Cassazione Penale, Ordinanza n. 00727/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sospensione condizionale della pena per il mancato adempimento, nel termine previsto, dell'obbligo di demolire il manufatto abusivo oggetto di un precedente reato edilizio. La censura sosteneva, in sintesi, che la revoca fosse illegittima e che, in relazione al sequestro ancora in atto, l'inadempimento non fosse imputabile; la Corte rileva però che eventuali questioni sulla validità della sentenza di condanna contenente l'ordine di demolizione andavano sollevate in sede di cognizione e che eventuali difficoltà tecniche o l'inagibilità derivante dal sequestro dovevano essere tempestivamente prospettate al giudice dell'esecuzione, cosa che non è avvenuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice dell'esecuzione, perché il termine per l'adempimento dell'obbligo di demolizione decorreva chiaramente dall'irrevocabilità della sentenza di condanna e non risultava che la ricorrente avesse chiesto la rimozione del vincolo di sequestro né rappresentato tempestivamente eventuali difficoltà tecniche all'esecuzione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168 c.p.
La sospensione condizionale può essere subordinata all'adempimento di un obbligo; se la condizione non viene eseguita nel termine fissato, il beneficio può essere revocato in sede esecutiva.
art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Il testo richiama il reato edilizio e l'ordine di demolizione quale obbligo cui era subordinato il beneficio, senza però sviluppare una specifica interpretazione della norma sostanziale.
art. 648 c.p.p.
Non citata.
art. 620 c.p.p.
Non citata.
art. 615-ter c.p.
Non citata.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena è legittima quando il condannato non adempia, nel termine stabilito e decorso dall'irrevocabilità della sentenza, all'obbligo cui il beneficio era subordinato.
- Le eventuali nullità o illegittimità della sentenza di condanna che abbia imposto l'obbligo condizionante devono essere fatte valere nella fase di cognizione e non possono essere utilmente riproposte in sede esecutiva.
- Se l'adempimento dell'obbligo è ostacolato da un sequestro o da altre ragioni tecniche, l'interessato deve attivarsi tempestivamente dinanzi al giudice dell'esecuzione, chiedendo le misure necessarie o rappresentando gli impedimenti; in difetto, l'inadempimento resta imputabile.
- Nel procedimento esecutivo non è necessaria un'istruttoria tecnica quando il quadro fattuale evidenzia che il mancato adempimento dipende da una condotta omissiva della parte che non ha utilizzato i rimedi processuali a disposizione.
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