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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06041/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2007, fondato su indagini bancarie e su altri indici di capacità contributiva non dichiarati: movimentazioni bancarie non giustificate, canoni di locazione percepiti e non dichiarati e plusvalenza da cessione di quota immobiliare. Nei gradi di merito il ricorso era stato respinto, ritenendosi non fornita prova adeguata circa la provenienza non imponibile di alcune somme, in particolare la restituzione di un finanziamento di importo rilevante e un assegno di minore importo. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, per avere la CTR ritenuto non lesiva della difesa la mancata allegazione delle risposte degli intermediari finanziari; 2) violazione degli stessi artt. 32 e 51, per avere ritenuto insufficiente la prova contraria sulle movimentazioni bancarie; 3) violazione degli artt. 2703 e 2704 c.c., per avere negato valore alla scrittura privata di finanziamento perché non registrata e non autenticata; 4) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 10 e 12 l. 212/2000, per aver escluso rilevanza alle dichiarazioni rese dal terzo alla Guardia di Finanza; 5) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, per avere considerato tardiva la produzione in appello del verbale di sommarie informazioni. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero e ha dichiarato inammissibili tutti i motivi anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva, e ha dichiarato inammissibile anche il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Ha quindi condannato il ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali liquidate in euro 10.000, oltre spese prenotate a debito. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma dell'accertamento fiscale e del rigetto delle doglianze del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    costituisce la base normativa dell'accertamento redditometrico/sintetico richiamato nell'atto impositivo.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    prevede una presunzione legale relativa a favore dell'erario per i movimenti bancari; il contribuente deve fornire prova analitica e specifica della non riferibilità di ogni singola movimentazione a operazioni imponibili.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    norma speculare, in materia IVA, richiamata come fonte della presunzione legale sui dati e rapporti finanziari e dell'onere di prova contraria del contribuente.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla parte ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte non ravvisa una lesione specificamente dedotta e argomentata in modo autosufficiente.

  • art. 2703 c.c.

    richiamato per contestare la validità probatoria della scrittura privata di finanziamento.

  • art. 2704 c.c.

    richiamato per contestare la data certa e l'efficacia della scrittura privata non registrata né autenticata.

  • art. 7, quarto comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per sostenere l'ammissibilità/rilevanza di elementi probatori nel processo tributario.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 10 e 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamati insieme all'art. 7 d.lgs. 546/1992 per censurare l'apprezzamento probatorio della CTR.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per sostenere la possibilità di produrre documenti in appello, in contrasto con la declaratoria di tardività operata dalla CTR.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    impone l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la sua violazione comporta inammissibilità della censura non adeguatamente sviluppata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte richiama il corretto uso della censura per violazione di legge, che deve confrontarsi specificamente con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 164, terzo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare la sanabilità del difetto di legittimazione passiva mediante costituzione del soggetto effettivamente legittimato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, i movimenti sui conti correnti costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito o ricavi non dichiarati, che non richiede i requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; il contribuente può vincerla solo con prova contraria analitica e specifica, riferita a ciascuna singola operazione contestata.
  • Il giudice di merito deve verificare con rigore la prova contraria offerta dal contribuente per ogni movimento bancario e deve dar conto in sentenza delle ragioni per cui ritiene o non ritiene superata la presunzione fiscale.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il concreto contrasto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze che mirano, sotto veste di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e del merito della controversia sono inammissibili in cassazione, perché la rivalutazione delle prove spetta al giudice di merito.
  • La prova della provenienza non imponibile di somme accreditate o versate su conto corrente deve essere idonea a superare il compendio indiziario dell'amministrazione; documenti privi di adeguato supporto, specie a fronte di importi ingenti e di circostanze non coerenti, possono essere ritenuti insufficienti dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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