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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/363

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/363 della Commissione del 26 febbraio 2021 relativo all’autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella phaffii DSM 32159 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso, come additivo per mangimi, di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella phaffii DSM 32159. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione positiva dell’EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente, pur con cautele per gli utilizzatori per un possibile rischio di sensibilizzazione respiratoria. L’impiego è circoscritto agli insilati di granturco e subordinato a condizioni tecniche e di sicurezza specifiche. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha durata fino al 21 marzo 2031.

Autorizzazione del preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella phaffii DSM 32159 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, commercializzano o utilizzano il preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella phaffii DSM 32159 come additivo per l’alimentazione animale. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma l’uso effettivo è limitato agli insilati a base di granturco, secondo le condizioni fissate nell’allegato. Si applica come atto direttamente vigente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; il periodo di autorizzazione è fissato fino al 21 marzo 2031. Restano fermi i vincoli della normativa UE sulle sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale e le misure di protezione per gli utilizzatori.

Autorizzazione del preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella phaffii DSM 32159 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/363 della Commissione autorizza un nuovo additivo tecnologico per l’alimentazione animale destinato alla riduzione della contaminazione da fumonisine nei mangimi. L’adozione si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e sulla valutazione favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi per animali, consumatori e ambiente, segnalando tuttavia la necessità di misure di protezione per gli utilizzatori per il possibile rischio di sensibilizzazione respiratoria.

Base giuridica e procedimento

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, come base per l’adozione dell’autorizzazione. La domanda di autorizzazione era stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3. La decisione tiene conto anche del parere EFSA del 1o luglio 2020 e del fatto che la valutazione ha confermato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Oggetto dell’autorizzazione e classificazione

Il preparato autorizzato è la fumonisina esterasi EC 3.1.1.87 prodotta da Komagataella phaffii DSM 32159, con un tenore minimo di 3 000 U/g. È classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine: fumonisine". L’autorizzazione copre tutte le specie animali, ma la destinazione d’uso è specificamente limitata agli insilati a base di granturco.

Condizioni di impiego

L’allegato stabilisce che la dose massima raccomandata è pari a 300 U/kg di materiale fresco. L’uso è consentito solo negli insilati a base di granturco e solo in alimenti per animali conformi alla normativa dell’Unione europea sulle sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale, richiamando espressamente la direttiva 2002/32/CE. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione.

Tutela della salute degli utilizzatori

Pur avendo escluso tossicità per inalazione e irritazione cutanea o oculare, l’EFSA ha ritenuto non escludibile un rischio di sensibilizzazione per via respiratoria. Per questo il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere impiegati con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione delle vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione e validità temporale

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 21 marzo 2031. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rilievi operativi per gli operatori

Per gli operatori del settore mangimistico il regolamento comporta la possibilità di commercializzare e utilizzare il preparato solo entro i limiti tecnici e di sicurezza indicati. In particolare, devono essere rispettati il vincolo di destinazione agli insilati di granturco, la dose massima raccomandata, le prescrizioni informative in etichetta e le misure di protezione dei lavoratori. L’atto ha natura autorizzativa e non introduce un regime sanzionatorio autonomo, ma l’inosservanza delle condizioni può incidere sulla legittimità dell’impiego dell’additivo.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni previste dall’allegato.

Base normativa e presupposti dell’autorizzazione

L’atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. Considera la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e la valutazione dell’EFSA, che ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione dell’articolo 5.

Ambito tecnico e destinazione d’uso

L’additivo è identificato come fumonisina esterasi EC 3.1.1.87, preparata da Komagataella phaffii DSM 32159 con tenore minimo di 3 000 U/g. È autorizzato per tutte le specie animali, ma il suo impiego è consentito solo negli insilati a base di granturco.

Condizioni di impiego e dose massima

L’allegato stabilisce una dose massima raccomandata di 300 U/kg di materiale fresco. Deve essere utilizzato in mangimi conformi alla normativa UE sulle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali, richiamando la direttiva 2002/32/CE.

Misure di tutela per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione delle vie respiratorie.

Etichettatura e informazioni d’uso

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa il termine del periodo di autorizzazione al 21 marzo 2031.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi tecnologicisicurezza alimentaresicurezza sul lavoromangimi e micotossine

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