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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/365

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/365 della Commissione del 26 febbraio 2021 che approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 1. L’approvazione si fonda sulla valutazione dell’autorità competente slovacca e sul parere dell’ECHA, che hanno ritenuto la sostanza conforme ai criteri della normativa biocidi, purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso. Il regolamento stabilisce inoltre la data di approvazione, la scadenza e una condizione specifica da considerare nella valutazione dei prodotti autorizzati.

Approvazione del cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 1 (igiene umana).

Ambito di applicazione

Si applica alla valutazione e all’approvazione, a livello dell’Unione, del principio attivo "cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso" ai fini del suo impiego nei biocidi del tipo di prodotto 1, ossia prodotti per l’igiene umana. L’approvazione è subordinata alle specifiche e condizioni riportate nell’allegato, inclusa la purezza minima del principio attivo e la data di approvazione/scadenza. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE.

Approvazione del cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 1

Il regolamento di esecuzione approva, a livello unionale, il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo destinato ai biocidi del tipo di prodotto 1, cioè quelli per l’igiene umana. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e richiama l’iter di valutazione svolto nell’ambito della precedente direttiva 98/8/CE, nonché il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Origine della valutazione e base tecnica

La procedura prende avvio da una domanda presentata il 31 luglio 2007 all’autorità competente slovacca, che ha poi trasmesso il 19 novembre 2010 la propria relazione di valutazione con le conclusioni alla Commissione. Il 16 giugno 2020 il comitato sui biocidi dell’ECHA ha adottato il parere finale, considerando che i biocidi del tipo 1 contenenti la sostanza possono soddisfare i criteri di approvazione, purché siano rispettate specifiche condizioni e limitazioni d’uso.

Contenuto dell’approvazione

L’articolo 1 dispone l’approvazione del principio attivo per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, ma solo "fatte salve" le specifiche e le condizioni riportate nell’allegato. Il regolamento non si limita quindi a un’approvazione incondizionata, bensì la collega espressamente a parametri tecnici e prescrizioni di valutazione.

Specifiche del principio attivo

L’allegato identifica la sostanza con la denominazione comune "cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso" e con la denominazione IUPAC "acido ipocloroso". Sono indicati anche i numeri di identificazione CE 232-232-5 e CAS 7790-92-3. La purezza minima del principio attivo valutato è fissata nella specifica per acido ipocloroso con peso a secco minimo del 90,87 % p/p; l’allegato segnala inoltre che l’acido ipocloroso è la specie predominante a pH 3,0-7,4.

Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei prodotti

L’allegato contiene una condizione rilevante per la successiva valutazione del prodotto: nell’esame autorizzativo occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia connessi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione che non sia stato considerato nella valutazione del rischio del principio attivo svolta a livello di Unione. Per gli operatori economici, ciò implica che la fase di autorizzazione del singolo biocida può richiedere un’analisi ulteriore rispetto alla sola approvazione della sostanza attiva.

Decorrenza e durata dell’approvazione

L’allegato stabilisce che l’approvazione decorre dal 1o luglio 2021 e scade il 30 giugno 2031. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ne conferma l’efficacia diretta e l’obbligatorietà in tutti gli Stati membri.

Rilievi operativi

Per gli operatori del settore biocidi, il regolamento comporta che il principio attivo sia disponibile per l’impiego nei prodotti di tipo 1 solo nel rispetto della specifica di purezza e delle condizioni di valutazione indicate. In sede di autorizzazione del biocida, dovranno essere verificati con attenzione i profili di esposizione, rischio ed efficacia rispetto agli usi concretamente richiesti, soprattutto se tali usi non sono stati coperti dalla valutazione unionale del principio attivo.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, con rinvio alle specifiche e condizioni contenute nell’allegato.

Base procedurale e motivazione

L’approvazione deriva da una domanda presentata il 31 luglio 2007 dall’autorità competente slovacca ai sensi della direttiva 98/8/CE, dalla relazione di valutazione trasmessa il 19 novembre 2010 e dal parere dell’ECHA adottato il 16 giugno 2020 dal comitato sui biocidi. Il parere conclude che i biocidi del tipo 1 che impiegano la sostanza possono soddisfare i criteri dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE se sono rispettate determinate specifiche e condizioni.

Specifiche tecniche del principio attivo

L’allegato indica come denominazione comune "cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso"; come denominazione IUPAC, "acido ipocloroso"; numeri di identificazione CE 232-232-5 e CAS 7790-92-3. La purezza minima del principio attivo valutato è fissata in una specifica per acido ipocloroso (peso a secco minimo 90,87 % p/p) che rilascia cloro attivo; l’acido ipocloroso è indicato come specie predominante a pH 3,0-7,4.

Date di approvazione e scadenza

L’allegato fissa la data di approvazione al 1o luglio 2021 e la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2031.

Condizione specifica per l’autorizzazione del prodotto

Nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute umanamercato interno

Testo integrale

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