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Interpello

Risposta n. 13 del 29/01/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le Istanti sostengono che l’operazione non sia abusiva perché non genera indebito vantaggio fiscale, ha sostanza economica e non è essenzialmente diretta a un risparmio d’imposta indebito. Ritengono inoltre, in via subordinata, che il trasferimento sia da qualificare come cessione di azienda e non di immobili.

Scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione totalitaria della partecipazione nella scissa: verifica di abuso del diritto e qualificazione del trasferimento

Il quesito

Le Istanti chiedono se l’operazione di scissione parziale proporzionale di Alfa a favore di una beneficiaria neocostituita, seguita dalla cessione totalitaria delle quote della scissa a Beta, integri abuso del diritto ai fini delle imposte dirette, IVA, registro, ipotecarie e catastali; in subordine, se il trasferimento possa essere qualificato come cessione di azienda anziché di soli immobili.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia esclude l’abuso del diritto per imposte dirette, IVA e imposte indirette, richiamando la circolazione indiretta di ramo d’azienda già affrontata nella risoluzione n. 97/E del 2017. Riconosce l’applicazione dei regimi ordinari: plusvalenze per i cedenti persone fisiche, IVA non imponibile sui passaggi in scissione e imposta di registro in misura fissa. Il secondo quesito è assorbito, perché subordinato a una risposta negativa al primo.

Scissione parziale proporzionale seguita da cessione della partecipazione totalitaria nella scissa

L’interpello riguarda una complessa operazione di riorganizzazione infragruppo che coinvolge Alfa e Beta, entrambe appartenenti al medesimo gruppo e al medesimo consolidato fiscale facente capo a Gamma. L’operazione è strutturata in due fasi: una scissione parziale proporzionale di Alfa a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione e, successivamente, la cessione a Beta dell’intera partecipazione nella società scissa rimasta dopo la scissione.

Fattispecie rappresentata

Alfa è partecipata da tre soci: Gamma (83%), Delta (14%) e il sig. Epsilon (3%). Le partecipazioni sono descritte come “largamente plusvalenti” e prive dei requisiti per il regime PEX di cui all’articolo 87 del TUIR. Alfa svolge attività legata alla gestione, utilizzo e locazione di immobili e ha rapporti attivi e passivi strumentali a tale attività.

Beta è a sua volta partecipata da Zeta ed Eta e manifesta interesse ad acquisire gli immobili presso cui opera e altri immobili attualmente locati da Alfa a società del gruppo Beta.

Con la scissione, alla beneficiaria neocostituita verrebbe attribuito il ramo d’azienda relativo al compendio immobiliare e ai rapporti giuridici strumentali all’esercizio della sola attività industriale del gruppo. In capo ad Alfa resterebbe invece il ramo immobiliare con gli immobili e i rapporti necessari alla loro gestione e locazione, tra cui:

  • l’immobile di …, detenuto in parte in proprietà e in parte in leasing;
  • il terreno pertinenziale sito in …;
  • il contratto di locazione dell’immobile di …, presso cui ha sede una succursale di Beta;
  • i contratti di locazione di unità immobiliari site in …;
  • contratti di somministrazione di utenze e servizi generali;
  • rapporti di finanziamento con ….

Dalla documentazione integrativa emerge inoltre che il valore economico stimato degli immobili rimasti in Alfa post scissione sarebbe pari a circa … milioni di euro, con un prezzo stimato di cessione pari a euro … milioni, e che il valore economico di Alfa post scissione sarebbe pari a circa … milioni di euro.

Quesiti posti all’Agenzia delle Entrate

Le Istanti formulano due quesiti tra loro collegati ma subordinati.

Il primo è un quesito antiabuso ai sensi degli articoli 10-bis, comma 5, e 11, comma 1, lettera c), della legge n. 212 del 2000: chiedono se la combinazione tra scissione parziale proporzionale e successiva cessione totalitaria delle quote della scissa integri abuso del diritto nei comparti IRES, IRAP e nell’imposizione indiretta su trasferimenti di azienda o di immobili.

Il secondo è un quesito qualificatorio, subordinato a una eventuale risposta negativa al primo: chiedono se il trasferimento, realizzato tramite l’operazione descritta e a favore di una società controllata da Beta, debba essere qualificato come cessione onerosa di azienda e non come semplice trasferimento oneroso di beni immobili, con il conseguente regime impositivo applicabile.

Soluzione interpretativa proposta dalle Istanti

Le Istanti ritengono che l’operazione non integri abuso del diritto perché:

  • non determina un indebito vantaggio fiscale;
  • non è priva di sostanza economica;
  • non è essenzialmente finalizzata al conseguimento di un indebito risparmio d’imposta.

Sostengono inoltre che la cessione totalitaria di partecipazioni in una società il cui patrimonio è composto in larga parte da immobili non possa essere riqualificata come cessione d’azienda, dovendo restare soggetta a imposta di registro in misura fissa.

In via subordinata, nell’ipotesi di riconoscimento dell’abuso, ritengono che il trasferimento debba comunque essere considerato una cessione di azienda e non un mero trasferimento di immobili, con applicazione del relativo regime impositivo ai fini delle imposte dirette, IVA, registro, ipotecarie e catastali.

Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia precisa preliminarmente che il proprio parere antiabuso non riguarda la correttezza dei dati e dei valori economici, contabili e fiscali indicati dalle Istanti, né la qualificazione degli asset rappresentati, assumendo in particolare che l’insieme degli asset residuati in Alfa post scissione sia qualificabile come azienda o ramo d’azienda, come sostenuto dalle Istanti.

Nel merito vengono richiamati:

  • l’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 in tema di abuso del diritto;
  • l’articolo 87 del TUIR, con riferimento al requisito della commercialità ai fini PEX;
  • l’articolo 86 del TUIR per le plusvalenze in capo alle società;
  • gli articoli 67, comma 1, lettera c-bis), e 68 del TUIR per la tassazione delle plusvalenze non qualificate in capo alla persona fisica;
  • l’articolo 2, terzo comma, lettera f), del d.P.R. n. 633 del 1972, sui passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni;
  • l’articolo 19-bis2, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla rettifica della detrazione IVA;
  • l’articolo 10, primo comma, n. 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulle esenzioni per operazioni relative a quote sociali;
  • l’articolo 23 del d.P.R. n. 131 del 1986 e l’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del TUR, in tema di imposta di registro;
  • l’articolo 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte prima, del TUR, per la scissione.

Valutazione dell’Agenzia sulle imposte dirette

L’Agenzia richiama la risoluzione n. 97/E del 2017, affermando che un trasferimento di azienda o di ramo d’azienda può avvenire anche in modo indiretto, mediante la cessione della partecipazione di una società che "contiene" l’azienda, eventualmente preceduta da una scissione destinata a individuare il ramo da trasferire, senza che ciò sia di per sé abusivo.

Nel caso concreto, l’operazione è ricondotta a uno schema di circolazione indiretta di ramo d’azienda. L’Agenzia osserva che:

  • la riorganizzazione avviene all’interno di un medesimo gruppo e del medesimo perimetro di consolidamento;
  • Alfa e la beneficiaria della scissione risultano prive del requisito della commercialità ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR, per la prevalenza del valore degli immobili;
  • tra i soci di Alfa vi è anche una persona fisica non imprenditore.

Tali elementi non sono ritenuti sufficienti a far emergere un indebito vantaggio fiscale. Di conseguenza, la cessione delle partecipazioni sarà assoggettata all’ordinario regime dei redditi d’impresa per le due società cedenti, ai sensi dell’articolo 86 del TUIR. Per la persona fisica, assumendo che il patrimonio residuo di Alfa post scissione sia un’azienda o un ramo d’azienda, la cessione delle partecipazioni sarà tassata come plusvalenza non qualificata ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR.

L’Agenzia conclude che, se il corrispettivo della cessione è allineato al valore di mercato, non emergono criticità ai fini delle imposte sui redditi.

Valutazione dell’Agenzia sull’IVA

Sotto il profilo IVA, l’Agenzia afferma che, per escludere profili elusivi, l’operazione deve essere finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività immobiliare da parte della società beneficiaria della scissione. Nel caso descritto, dagli atti risulta che gli immobili continueranno a essere locati con le stesse modalità e in base agli stessi contratti in essere, senza destinazione a fini estranei all’impresa.

Per il trasferimento dei beni in dipendenza della scissione trova applicazione l’articolo 2, terzo comma, lettera f), del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui non sono considerate cessioni di beni i passaggi di beni dipendenti da fusioni, scissioni o trasformazioni.

L’Agenzia ricorda inoltre che la società neocostituita, ove ne ricorrano i presupposti, è tenuta alla rettifica della detrazione IVA ai sensi dell’articolo 19-bis2, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Quanto alla cessione totalitaria delle partecipazioni da parte dei soci di Alfa a Beta, trova applicazione l’articolo 10, primo comma, n. 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’esenzione per le operazioni relative a quote sociali.

L’Agenzia segnala però di non poter valutare, in base ai dati forniti, se il complesso delle operazioni possa generare vantaggi indebitamente ottenuti in tema di detraibilità IVA, in assenza degli elementi necessari.

Valutazione dell’Agenzia sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali

L’Agenzia distingue tra cessione diretta di azienda, soggetta a imposta di registro proporzionale ai sensi dell’articolo 23 del TUR, e cessione indiretta dell’azienda tramite vendita totalitaria delle quote, soggetta a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. Anche la scissione è soggetta a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della stessa Tariffa.

Secondo l’Agenzia, la preventiva scissione finalizzata a scorporare il ramo oggetto di successiva cessione indiretta non determina un vantaggio indebito in contrasto con le finalità delle norme fiscali. La tassazione fissa dell’imposta di registro risponde a esigenze diverse dalla tassazione della capacità contributiva e non costituisce un vantaggio fiscale indebito da contrastare ai sensi dell’articolo 10-bis.

Ne consegue che la scelta di trasferire l’azienda mediante cessione delle partecipazioni, anche se preceduta da conferimento o scissione in un veicolo, non è di per sé abusiva, mancando il contrasto con la ratio dell’imposta di registro.

L’Agenzia aggiunge, per completezza, che la valutazione cambierebbe se, dopo la cessione delle partecipazioni del veicolo, l’acquirente procedesse alla sua fusione per incorporazione: in tale ipotesi, la combinazione di conferimento d’azienda, cessione delle quote e fusione porterebbe a un aggiramento della tassazione proporzionale sulla cessione diretta dell’azienda e configurerebbe un indebito vantaggio d’imposta. Tale precisazione, tuttavia, è formulata in termini generali e non incide sulla fattispecie descritta nell’istanza.

Esito sul secondo quesito

Poiché il quesito qualificatorio era espressamente subordinato a una risposta negativa al primo quesito antiabuso, e l’Agenzia ha escluso la configurabilità dell’abuso del diritto, il secondo quesito viene dichiarato assorbito e non viene esaminato nel merito.

Conclusioni operative

In sintesi, l’Agenzia ritiene legittima l’operazione di scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione totalitaria delle partecipazioni nella scissa, nei limiti dei dati rappresentati nell’istanza e assunti come veri. L’operazione non è considerata abusiva ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Per i contribuenti e i professionisti, il punto centrale è che la circolazione indiretta dell’azienda, mediante scissione e successiva cessione delle quote, è ammessa se non emergono elementi di artificiosità o aggiramento della disciplina fiscale e se la struttura dell’operazione resta coerente con una reale riorganizzazione societaria e imprenditoriale.

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