Cassazione Penale, Sentenza n. 9749/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 28/05/2021 che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari (disposta dal GIP il 06/05/2021 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990) con obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Il motivo di ricorso in Cassazione deduceva violazione di legge per il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (cd. "contestazione a catena"): si sosteneva che la "contestazione a catena" fosse già delineata dalla prima ordinanza del GIP del 05/04/2019 (convalida dell'arresto in flagranza del 03/04/2019) e che, per anteriorità, connessione qualificata e desumibilità, i termini e le misure cautelari dovessero computarsi secondo l'art. 297, comma 3.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha rilevato che i fatti relativi alla prima ordinanza del 05/04/2019 avevano dato luogo a sentenza di condanna del GIP del 13/11/2019, confermata dalla Corte d'appello l'08/09/2020 e divenuta irrevocabile l'08/12/2020. Poiché la seconda ordinanza impugnata è del 06/05/2021 (posteriore al passaggio in giudicato della prima sentenza), non si applica l'art. 297, comma 3, c.p.p., secondo il principio consolidato (Sez. U. n. 20780/2009). Perciò il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Individua il reato di cui è accusata la ricorrente (illecita attività di stupefacenti); utilizzato come fatto materiale a fondamento delle misure cautelari
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La norma disciplina il computo dei termini e la "contestazione a catena" ai fini della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile quando per i fatti contestati con la prima ordinanza sia intervenuta sentenza passata in giudicato prima dell'adozione della seconda misura
Sez. U., n. 20780 del 23/04/2009 (Iaccarino)
«In tema di cosiddetta \"contestazione a catena\", la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. per il computo dei termini di durata della custodia cautelare non è applicabile nell'ipotesi in cui per i fatti contestati con la prima ordinanza l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ancor prima dell'adozione della seconda misura».
Giurisprudenza consolidata interpretata dalla Corte come principio vincolante per escludere l'applicazione dell'art. 297(3) quando esiste una sentenza definitiva intervenuta prima della seconda misura
art. 616 cod. proc. pen.
Consentito al giudice di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; la Corte lo ha applicato per imputare le spese alla ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla destinazione della somma in favore della Cassa delle Ammende; utilizzata per motivare l'entità e la destinazione della sanzione equitativa
Massime di principio
- La "contestazione a catena" ai sensi dell'art. 297(3) c.p.p. non si applica se i fatti oggetto della prima ordinanza hanno già dato luogo a sentenza di condanna passata in giudicato prima dell'adozione della successiva misura cautelare.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 297(3) è cruciale dimostrare che, al momento dell'adozione della seconda misura, non sia già intervenuta una decisione definitiva sui fatti della prima ordinanza; il criterio temporale del passaggio in giudicato è determinante.
- In situazioni analoghe verificare sempre le date: data della prima ordinanza/convalida, data della sentenza di primo grado, data di eventuale passaggio in giudicato e data della seconda misura. Se il passaggio in giudicato è anteriore alla seconda misura, la strada dell'art. 297(3) è preclusa.
- Se l'art. 297(3) non è applicabile, la difesa dovrà cercare altri rimedi o motivazioni per la modifica o la revoca della misura cautelare (es. mancanza di esigenze cautelari, elementi nuovi, eccessività della misura).
- Ricorsi manifestamente infondati o basati su principi non applicabili per ragioni temporali espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende.
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