Cassazione Civile, Ordinanza n. 07006/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRES per l'anno 2006 emesso nei confronti della società incorporante, quale successore della società incorporata, a seguito del diniego di disapplicazione della disciplina sulle società non operative. La società aveva chiesto la disapplicazione della normativa antielusiva sostenendo di aver costituito e organizzato un ramo d'azienda per l'attività di ristorazione, di aver sostenuto rilevanti costi di ristrutturazione e investimento e di aver affidato il ramo in affitto a una società terza appena avviata, con canone parametrato al fatturato, sicché il mancato superamento delle soglie di operatività dipendeva da una situazione oggettiva di start-up della società affittuaria e non da mera inattività o godimento patrimoniale. L'Ufficio ha rigettato l'istanza e poi ha emesso l'accertamento, ritenendo la società non operativa. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto due violazioni di legge: 1) dell'art. 30, comma 1, l. 724/1994, sostenendo che il mancato superamento dei parametri legali imponeva per legge la qualificazione della società come non operativa e che la CTR aveva erroneamente valorizzato la sola circostanza della costituzione per attività commerciale; 2) dell'art. 30, comma 4-bis, l. 724/1994, sostenendo che l'affitto del ramo d'azienda e la commisurazione del canone al fatturato dell'affittuaria non integrassero una situazione oggettiva straordinaria idonea a giustificare la disapplicazione, trattandosi di libera scelta imprenditoriale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha ribadito che l'art. 30 l. 724/1994 introduce una presunzione legale relativa di non operatività quando non siano superati gli standard minimi di ricavi correlati agli asset patrimoniali, ma che tale presunzione è superabile dal contribuente dimostrando, anche in giudizio, l'esistenza di oggettive situazioni straordinarie che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi figurativi oppure provando direttamente l'effettiva operatività imprenditoriale e la presenza di una pianificazione aziendale orientata al lucro obiettivo e alla continuità aziendale. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che la società non era una mera società di comodo, che la scelta di esercitare l'attività di ristorazione tramite affitto di ramo d'azienda a una società terza rientrava nelle libere scelte imprenditoriali, anche per evitare commistioni con l'attività vitivinicola principale, e che la mancata redditività iniziale dipendeva dalla fase di avviamento della società affittuaria, situazione coerente con la nozione di oggettive situazioni rilevanti ai fini della disapplicazione. In conseguenza, il ricorso è stato rigettato e le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate; è stato anche escluso l'obbligo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la natura pubblica della parte soccombente rappresentata dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base procedurale dell'istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società non operative.
art. 30, comma 1, legge 23 dicembre 1994, n. 724
La mancata realizzazione dei ricavi minimi fa scattare una presunzione legale relativa di non operatività della società.
art. 30, comma 4-bis, legge 23 dicembre 1994, n. 724
Il contribuente può ottenere la disapplicazione dimostrando oggettive situazioni straordinarie che rendano impossibile il superamento del test di operatività.
art. 2248 c.c.
È richiamato per evidenziare il disfavore dell'ordinamento verso l'uso incoerente del modulo societario per la mera gestione di patrimoni personali.
art. 2086, secondo comma, c.c.
È evocato per affermare l'obbligo degli amministratori di predisporre mezzi e organizzazione in funzione della continuità aziendale e del lucro obiettivo.
art. 41 Cost.
È richiamato in relazione alla libertà di iniziativa economica, ma nel quadro dell'obbligo di una effettiva organizzazione imprenditoriale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano il rito camerale seguito dalla Corte.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude la sua applicazione in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Massime di principio
- La disciplina sulle società non operative configura una presunzione legale relativa: il mancato superamento dei parametri di ricavo previsti dall'art. 30 l. 724/1994 consente di presumere la non operatività, ma la presunzione è superabile con prova contraria.
- La prova contraria del contribuente può consistere sia nella dimostrazione di specifiche situazioni oggettive straordinarie che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi figurativi, sia nella prova dell'effettiva attività imprenditoriale, con pianificazione aziendale e prospettiva di lucro obiettivo e continuità aziendale.
- In materia di società di comodo, il giudice non sindaca in astratto le scelte imprenditoriali, ma verifica se l'assetto concreto sia coerente con un'impresa effettiva o, al contrario, riveli una mera struttura di godimento o una completa inattitudine produttiva.
- La fase di avviamento di una società partecipata può integrare una situazione oggettiva idonea a giustificare la disapplicazione della disciplina antielusiva, se emerge che la mancata redditività dipende da tale congiuntura e non da inerzia o finalità elusive.
- Il giudizio sulla disapplicazione della disciplina antielusiva può valorizzare elementi fattuali come l'organizzazione dell'attività tramite affitto di ramo d'azienda, l'investimento in strutture e l'assenza di mero godimento patrimoniale, se tali elementi dimostrano un'effettiva finalità imprenditoriale.
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