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Interpello

Risposta n. 11 del 28/01/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, l’operazione non è abusiva perché sorretta da valide ragioni economiche e organizzative: semplificazione della catena partecipativa, razionalizzazione del gruppo e evitamento della più onerosa e complessa liquidazione, oltre al mantenimento della riserva in sospensione d’imposta lussemburghese sulla net wealth tax tramite trasferimento alla incorporante.

Fusione per incorporazione transfrontaliera BETA (Lussemburgo) in ALFA: neutralità fiscale e abuso del diritto

Il quesito

La società ALFA chiede se la fusione per incorporazione della controllata lussemburghese BETA, nell’ambito di una riorganizzazione del gruppo e in alternativa alla liquidazione, possa beneficiare della neutralità fiscale prevista dagli articoli 172, 178 e 179 del TUIR senza integrare abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ritiene che la riorganizzazione non costituisca disegno abusivo e non realizzi un vantaggio fiscale indebito ai fini IRES. La fusione è considerata coerente con una riorganizzazione aziendale, non comporta erosione di base imponibile in Italia, la liquidità trasferita resta nel ciclo d’impresa e non emergono elementi di black list o di riserve provenienti da paradisi fiscali; resta fermo il potere di controllo dell’Amministrazione sulla veridicità dei fatti e sulla corretta quantificazione dei valori.

Fusione transfrontaliera BETA in ALFA e neutralità fiscale

L’interpello riguarda una fusione per incorporazione transfrontaliera di BETA, società con sede in Lussemburgo e controllata dalla società italiana ALFA. L’operazione si inserisce in un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo, con riduzione dei livelli partecipativi e trasferimento a ZETA della gestione dell’attività connessa alla GAMMA.

Fattispecie e contesto operativo

BETA è una società lussemburghese costituita in data non indicata nel testo, che ha svolto un’attività di presidio centrale della GAMMA, anch’essa localizzata in Lussemburgo, operando sempre presso un immobile nel Granducato. Nell’attivo immobilizzato di BETA non risultano mai presenti partecipazioni, dirette o indirette, in società residenti in giurisdizioni a regime fiscale privilegiato.

La riorganizzazione descritta si sviluppa in più fasi:

  • una prima fase, avviata nel 2017 e completata nel 2018, ha riguardato la segregazione nel mercato italiano di attività precedentemente svolte da ZETA S.p.A.;
  • la successiva fase, denominata “Lux”, riguarda sia il mercato lussemburghese sia quello italiano e prevede il trasferimento a ZETA dell’attività di gestione della GAMMA, la cessazione dell’attività svolta da BETA in Lussemburgo e l’eliminazione di un livello societario ritenuto non più necessario.

La fase “Lux” comprende inoltre:

  • il passaggio dell’attività di controllo e gestione di GAMMA da BETA a ZETA tramite scissione parziale proporzionale del Ramo non meglio specificato, con attribuzione dell’attività a una branch neocostituita in Lussemburgo della società italiana ZETA;
  • la rinuncia alla licenza di BETA, il licenziamento dei dipendenti mediante accordo con i sindacati e il ricollocamento dei clienti presso altre società del gruppo;
  • la scissione parziale di BETA con attribuzione di un immobile lussemburghese alla società X Sarl, da concedere in locazione alla stabile organizzazione di ZETA;
  • la fusione per incorporazione di BETA in ALFA, senza permanenza di alcuna stabile organizzazione nel Granducato, con trasferimento ad ALFA di liquidità, titoli in portafoglio e passività rappresentate da capitale e riserve di utili.

Quesito del contribuente

ALFA chiede se la fusione transfrontaliera possa beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto dagli articoli 172, 178 e 179 del TUIR e se, nonostante l’alternativa della liquidazione di BETA, l’operazione possa essere considerata non elusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000.

Il contribuente evidenzia che la fusione determinerebbe anche un avanzo di fusione, dato dalla differenza positiva tra il valore contabile delle attività che entreranno nel patrimonio della incorporante e il valore storico di carico della partecipazione in BETA.

Argomentazioni del contribuente

Secondo l’istante, l’operazione non genera alcun indebito risparmio d’imposta né vantaggio fiscale immediato o differito. La fusione sarebbe sorretta da valide ragioni economiche e industriali, in quanto rappresenterebbe lo strumento fisiologico per realizzare in modo diretto il risultato imprenditoriale perseguito.

In particolare, ALFA sostiene che la fusione consente di:

  • ridurre la catena partecipativa del gruppo;
  • assegnare a ZETA la gestione diretta dell’attività connessa alla GAMMA;
  • gestire con minori rischi e complicazioni i contenziosi con la clientela di BETA, che proseguirebbero in capo all’incorporante ai sensi dell’articolo 2504-bis c.c.;
  • integrare rapidamente il patrimonio di BETA in ALFA con costi e adempimenti inferiori rispetto alla liquidazione.

L’istante sottolinea inoltre che la fusione consentirebbe di conservare la riserva in sospensione di imposta relativa alla “net wealth tax” lussemburghese. In caso di liquidazione, tale riserva verrebbe considerata fiscalmente realizzata con un onere stimato di circa ______ euro; nella fusione, invece, il debito tributario non sarebbe dovuto perché la normativa lussemburghese consentirebbe il trasferimento della riserva alla società incorporante, con estinzione del debito se la riserva restasse nel patrimonio dell’incorporante per almeno cinque anni.

Quanto alla liquidità e ai titoli che perverranno ad ALFA, la società afferma che saranno impiegati nella propria attività e non distribuiti straordinariamente ai soci. La politica di distribuzione degli utili di ALFA sarebbe prudente, pari in media al 50% dell’utile di esercizio, con una parte dell’utile capitalizzata e con previsione di un costante incremento futuro, senza variazioni sostanziali della politica distributiva.

Normativa richiamata

Nel parere vengono richiamati, tra gli altri:

  • l’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge n. 212/2000;
  • l’articolo 10-bis della legge n. 212/2000 in materia di abuso del diritto;
  • gli articoli 172, 178 e 179 del TUIR, invocati dal contribuente per la neutralità fiscale;
  • l’articolo 166-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, per il valore fiscale di ingresso in Italia delle attività e passività della società estera;
  • l’articolo 31-ter del DPR n. 600/1973, in relazione alla procedura di accordi preventivi per imprese con attività internazionale;
  • l’articolo 2504-bis c.c., richiamato dal contribuente per la prosecuzione dei rapporti giuridici in capo all’incorporante.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia premette che, per ottenere un parere sull’abusività di un’operazione, l’istanza deve indicare il settore impositivo interessato e le norme di riferimento, comprese quelle potenzialmente contestabili in termini di abuso del diritto, richiamando la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016.

L’Amministrazione precisa inoltre che il parere non riguarda la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili, dei valori fiscali e dei valori economici indicati nell’istanza, restando impregiudicati i poteri di controllo.

Sul piano fiscale, l’Agenzia osserva che le attività e passività di BETA assumeranno il valore di mercato come valore fiscale di ingresso in Italia ai sensi dell’articolo 166-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, nella versione vigente dal periodo d’imposta 2019 a seguito delle modifiche del decreto legislativo n. 142/2018. Nel determinare tali valori di ingresso dovranno essere considerate anche le passività verso clienti e il contenzioso in corso.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che la riorganizzazione non integra un disegno abusivo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, poiché non consente la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito nel comparto IRES oggetto del quesito.

Le ragioni del parere sono le seguenti:

  • la fusione si inserisce in una riorganizzazione del gruppo tra mercato lussemburghese e italiano;
  • il valore di ingresso in Italia corrisponderà al valore di mercato al momento dell’ingresso della società lussemburghese;
  • non risultano posizioni fiscali della società estera riportabili in Italia;
  • non emerge alcun risparmio d’imposta né erosione della base imponibile italiana;
  • la liquidità ricevuta da ALFA non sarà distribuita ai soci, ma sarà impiegata in attività proprie della società e resterà nel ciclo dell’impresa;
  • è stato dichiarato che nell’attivo immobilizzato di BETA non vi sono mai state partecipazioni in società black list e il parere viene reso assumendo che le riserve non siano formate da utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Conclusioni operative

L’interpello si chiude con un esito favorevole al contribuente sul profilo dell’abuso del diritto: la fusione per incorporazione transfrontaliera di BETA in ALFA, per come rappresentata, può beneficiare della neutralità fiscale e non è considerata elusiva. Resta comunque ferma la possibilità per l’Amministrazione di verificare in concreto la veridicità dei fatti rappresentati e l’eventuale esistenza di ulteriori atti o negozi collegati non dichiarati, che potrebbero condurre a una diversa valutazione.

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