Cassazione Penale, Ordinanza n. 00565/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 31 gennaio 2025. L'unico motivo dedotto lamentava la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice di appello avrebbe dovuto riassumere la prova. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva implicitamente disatteso la richiesta difensiva evidenziando che gli elementi posti a base dell'accertamento di responsabilità non erano né contraddittori né controvertibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione valorizza il fatto che la Corte di appello aveva già fornito una motivazione idonea a escludere la necessità della rinnovazione istruttoria, perché la prova assunta a fondamento della responsabilità non presentava profili di contraddittorietà o controvertibilità.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non è necessaria quando gli elementi probatori posti a base della responsabilità non sono contraddittori né controvertibili; la richiesta difensiva può essere implicitamente disattesa con una motivazione che evidenzi tale assenza di criticità della prova.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non integra vizio deducibile quando il giudice del gravame abbia, anche implicitamente, escluso la necessità di ulteriore assunzione probatoria perché il compendio probatorio è privo di contraddizioni e non presenta profili realmente controversi.
- Il controllo di legittimità sulla decisione di non rinnovare l'istruttoria è limitato alla verifica della tenuta logica della motivazione; non è sufficiente a fondare l'accoglimento del ricorso la mera prospettazione difensiva di una diversa valutazione delle prove.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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