Sentenza n. 5858/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1420/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1420/2025, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1420/2025, notificata al Ministero il 29 marzo 2025 e non impugnata, era rimasta ineseguita. Il titolo aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. Ha chiesto l’ordine di adempiere entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati i presupposti dell’ottemperanza: il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le spettanze dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, a carico del Ministero e a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino al pagamento, o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato. Ha precisato che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale e che questi dovrà depositare gli atti tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800, oltre accessori di legge e contributo unificato se versato, con attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento da parte dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);
La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino al soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il ricorso in ottemperanza è procedibile una volta inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla disposizione per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria dell’amministrazione.
art. 1 l. 107/2015
con sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1420/2025, il Ministero dell’istruzione e del merito veniva condannato a riconoscere, a favore di essa ricorrente, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli aa.ss. 2020/21, 2021/22;
La norma è richiamata quale fondamento del beneficio economico della Carta del docente riconosciuto dal titolo giudiziale azionato; la sentenza di ottemperanza ne impone l’esecuzione nei limiti stabiliti da quel titolo.
art. 114 c.p.a.
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione puntuale e integrale al titolo entro un termine determinato e, in caso di persistente inadempimento, nominare un commissario ad acta.
artt. 55 e 56 d.P.R. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo le disposizioni richiamate, con riconoscimento delle spese per l’uso del mezzo proprio e delle ulteriori spese di esecuzione dell’incarico.
art. 71 d.P.R. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
Il termine per presentare la parcella del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza può essere accolto quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento dell’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’esecuzione integrale del titolo e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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