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Sentenza

Sentenza n. 176/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Trentino-Alto Adige - Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, notificato il 27 febbraio 2026, che ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito della residenza legale continuativa decennale, a seguito di cancellazione anagrafica per irreperibilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 6 aprile 2024 domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Dopo il preavviso di rigetto del 27 ottobre 2025, fondato sulla mancanza della continuità della residenza decennale, il Commissariato aveva dichiarato inammissibile la domanda perché il richiedente era stato cancellato per irreperibilità da un Comune e successivamente reiscritto, per ricomparsa, in un altro Comune. Con un unico articolato motivo ha dedotto eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, abnormità e irragionevolezza: ha sostenuto che l’irreperibilità anagrafica fosse una presunzione superabile e che la sua dimora effettiva in Italia risultasse da documenti, tra cui documentazione lavorativa e un contratto di comodato abitativo. Ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, nella parte in cui richiede dieci anni di residenza legale senza adeguata considerazione della presenza effettiva e regolare, invocando gli artt. 2, 3, 10, comma 2, e 117, comma 1, Cost. e l’art. 8 CEDU.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e lasciato fermo il decreto impugnato. Ha ritenuto che, anche aderendo all’orientamento per cui le risultanze anagrafiche costituiscono una presunzione semplice e la cancellazione per irreperibilità può essere superata con prova contraria, il ricorrente non avesse dimostrato la presenza in Italia per tutto il periodo rilevante. La documentazione lavorativa attestava la presenza soltanto nel periodo in cui erano stati effettuati gli accertamenti comunali; il contratto di comodato, della durata di un anno e rinnovabile, non provava l’effettivo e continuativo uso dell’immobile. In particolare, mancava prova della presenza in Italia nel periodo di irreperibilità considerato dal provvedimento. Le contestazioni sulla legittimità del procedimento di cancellazione anagrafica non potevano essere esaminate in questa controversia: gli accertamenti erano atti endoprocedimentali del distinto procedimento anagrafico, le cui controversie spettano al giudice ordinario e avrebbero dovuto essere proposte nelle sedi e nei termini competenti. Il TAR ha inoltre rilevato che, dopo il preavviso di rigetto, il ricorrente aveva presentato osservazioni ma non documenti, sicché non emergeva un’omissione istruttoria dell’amministrazione. La questione costituzionale è stata dichiarata non rilevante, perché la decisione non dipendeva dall’attribuzione alle risultanze anagrafiche di valore esclusivo: anche ammettendo la prova alternativa della residenza, il ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti per il periodo controverso. Il TAR ha inoltre osservato che non erano stati specificati legami personali o familiari in Italia sui quali il decreto potesse incidere e che la declaratoria di inammissibilità non impediva la permanenza sul territorio né la prosecuzione del percorso di integrazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    il quale prevede la concessione con decreto del Presidente della Repubblica, allo straniero che da “almeno dieci anni risieda stabilmente nel territorio italiano”

    La concessione per residenza richiede che lo straniero risieda stabilmente in Italia da almeno dieci anni; nel caso concreto il ricorrente non ha provato la continuità della presenza per l’intero periodo.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

    si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica

    La residenza legale ai fini della cittadinanza comporta il rispetto delle condizioni di ingresso e soggiorno e degli adempimenti anagrafici; le risultanze anagrafiche, tuttavia, secondo l’orientamento seguito dal TAR, operano come presunzione semplice superabile con prova contraria.

  • art. 7, comma 3, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

    Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo…

    La disciplina anagrafica impone agli stranieri iscritti di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nei termini previsti; nel quadro normativo considerato, la cancellazione anagrafica per irreperibilità non esclude automaticamente la possibilità di provare altrimenti la residenza effettiva.

  • artt. 2, 3, 10, comma 2, e 117, comma 1, Cost.

    In ogni caso, la questione non è rilevante, in quanto muove dal presupposto che l’art. 9, co. 1, lett. f), della l. n. 91/1992 imponga di attribuire alle risultanze anagrafiche un valore esclusivo e vincolante ai fini della prova della residenza legale decennale, con la conseguenza che la cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità precluderebbe la possibilità di dimostrare la permanenza sul territorio nazionale mediante elementi di prova diversi dalla certificazione anagrafica.

    Le censure costituzionali fondate sui parametri indicati non sono rilevanti quando la controversia può essere decisa ammettendo la prova alternativa della residenza, ma tale prova risulti comunque mancante per il periodo determinante.

  • art. 8 CEDU

    per quanto attiene all’art. 8 CEDU – che implica il diritto a sviluppare legami stabili nello Stato, sicché la cittadinanza costituisce un elemento che può incidere sulla vita privata e familiare – non è stato in alcun modo chiarito su quali legami in particolare il decreto di inammissibilità possa incidere

    La possibile incidenza della decisione sulla vita privata e familiare deve essere collegata a legami stabili concretamente individuati; nel caso esaminato il ricorrente non ne aveva allegati e la declaratoria di inammissibilità non impediva la permanenza in Italia.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della cittadinanza per residenza decennale, le risultanze anagrafiche possono essere considerate una presunzione semplice, superabile mediante elementi di prova contrari: la cancellazione per irreperibilità non determina, da sola, l’automatica impossibilità di dimostrare la residenza effettiva e legale.
  • Chi invoca la continuità della residenza in Italia nonostante una cancellazione anagrafica per irreperibilità deve fornire prova della presenza sul territorio per l’intero periodo rilevante; documenti riferiti soltanto ad alcuni intervalli, o un contratto abitativo che non dimostri l’effettivo uso continuativo dell’immobile, non sono sufficienti.
  • Le contestazioni sulla sussistenza dei presupposti di una cancellazione anagrafica devono essere proposte nelle sedi e nei termini propri del distinto procedimento anagrafico; le controversie sugli atti di iscrizione e cancellazione anagrafica rientrano nella giurisdizione ordinaria.
  • La questione di legittimità costituzionale del requisito della residenza decennale non è rilevante se la decisione può essere assunta ammettendo la prova della residenza con mezzi diversi dalle risultanze anagrafiche, ma il ricorrente non ha comunque fornito prova sufficiente per il periodo controverso.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaQuestione di legittimità costituzionaleOnere della prova e principio dispositivo

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