Risposta n. 15 del 29/01/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante sostiene che il miscanto, non essendo espressamente classificato in una voce doganale propria, possa essere assimilato alla paglia (TARIC 1213) e quindi assoggettato all’IVA al 10%.
Cessioni di miscanto e aliquota IVA applicabile
Il quesito
La società istante chiede quale aliquota IVA si applichi alle cessioni di miscanto, in varie forme (greggio, trinciato, macinato, pressato o in pellets), ritenendo possibile l’aliquota ridotta del 10% per assimilazione alla paglia.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate, richiamato il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, conclude che il miscanto non è classificabile nella voce 1213 ma nel Capitolo 14, voce 1404 9000; poiché tale classificazione non rientra nelle voci agevolate della Tabella A, parti II, II-bis e III, del d.P.R. 633/1972, la cessione del prodotto sconta l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Cessioni di miscanto e aliquota IVA ordinaria
L’interpello riguarda il trattamento IVA applicabile alle cessioni di miscanto, prodotto erbaceo agricolo commercializzato in diverse forme, tra cui greggio, trinciato, macinato, pressato o agglomerato in pellets. Il tema centrale è la corretta classificazione doganale del prodotto e la conseguente aliquota IVA da applicare alla sua vendita.
Quesito del contribuente
La società Alfa chiede all’Agenzia delle Entrate un parere sull’aliquota IVA applicabile alle cessioni di miscanto in genere. L’istanza nasce dall’esigenza di chiarire se il prodotto possa beneficiare dell’aliquota ridotta, in particolare del 10%, oppure se debba essere assoggettato all’aliquota ordinaria.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Alfa ritiene che il miscanto, non essendo espressamente ricompreso in una voce doganale specifica, debba essere assimilato alla paglia e quindi ricondotto alla voce TARIC 1213. Da tale inquadramento, secondo l’istante, discenderebbe l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, in conformità alla quale, per dirimere la corretta classificazione doganale del bene, viene chiesta documentazione integrativa e, in particolare, il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La nota tecnica dell’ADM ricorda che la Nota Esplicativa del Sistema Armonizzato relativa alla voce 1213 comprende esclusivamente la paglia e la lolla di cereali, in forma greggia o anche trinciata, macinata, pressata o agglomerata in pellets, ma non ulteriormente preparata. In base a tale definizione, il miscanto non può essere classificato in detta voce.
L’ADM richiama inoltre la Regola Generale Interpretativa n. 4 della nomenclatura combinata, secondo cui, quando le prime tre regole non consentono la classificazione, il bene va ricondotto alla merce con maggiore analogia. Applicando tale criterio, il miscanto viene classificato, ai sensi delle RGI 1) e 6), nel Capitolo 14 della Nomenclatura Combinata, voce 1404 9000, "Prodotti vegetali non nominati né compresi altrove – altri".
L’Agenzia delle Dogane precisa anche che tale orientamento è coerente con la prassi unionale, risultando confermato da numerose decisioni di altri Stati membri.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base della classificazione doganale fornita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle Entrate osserva che il miscanto non è riconducibile ad alcuno dei punti della Tabella A, parte II, II-bis e III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplinano le aliquote IVA agevolate.
Ne deriva che alla commercializzazione del miscanto deve applicarsi l’aliquota IVA ordinaria.
Conclusioni operative
Il punto decisivo dell’interpello è la classificazione doganale del prodotto: esclusa l’assimilazione alla paglia della voce 1213, il miscanto viene ricondotto alla voce 1404 9000. Non essendo tale voce agevolata dalla Tabella A del d.P.R. n. 633 del 1972, le relative cessioni scontano l’IVA ordinaria, indicata nel testo come 22%.
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