Sentenza del 13/02/2017 n. 1278 - Comm. Trib. Prov. Milano
CARTELLE ESATTORIALI - Notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta, poiché la mera annotazione della data di notifica nell'estratto di ruolo costituisce una semplice indicazione interna e non prova, da sola, l'avvenuta notificazione della cartella. In assenza di documentazione attestante la regolare notifica, la pretesa non può essere considerata validamente portata a conoscenza del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della pretesa sostenendo che la cartella esattoriale non fosse stata validamente notificata. L'indicazione, contenuta nell'estratto di ruolo, della data di notifica non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'effettivo perfezionamento della notifica: occorre la produzione della relata, dell'avviso di ricevimento o di altra documentazione idonea.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione degli atti tributari e degli atti della riscossione
La regolarità della notifica deve essere dimostrata mediante documenti idonei, quali relata di notifica, ricevuta di ritorno, ricevuta di consegna o altri elementi probatori previsti dalla disciplina applicabile; la sola annotazione nell'estratto di ruolo non è sufficiente.
Massime di principio
- La data di notifica riportata in un estratto di ruolo o in un documento interno dell'amministrazione non prova, da sola, che la notifica sia effettivamente avvenuta.
- Quando il contribuente contesta la notifica, l'agente della riscossione deve produrre la documentazione che dimostri il perfezionamento della notificazione e la corretta individuazione del destinatario.
- In mancanza della prova documentale della notifica, possono risultare compromessi la decorrenza dei termini di impugnazione e la validità degli atti successivi della riscossione.
- L'estratto di ruolo può attestare l'esistenza contabile della pretesa, ma non sostituisce necessariamente l'atto notificato né la prova delle modalità e dei tempi della sua notificazione.
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