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Interpello

Risposta n. 12 del 28/01/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società ritiene che i prodotti da 1 a 8 rientrino nel n. 80 della Tabella A, parte III, con aliquota IVA del 10%, mentre per la bevanda proteica di cui al n. 9 ritiene corretta l’aliquota ordinaria del 22%.

Aliquota IVA applicabile a gel energetici e bevanda proteica (Tabella A, parte III, n. 80, d.P.R. 633/1972)

Il quesito

La società chiede quale aliquota IVA si applichi a otto gel energetici e a una bevanda proteica commercializzati con il marchio "X", verificando se i prodotti possano beneficiare dell’aliquota agevolata del 10% ex n. 80 della Tabella A, parte III, oppure se debba applicarsi l’aliquota ordinaria.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia, sulla base della classificazione doganale acquisita, ritiene che i prodotti da 1 a 8 siano classificabili nella voce 2202 9919 e il prodotto n. 9 nella voce 2202 9991; poiché non risultano ricompresi in alcuna voce della Tabella A allegata al d.P.R. 633/1972, conclude per l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22% a tutti i prodotti.

Aliquota IVA su gel energetici e bevanda proteica

L’interpello riguarda il corretto trattamento IVA di nove prodotti commercializzati dalla società Alfa con il marchio "X": otto gel energetici e una bevanda proteica ready to drink. Il punto centrale è la verifica della possibile applicazione dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal n. 80 della Tabella A, parte III, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Fattispecie sottoposta all’attenzione dell’Agenzia

Alfa opera nella produzione e vendita di integratori alimentari e prodotti nutrizionali, occupandosi anche di import/export. I prodotti descritti sono presentati come gel energetici a base di carboidrati, maltodestrine, fruttosio, vitamine, sali minerali, caffeina, taurina, guaranà, aminoacidi e altri ingredienti funzionali, destinati a fornire energia agli atleti e a contrastare stanchezza e affaticamento durante l’attività sportiva. Il nono prodotto è invece una bevanda proteica a base di latte scremato e proteine del latte, povera di grassi e carboidrati, proposta come spuntino o drink post-workout.

Quesito del contribuente

La società chiede di conoscere l’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti indicati, evidenziando che allo stato tali vendite scontano l’IVA ordinaria, mentre operatori concorrenti applicano l’aliquota agevolata del 10% a prodotti analoghi. In sostanza, la questione è se i gel energetici possano essere ricondotti al n. 80 della Tabella A, parte III, e se anche la bevanda proteica possa beneficiare di un regime agevolato.

Soluzione interpretativa prospettata

Alfa ritiene che:

  • per i prodotti n. 1)–8) sia applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10%, in quanto riconducibili al punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972;
  • per il prodotto n. 9) sia applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Elementi tecnici e classificazione doganale

Per chiarire la composizione e la qualificazione merceologica dei prodotti, Alfa ha inviato campioni al Laboratorio Chimico dell’Ufficio doganale territoriale, ottenendo successivi rapporti di prova e l’attribuzione di codici doganali. In sede di integrazione documentale, la società ha precisato che la classificazione doganale degli uffici territoriali non ha efficacia vincolante generale e ha quindi trasmesso il parere tecnico dell’organo competente per il rilascio di informazioni tariffarie con efficacia su tutto il territorio comunitario.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con nota della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, ha comunicato che:

  • i prodotti di cui ai punti 1)–8) possono essere classificati nella voce 2202 9919;
  • il prodotto di cui al punto 9), per il tenore di materia grassa del latte inferiore allo 0,2%, può essere classificato nella voce 2202 9991.

È stato inoltre chiarito che le indicazioni in etichetta richiamano l’uso dei prodotti per contrastare stanchezza e affaticamento e per rafforzare la funzionalità muscolare, senza riferimenti a malattie, disturbi o sintomi specifici; per questo è esclusa la classificazione nel capitolo 30 come medicamenti. Le Note esplicative della Nomenclatura Combinata del capitolo 22 confermano che vi rientrano, purché non medicinali, anche preparazioni toniche consumabili direttamente come bevande; viceversa, le preparazioni non alcoliche da diluire prima del consumo sono generalmente escluse dal capitolo 22 e rientrano nella voce 2106. La classificazione indicata è stata ritenuta coerente anche con le note esplicative della voce 2202 e con un parere OMS del 1998 relativo a prodotti analoghi.

Normativa e prassi richiamate

Nel caso in esame il riferimento fiscale è il n. 80 della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, invocato dalla società per l’aliquota agevolata. Sul piano tecnico-doganale, la soluzione si fonda sulla classificazione nelle voci 2202 9919 e 2202 9991 e sui chiarimenti forniti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con richiamo alle note esplicative della Nomenclatura Combinata e del Sistema Armonizzato.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Preso atto della classificazione doganale dei prodotti, l’Agenzia delle Entrate conclude che essi non trovano collocazione in alcuna delle voci della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633/1972. Di conseguenza, non è applicabile l’aliquota agevolata del 10% richiesta dalla società, ma l’aliquota IVA ordinaria del 22% per tutte le cessioni dei prodotti in esame.

Conclusioni operative

L’esito dell’interpello è quindi sfavorevole all’istante: sia i gel energetici sia la bevanda proteica restano assoggettati all’aliquota ordinaria del 22%. Il rilievo determinante è la classificazione merceologica doganale, dalla quale l’Agenzia fa discendere l’esclusione dei prodotti dall’ambito applicativo delle agevolazioni IVA invocate.

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