liquidazione periodica e il versamento dell’IVA relativa al mese di gennaio 2019, quindi entro il 16 febbraio 2019;
- sarebbe conforme al decreto interministeriale 7 dicembre 2016 un documento commerciale che rechi il logotipo MF seguito dalla matricola in calce e la dicitura: "non valido ai fini fiscali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015". Se il documento avesse efficacia fiscale, la dicitura non dovrebbe essere apposta e il documento andrebbe integrato con il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo partendo dall’abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 127/2015, dei commi 429-432 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004, che consentivano alla grande distribuzione di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri. Successivamente, l’articolo 1, comma 909, lettera f), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che l’opzione già esercitata entro il 31 dicembre 2016 resta valida fino al 31 dicembre 2018.
Dal 1° gennaio 2019, i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico devono certificare le operazioni:
- mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ai sensi dell’articolo 1 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, salvo richiesta di fattura;
- oppure mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 127/2015.
L’Agenzia ricorda che, per il 2019, tale modalità era:
- volontaria, se esercitata l’opzione entro il 31 dicembre 2018;
- obbligatoria dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- obbligatoria dal 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA;
- obbligatoria sin da subito per le cessioni tramite distributori automatici.
Viene inoltre richiamato che la memorizzazione e trasmissione devono avvenire tramite strumenti tecnologici idonei a garantire inalterabilità e sicurezza dei dati, secondo le regole tecniche stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, e che resta fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Il comma 5 dell’articolo 2 consente inoltre l’individuazione, con decreto ministeriale, di documenti idonei a rappresentare anche ai fini commerciali le operazioni.
In attuazione di tali disposizioni, l’Agenzia richiama:
- il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, che individua le caratteristiche minime del documento commerciale e le ulteriori informazioni necessarie se il documento deve avere validità fiscale;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, con le regole tecniche e le specifiche per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
L’Agenzia richiama anche i chiarimenti pubblicati il 4 ottobre 2018 in materia di utilizzo di RT, server-RT e misuratori fiscali, nonché i precedenti orientamenti di prassi relativi alla grande distribuzione, che consentivano di utilizzare i misuratori fiscali fino a esaurimento della memoria fiscale, continuando a emettere scontrini con logotipo fiscale purché fosse chiarita al cliente la natura non fiscale del documento.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia sulla defiscalizzazione dei registratori
L’Agenzia afferma che, pur in assenza di una disciplina espressa sul passaggio dal vecchio regime dello scontrino fiscale a quello del d.lgs. n. 127/2015, tale passaggio può avvenire nel rispetto dei necessari tempi tecnici, tenendo conto del minor aggravio economico e organizzativo per i contribuenti, coerentemente con la ratio degli ultimi interventi normativi in materia.
Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia ritiene quindi che la "defiscalizzazione" dei registratori di cassa collegati a Server-RT possa essere effettuata nei tempi tecnici indispensabili per l’intervento dei soggetti incaricati e che sia compatibile con il quadro normativo il completamento della procedura entro il termine di liquidazione periodica IVA del mese di gennaio 2019, cioè il 16 febbraio 2019.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia sul documento commerciale con layout proprio
Sul secondo quesito, l’Agenzia considera conforme un documento commerciale emesso tramite registratore di cassa e stampante fiscale ancora in uso, purché rispetti il contenuto minimo previsto dall’articolo 2 del decreto 7 dicembre 2016.
È ritenuto ammissibile che il documento rechi il logotipo MF seguito dalla matricola in calce, a condizione che sia presente un’indicazione idonea a escludere dubbi sulla sola valenza commerciale del documento, ad esempio la dicitura: "non valido ai fini fiscali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015".
Qualora il documento debba assumere anche efficacia fiscale, secondo il combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale, occorre:
- riportare le informazioni aggiuntive richieste, ossia il codice fiscale o la partita IVA dell’acquirente;
- rimuovere la dicitura che ne segnala la sola natura commerciale.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce che, nel passaggio al nuovo regime di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, la società può gestire la fase transitoria con i necessari tempi tecnici e può continuare a usare le stampanti fiscali esistenti per emettere documenti commerciali, purché il documento sia conforme al DM 7 dicembre 2016 e sia chiarita la sua natura commerciale oppure, se del caso, la sua efficacia fiscale.
In sintesi, l’Agenzia:
- ammette la defiscalizzazione dei registratori collegati a Server-RT entro tempi tecnici compatibili con la scadenza del 16 febbraio 2019;
- consente il documento commerciale con layout proprio e logotipo MF, purché non vi siano equivoci sulla sua non valenza fiscale;
- richiede, in caso di documento fiscalmente valido, l’inserimento dei dati identificativi dell’acquirente e la rimozione della dicitura di non validità fiscale.
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