Risposta n. 19 del 30/01/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDefinizione agevolata dei processi verbali di constatazione ex articolo 1 del D.L. 119/2018 in presenza di avviso di accertamento già notificato
Il quesito
Il contribuente chiede se possa aderire alla definizione agevolata del PVC presentando dichiarazione e versamento entro il 31 maggio 2019, nonostante sia già stato notificato un avviso di accertamento relativo alle stesse violazioni; inoltre domanda se, in caso positivo, sia opportuno presentare istanza di accertamento con adesione e/o impugnare l'avviso nelle more del perfezionamento della definizione.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Agenzia richiama il provvedimento direttoriale del 23 gennaio 2019, n. 17776/2019, che attua l'articolo 1 del D.L. 119/2018 e precisa che la notifica successiva al 24 ottobre 2018 di un avviso di accertamento sulle medesime violazioni non preclude la definizione del PVC. Anche l'istanza di accertamento con adesione e l'eventuale impugnazione dell'atto non impediscono la definizione, purché i procedimenti non siano già stati conclusi con altre definizioni agevolate.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia afferma che, nel caso concreto, la definizione agevolata è possibile se il PVC rientra nei presupposti di legge e se la domanda è presentata nei termini; l'avviso di accertamento successivo al 24 ottobre 2018 non ha effetti preclusivi. Se la definizione si perfeziona, essa prevale sugli atti di accertamento successivi, anche se non impugnati o se il termine per impugnarli è scaduto; se invece la definizione non si perfeziona, l'avviso resta efficace. Analoga conclusione vale per l'eventuale istanza di adesione e per l'impugnazione dell'avviso, che non impediscono la definizione salvo che il relativo procedimento sia già concluso con altra definizione agevolata.
Definizione agevolata del PVC e avviso di accertamento successivo
L'interpello riguarda la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Il caso è quello di un contribuente che, dopo un controllo sugli studi di settore, ha ricevuto un PVC con rilievi per costi non deducibili e, successivamente, un avviso di accertamento che recepisce integralmente il contenuto del PVC.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
Il contribuente riferisce che:
- a conclusione del controllo, la Direzione provinciale ha redatto un processo verbale di constatazione relativo al periodo d'imposta indicato nell'istanza;
- in seguito, la stessa Direzione provinciale ha notificato un avviso di accertamento fondato integralmente sul PVC, con recupero di imposte, sanzioni e interessi.
Sulla base di tali fatti, il contribuente domanda se possa:
- definire agevolmente il PVC tramite presentazione di apposita dichiarazione e versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019;
- e, in caso affermativo, se sia opportuno presentare anche istanza di accertamento con adesione e/o impugnare l'avviso di accertamento nelle more del perfezionamento della definizione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene in sintesi di poter beneficiare della definizione agevolata per regolarizzare tutte le violazioni constatate nel PVC. Considera inoltre utile, entro il termine indicato nell'istanza, presentare accertamento con adesione contro l'avviso notificato e, se necessario, procedere con l'impugnazione successiva.
Normativa e prassi richiamate dall'Agenzia
L'Agenzia richiama l'articolo 1 del decreto-legge n. 119 del 2018, che disciplina la definizione agevolata dei PVC redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro il 24 ottobre 2018. La disciplina riguarda, tra l'altro:
- imposte sui redditi e relative addizionali;
- contributi previdenziali e ritenute;
- imposte sostitutive;
- IRAP;
- imposta sul valore degli immobili all'estero;
- imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero;
- IVA.
L'Agenzia richiama inoltre il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019, adottato d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha dato attuazione alla disciplina agevolativa.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia chiarisce che, secondo il provvedimento attuativo, non hanno effetti preclusivi sulla definizione agevolata del PVC, se successivi al 24 ottobre 2018:
- la notifica di un avviso di accertamento avente ad oggetto le medesime violazioni constatate nel PVC;
- la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativa al medesimo avviso;
- l'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento.
L'Agenzia precisa però che tali procedimenti non devono essere già conclusi con altre forme di definizione agevolata.
Effetti pratici nel caso concreto
Nel caso esposto, la notifica dell'avviso di accertamento non impedisce al contribuente di accedere alla definizione agevolata del PVC, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge e che la definizione sia perfezionata nei termini. Se ciò avviene, gli effetti della definizione prevalgono sugli eventuali atti di accertamento successivi, anche se non impugnati o se il termine per impugnare è già scaduto.
Se invece la definizione non si perfeziona, restano efficaci gli atti di accertamento già notificati.
Conclusioni operative
L'interpello conferma quindi che la presenza di un avviso di accertamento successivo al 24 ottobre 2018 non preclude la definizione agevolata del PVC. Analogamente, la proposizione di istanza di adesione o l'impugnazione dell'atto non ostano alla definizione, salvo che il relativo procedimento si sia già concluso con altra definizione agevolata. In sostanza, il contribuente può ancora accedere al regime agevolativo previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018, con prevalenza della definizione del PVC sugli atti successivi una volta perfezionata.
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