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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/364

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/364 della Commissione del 26 febbraio 2021 che approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo per l’uso nei biocidi di tipo 1. L’approvazione è subordinata al rispetto delle specifiche e condizioni indicate nell’allegato, in particolare sui requisiti di purezza del precursore e sull’attenzione da prestare in fase di valutazione del prodotto. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Approvazione del cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 1 (igiene umana).

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 1 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, ossia ai prodotti destinati all’igiene umana. L’approvazione riguarda il principio attivo cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi, con efficacia nell’Unione europea e negli Stati membri, direttamente applicabile. Sono rilevanti le specifiche e condizioni dell’allegato, in particolare quelle relative alla purezza del precursore cloruro di sodio e alla valutazione dei singoli prodotti autorizzati.

Approvazione del cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo per biocidi di tipo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/364 della Commissione approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo ai fini del suo impiego nei biocidi del tipo di prodotto 1, corrispondente all’area dell’igiene umana. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e recepisce l’iter di valutazione avviato già sotto la direttiva 98/8/CE, tenendo conto della relazione dell’autorità competente slovacca e del parere del comitato sui biocidi dell’ECHA adottato il 16 giugno 2020.

Contesto e base giuridica

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012. Dai considerando emerge che il principio attivo è stato oggetto di una domanda presentata il 31 luglio 2007 e che la valutazione tecnica ha concluso per la conformità ai criteri applicabili, purché siano rispettate specifiche e condizioni d’uso. Il regolamento recepisce tale esito approvando formalmente il principio attivo nell’Unione.

Ambito di applicazione

L’approvazione riguarda esclusivamente i biocidi del tipo di prodotto 1, cioè quelli destinati all’igiene umana. Il principio attivo approvato è il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi; il regolamento precisa che il precursore è il cloruro di sodio, identificato con N. CE 231-598-3 e N. CAS 7647-14-5. L’atto è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro e produce effetti secondo le condizioni indicate nell’allegato.

Specifiche del principio attivo e requisiti del precursore

L’allegato non attribuisce un numero IUPAC, CE o CAS al principio attivo in sé, ma stabilisce che le specifiche dipendono dal precursore cloruro di sodio. Tale precursore deve soddisfare i requisiti di purezza previsti da una delle norme richiamate:

  • NF Brand
  • EN 973 A
  • EN 973 B
  • EN 14805 Tipo 1
  • EN 14805 Tipo 2
  • EN 16370 Tipo 1
  • EN 16370 Tipo 2
  • EN 16401 Tipo 1
  • EN 16401 Tipo 2
  • CODEX STAN 150-1985
  • Farmacopea europea 9.0

Condizioni di valutazione dei prodotti biocidi

Il regolamento evidenzia che, nella valutazione del singolo prodotto biocida, deve essere prestata particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione, ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione. Si tratta di una clausola rilevante per la successiva autorizzazione dei prodotti contenenti il principio attivo approvato.

Decorrenza, durata dell’approvazione e efficacia normativa

Secondo l’allegato, la data di approvazione decorre dal 1º luglio 2021 e la scadenza dell’approvazione è fissata al 30 giugno 2031. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, con efficacia subordinata alle specifiche e condizioni riportate nell’allegato.

Specifiche tecniche e purezza del precursore

L’allegato precisa che le specifiche del principio attivo dipendono dal precursore cloruro di sodio, il quale deve soddisfare i requisiti di purezza di una delle norme indicate: NF Brand, EN 973 A, EN 973 B, EN 14805 Tipo 1, EN 14805 Tipo 2, EN 16370 Tipo 1, EN 16370 Tipo 2, EN 16401 Tipo 1, EN 16401 Tipo 2, CODEX STAN 150-1985 o Farmacopea europea 9.0.

Data di approvazione e scadenza

Nell’allegato la data di approvazione è fissata al 1º luglio 2021 e la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2031.

Condizioni di valutazione del prodotto

Per il tipo di prodotto 1, nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non considerato nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimicheigiene umanaautorizzazione e approvazione dei principi attivimercato interno

Testo integrale

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