Cassazione Penale, Ordinanza n. 12635/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi la decisione di merito nella parte in cui aveva assolto l'imputato dalla bancarotta patrimoniale e ne aveva affermato la responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale generica, con pena di due anni di reclusione e pene accessorie. Dispone inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: era stato assolto dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mentre era stata confermata la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale generica, con rideterminazione della pena in due anni di reclusione oltre alle pene accessorie. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo che vi fosse un contrasto logico tra l'assoluzione per insussistenza del fatto in relazione alla bancarotta patrimoniale e la condanna per la bancarotta documentale. La Corte di cassazione osserva però che il motivo non si confronta con la reale motivazione della sentenza impugnata: l'assoluzione non era stata fondata su una carenza di poteri gestori dell'imputato, ma sull'assenza della distrazione; quanto alla bancarotta documentale, la Corte territoriale aveva valorizzato il ruolo di amministratore di diritto e il dolo generico, desunto non solo dall'irregolare tenuta delle scritture ma anche dalla finalità di occultare i crediti. Inoltre il motivo è ritenuto inedito e manifestamente infondato perché in appello non si era contestata la responsabilità per bancarotta documentale, ma solo chiesta la sua riqualificazione in bancarotta semplice.
Norme richiamate
art. 223 l. fall.
La sentenza richiama il delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica nell'ambito della disciplina fallimentare, precisando che per tale fattispecie è sufficiente il dolo generico.
art. 216 l. fall.
È implicitamente evocato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, escluso in appello per difetto della distrazione in sé.
art. 69 c.p.
Non citato espressamente nel testo fornito; pertanto non è ricavabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura una motivazione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione, il motivo è aspecifico e il ricorso è inammissibile.
- La bancarotta fraudolenta documentale generica richiede il dolo generico, che può essere desunto non solo dalla mera irregolarità della tenuta delle scritture contabili, ma anche da ulteriori elementi fattuali indicativi della finalità di occultamento della reale situazione patrimoniale o dei crediti.
- Quando in appello la difesa si limita a chiedere la derubricazione del fatto in una fattispecie meno grave, non è consentito in cassazione introdurre per la prima volta una contestazione radicale della responsabilità per quel medesimo reato.
- L'assoluzione per bancarotta patrimoniale e la condanna per bancarotta documentale non sono logicamente incompatibili se la prima dipende dall'assenza di una distrazione dei beni e la seconda dall'alterazione o omissione della contabilità finalizzata a occultare elementi attivi o passivi.
Come è indicizzato
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