Regolamento (UE) 2021/723
Regolamento delegato (UE) 2021/723 della Commissione del 26 febbraio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un registro pubblico contenente l’elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2021/723 disciplina la creazione di un registro pubblico europeo contenente l’elenco degli organismi incaricati, in ciascuno Stato membro, di controllare i processi di invecchiamento delle bevande spiritose. Esso dà attuazione all’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787, che richiede che tali operazioni avvengano sotto controllo fiscale o equivalente. La Commissione aggiorna il registro sulla base delle notifiche degli Stati membri e lo rende accessibile al pubblico come banca dati elettronica.
Istituzione di un registro pubblico UE degli organismi designati dagli Stati membri per il controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose.
Ambito di applicazione
Si applica alla Commissione europea e, indirettamente, agli Stati membri che notificano gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/724. Riguarda esclusivamente il settore delle bevande spiritose disciplinato dal regolamento (UE) 2019/787, con particolare riferimento ai processi di invecchiamento soggetti a controllo fiscale o a controlli equivalenti. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2021.
Registro pubblico degli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose
Il regolamento delegato (UE) 2021/723 integra il regolamento (UE) 2019/787 predisponendo uno strumento di pubblicità e trasparenza a livello unionale per gli organismi incaricati del controllo dell’invecchiamento delle bevande spiritose. La finalità è dare attuazione all’esigenza, prevista dall’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento di base, che le operazioni di invecchiamento siano effettuate sotto controllo fiscale di uno Stato membro o sotto un controllo equivalente.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che ciascuno Stato membro deve designare gli organismi deputati a tale controllo e informarne la Commissione, così da consentire l’istituzione di un registro pubblico unico. Il regolamento detta quindi le regole essenziali per la costruzione di questo elenco, che deve risultare aggiornato e accessibile al pubblico.
Ambito soggettivo e materiale
Il regolamento riguarda la Commissione europea, quale soggetto incaricato di redigere, mantenere e pubblicare il registro, e gli Stati membri, che devono trasmettere le notifiche degli organismi designati secondo il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/724. L’ambito materiale è limitato al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose, nel quadro della disciplina europea sulle bevande spiritose.
Funzionamento del registro
La Commissione:
- redige l’elenco degli organismi deputati al controllo;
- aggiorna tale elenco sulla base delle notifiche degli Stati membri;
- istituisce un registro pubblico contenuto in una banca dati elettronica accessibile al pubblico.
Il testo non introduce ulteriori requisiti procedurali, sanzioni o criteri sostanziali di designazione, ma rinvia alle notifiche nazionali effettuate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/724.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è però differita al 25 maggio 2021, in linea con l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787. Il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione e aggiornamento del registro pubblico
La Commissione redige e aggiorna l’elenco degli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose sulla base delle notifiche trasmesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/724.
Natura e contenuto del registro
È istituito un registro pubblico contenente l’elenco aggiornato degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento. Il registro è una banca dati elettronica accessibile al pubblico.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 25 maggio 2021, in coerenza con l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787.
Come è indicizzato
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