Regolamento (UE) 2021/704
Regolamento delegato (UE) 2021/704 della Commissione del 26 febbraio 2021 recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2021/704 aggiorna il livello del dazio doganale supplementare istituito dal regolamento (UE) 2018/196 sui prodotti originari degli Stati Uniti. A seguito della nuova stima dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio derivante dalla CDSOA, la Commissione mantiene invariato l’elenco dei prodotti interessati ma riduce l’aliquota del dazio aggiuntivo allo 0,1%. La modifica si applica dal 1° maggio 2021 ed è immediatamente efficace dalla pubblicazione.
Modifica il regolamento (UE) 2018/196, riducendo allo 0,1% il dazio doganale supplementare sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/196, identificati dai relativi codici NC a otto cifre. Il dazio supplementare si aggiunge al dazio doganale ordinario applicabile ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° maggio 2021. Non risultano previste esclusioni ulteriori nel testo fornito, salvo il fatto che l’ambito resta limitato ai prodotti originari degli Stati Uniti inclusi nell’allegato I.
Modifica del dazio supplementare su determinati prodotti originari degli Stati Uniti
Il regolamento delegato (UE) 2021/704 della Commissione modifica il regolamento (UE) 2018/196, che aveva istituito un dazio doganale supplementare sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America in ragione del mancato adeguamento della CDSOA agli obblighi dell’OMC. La Commissione procede all’aggiornamento annuale del livello della sospensione autorizzata, sulla base dell’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio arrecato all’Unione.
Contesto normativo e presupposto della misura
Secondo i considerando, il livello della sospensione deve essere adeguato in funzione dei dati più recenti disponibili sui pagamenti effettuati nell’ambito della CDSOA. Per l’esercizio fiscale 2020, i dati pubblicati dalle autorità doganali statunitensi indicano un importo di 236 314,72 USD quale misura dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio subito dall’Unione europea.
Nuovo livello del dazio
Poiché non è più possibile adeguare il livello della sospensione intervenendo sulla composizione dell’elenco dei prodotti, la Commissione mantiene invariato l’allegato I del regolamento 2018/196 e modifica l’aliquota del dazio supplementare. L’articolo 2 del regolamento 2018/196 viene sostituito con l’introduzione di un dazio ad valorem dello 0,1%, che si aggiunge al dazio doganale ordinario applicabile ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013.
Ambito oggettivo e prodotti interessati
La misura riguarda i prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del regolamento 2018/196, identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. Nel testo sono richiamati quattro prodotti, tra cui i codici 0710 40 00, 8705 10 00, 6204 62 31 ed ex 9003 19 00 per "montature di metalli comuni".
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° maggio 2021. La scelta di un’entrata in vigore immediata è motivata dall’esigenza di evitare ritardi nell’applicazione della nuova aliquota del dazio supplementare.
Disposizioni principali
Contesto e finalità della modifica
La Commissione interviene in ragione del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA) agli obblighi OMC. Il regolamento (UE) 2018/196 aveva istituito un dazio ad valorem supplementare del 4,3% sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti; la Commissione adegua periodicamente il livello della sospensione autorizzata dall’OMC all’entità del pregiudizio o annullamento dei benefici subito dall’Unione.
Nuova aliquota del dazio supplementare
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 e stabilisce un dazio ad valorem dello 0,1%, in aggiunta al dazio doganale applicabile ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, per i prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del regolamento 2018/196.
Mantenimento dell’elenco dei prodotti interessati
La Commissione non modifica l’elenco dei prodotti dell’allegato I, che resta composto dai quattro prodotti già indicati. Nel considerando si precisa che non è più possibile adeguare il livello della sospensione modificando la lista dei prodotti, poiché tutti i prodotti dell’allegato II del regolamento 2018/196 sono già stati trasposti nell’allegato I.
Base quantitativa della misura
Il nuovo livello del dazio è calibrato in modo che l’effetto economico annuo non superi 236 314,72 USD, importo corrispondente all’annullamento dei benefici o pregiudizio risultante dai dati disponibili sui pagamenti CDSOA relativi all’esercizio fiscale 2020 (1° ottobre 2019 - 30 settembre 2020).
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° maggio 2021. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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