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Sentenza

Sentenza n. 2497/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - della graduatoria regionale di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con il D.M. 205 del 26 ottobre 2023e con il Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023, per la classe di concorso A022 Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di primo grado, per la Regione Lazio, approvata con il Decreto del Direttore Generale del U.S.R. per il Lazio, Prot. n. 2376 del 25 novembre 2024 , nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nella suddetta graduatoria quale candidata vincitrice ( pur avendo riportato la valutazione complessiva di 198,50 punti e pur avendo diritto alla riserva del 30% - per aver svolto tre anni di servizio nelle scuole statali e nella medesima classe di concorso - nonché alla riserva del 15 % per aver svolto senza demerito il servizio civile universale); - delle successive rettifiche intervenute il 3 dicembre 2024 con il Decreto n. 1456 del U.S.R. del Lazio, ed il 9 dicembre 2024 con il Decreto del U.R.R del Lazio n. 2501 del 9.12.2024 nella parte in cui non includono l’odierna ricorrente quale vincitrice di concorso; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto, tra cui eventuali ed ulteriori provvedimenti integrativi successivamente pubblicati all’approvazione della graduatoria di merito, dei provvedimenti di scorrimento della stessa, di assegnazione delle sedi, e di stipula dei contratti di lavoro eventualmente stipulati in danno della ricorrente e, ove e se lesivi, degli interessi della ricorrente, del D.M. 205 del 2023 e del Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023.

Giustizia amministrativa202501630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria regionale dei vincitori del concorso per la classe A022 nella Regione Lazio, e successive rettifiche, nella parte in cui la candidata non era inclusa tra i vincitori per omesso riconoscimento della riserva collegata al servizio civile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado, aveva conseguito 198,50 punti e aveva dichiarato sia il possesso del requisito per la riserva del 30% prevista per chi avesse svolto almeno tre anni di servizio nelle scuole statali, sia il servizio civile svolto dal 13 settembre 2017 al 12 settembre 2018. Ha impugnato la graduatoria e le successive rettifiche deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 10, comma 9, del d.m. n. 205/2023 e dell'art. 9 del decreto dipartimentale n. 2575/2023, nonché dell'art. 13, commi 9 e 10, del d.m. n. 205/2023, per il mancato riconoscimento della riserva del 30% spettante ai cosiddetti triennalisti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 9-bis, del d.l. n. 44/2023, dell'art. 3, comma 3, del bando e dell'art. 18 del d.lgs. n. 40/2017, sostenendo che il servizio civile svolto dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017 avrebbe dovuto essere qualificato come servizio civile universale e avrebbe dovuto comportare l'applicazione della riserva del 15%.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. In via preliminare ha disposto l'estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendo documentato che l'amministrazione centrale titolare della misura fosse esclusivamente il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Quanto alla riserva del 30%, il Collegio ha rilevato che l'Amministrazione aveva riconosciuto nella propria relazione che alla ricorrente erano stati attribuiti i relativi punti e che la riserva era stata correttamente applicata; tale censura, pertanto, non evidenziava un'omissione ancora sussistente. È stata invece ritenuta fondata la censura relativa alla riserva del 15% per il servizio civile. Il servizio civile universale, istituito dal d.lgs. n. 40/2017, si pone in continuità con il precedente servizio civile nazionale. L'art. 26 del decreto ha previsto, nella fase transitoria anteriore all'approvazione del primo piano triennale, che il servizio civile universale fosse svolto con le modalità della previgente disciplina nazionale. Ne consegue che il servizio prestato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017, anche se organizzato secondo le modalità del servizio civile nazionale, deve essere qualificato come servizio civile universale ai fini della riserva prevista dall'art. 18, comma 4, dello stesso decreto. Poiché la ricorrente aveva svolto il servizio nel periodo transitorio successivo al 18 aprile 2017, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscerle il titolo di riserva. Il TAR ha quindi ordinato l'inserimento stabile della ricorrente nella graduatoria dei vincitori, nella quale era già stata inserita con riserva in esecuzione della precedente ordinanza cautelare. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 9 e 10, d.m. n. 205/2023

    coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’art. 11 comma 14 della Legge n. 124 del 1999

    La riserva del 30% per i cosiddetti triennalisti risultava già correttamente attribuita alla ricorrente, secondo quanto riconosciuto dall'Amministrazione.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017

    Prevede la riserva rilevante per chi abbia svolto il servizio civile universale; la disposizione si applica anche al servizio svolto nella fase transitoria prevista dall'art. 26 del decreto.

  • art. 26 d.lgs. n. 40/2017

    Fino all’approvazione del primo piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale

    La norma rende transitoriamente applicabili le modalità del servizio civile nazionale, senza conservare la qualificazione giuridica del servizio civile nazionale; il servizio prestato dopo l'entrata in vigore del decreto è servizio civile universale.

  • art. 3, comma 3, decreto dipartimentale n. 2575/2023

    Rende applicabile nella procedura concorsuale la riserva collegata allo svolgimento del servizio civile universale.

  • art. 1, comma 9-bis, d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023

    È richiamato quale fondamento normativo della riserva del 15% prevista dal bando concorsuale.

  • art. 10, comma 9, d.m. n. 205/2023

    È richiamato in relazione alla censura concernente il mancato riconoscimento della riserva del 30%.

Massime di principio

  • Il servizio civile svolto dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017, ma prima dell'approvazione del primo piano triennale e dei primi bandi per il servizio civile universale, deve essere qualificato come servizio civile universale ai fini dell'applicazione delle riserve previste dalla legge.
  • L'art. 26 del d.lgs. n. 40/2017 mantiene transitoriamente le modalità operative del servizio civile nazionale, ma non la qualificazione giuridica dell'istituto: la disciplina previgente è resa ultrattiva solo quanto alle modalità di svolgimento.
  • L'amministrazione che forma una graduatoria concorsuale deve valutare i titoli di riserva dichiarati dal candidato e risultanti dalla documentazione acquisita; l'omessa considerazione del servizio civile universale incide sulla legittimità della graduatoria e impone la rettifica dell'inserimento del candidato.
  • Il riconoscimento già effettuato di una specifica riserva concorsuale esclude, per quella parte, la sussistenza dell'omissione denunciata, ma non impedisce l'accoglimento del ricorso quando risulti illegittimamente omessa un'altra riserva spettante al candidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolastico
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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