Cassazione Civile, Ordinanza n. 18613/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-diniego su un'istanza di rimborso del 90% di IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990-1992 da una contribuente residente in un comune colpito dal sisma del dicembre 1990. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la CTR della Sicilia aveva rigettato sia l'appello principale della contribuente, relativo alla compensazione delle spese, sia l'appello incidentale dell'Agenzia, che sosteneva l'inammissibilità del gravame per genericità e difetto di petitum e causa petendi, oltre che l'assenza dei presupposti sostanziali del rimborso. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce la violazione delle norme del processo tributario e del giudicato, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso introduttivo e la carenza di legittimazione della richiedente quanto alla componente IVA, perché versata da un diverso soggetto; con il secondo invoca la prevalenza del diritto UE e della decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 sugli aiuti di Stato, lamentando che il giudice d'appello non abbia dato applicazione ai limiti eurounitari e al principio per cui il giudicato interno cede di fronte al recupero di aiuti incompatibili. La Corte ritiene fondati i motivi nei limiti in cui impongono di verificare i presupposti imposti dal diritto UE e dal regime de minimis: l'IVA non è comunque dovuta e la contribuente ha rinunciato alla relativa domanda di rimborso; per IRPEF e ILOR il giudice del rinvio dovrà accertare se il beneficio rientri nei limiti del regolamento de minimis, considerando anche eventuali altri aiuti percepiti nel triennio. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi enunciati e regolare anche le spese di legittimità.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Il rinvio è disposto perché il giudice di merito non ha considerato la disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato e i conseguenti limiti al rimborso fiscale richiesto; in particolare dovrà verificare se il beneficio IRPEF e ILOR richiesto rientri nel regime de minimis e se vi siano eventuali altri aiuti o agevolazioni percepiti nel triennio rilevante. La domanda relativa all'IVA viene considerata comunque non rilevante, anche perché la stessa contribuente ha rinunciato alla relativa richiesta di rimborso.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. 546/1992
richiamato per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità e difetto di petitum e causa petendi; la Corte ritiene comunque centrale il tema dei presupposti sostanziali del rimborso e dei limiti eurounitari sugli aiuti di Stato.
art. 53 d.lgs. 546/1992
invocato nel primo motivo come norma processuale sul contenuto dell'appello tributario.
art. 54 d.lgs. 546/1992
richiamato nel primo motivo in relazione ai poteri e ai limiti del giudice tributario.
art. 56 d.lgs. 546/1992
richiamato dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità o l'inefficacia delle difese non tempestive.
art. 57 d.lgs. 546/1992
richiamato dall'Agenzia nel quadro delle preclusioni nel processo tributario.
art. 112 c.p.c.
richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sui limiti soggettivi e oggettivi della domanda e rilevare d'ufficio l'assenza dei presupposti del rimborso.
art. 324 c.p.c.
richiamato in tema di giudicato interno, invocato però come recessivo rispetto alla disciplina UE sugli aiuti di Stato incompatibili.
art. 2909 c.c.
la Corte afferma, in linea con la giurisprudenza unionale, che il giudicato nazionale può cedere quando osti al recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione divenuta definitiva.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
richiamato nel secondo motivo come disciplina interna da leggere alla luce della decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato.
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
disposizione nazionale agevolativa oggetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, la cui applicazione è limitata dalla decisione della Commissione.
Decisione della Commissione europea 14 agosto 2015, C(2015) 5549 final
ritenuta decisiva: qualifica le agevolazioni come aiuti di Stato incompatibili e impone limiti all'erogazione/rimborso, salvo eccezioni e verifiche specifiche.
artt. 2 e 22 della sesta Direttiva 77/388/CEE
richiamati nel quadro della disciplina unionale evocata dall'Agenzia, senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale.
art. 108 TFUE
richiamato come parametro di compatibilità degli aiuti di Stato utilizzato dalla Commissione europea.
art. 107 TFUE
richiamato, insieme all'art. 108 TFUE, per il regime europeo degli aiuti de minimis e della compatibilità degli aiuti.
Regolamento UE n. 1407/2013
indicato come fonte del regime de minimis da verificare in concreto, compreso il limite complessivo triennale degli aiuti.
art. 3, comma 2, Regolamento UE n. 1407/2013
richiamato per individuare la soglia de minimis di 200.000 euro.
Massime di principio
- Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, quando definitive, producono effetti vincolanti nell'ordinamento interno e impediscono il mantenimento o il riconoscimento giudiziale di benefici incompatibili, con conseguente inefficacia delle norme o degli atti nazionali che ne consentano l'erogazione.
- Il giudicato interno non può essere opposto quando la sua applicazione impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile dal diritto dell'Unione; in tale ipotesi il giudice nazionale deve dare prevalenza alla disciplina eurounitaria.
- In materia di rimborsi fiscali connessi ad agevolazioni potenzialmente qualificabili come aiuti di Stato, il giudice deve verificare d'ufficio i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dal diritto UE, anche se la questione non sia stata tempestivamente coltivata con impugnazione incidentale.
- Quando il beneficio può rientrare nel regime de minimis, non basta confrontare l'importo richiesto nel singolo giudizio con la soglia astratta: occorre considerare il cumulo di tutti gli aiuti percepiti nel triennio rilevante e l'eventuale superamento della soglia complessiva.
- Se il richiedente del rimborso svolge attività economica, il giudice deve accertare se il vantaggio individuale sia compatibile con il regolamento de minimis; in difetto, il beneficio non può essere riconosciuto.
- L'esame del regime degli aiuti di Stato richiede di verificare anche l'assenza di sovracompensazioni e l'esistenza di un nesso diretto tra il pregiudizio lamentato e il beneficio richiesto.
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