Cassazione Civile, Ordinanza n. 03274/2025 del 09/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo all’anno d’imposta 2009. L’ufficio, dopo aver richiesto al contribuente documentazione sui beni indice di capacità contributiva e dopo aver acquisito dati relativi a una polizza assicurativa intestata al medesimo, ha ritenuto che un bonifico proveniente dal conto della società di cui il contribuente era socio accomandatario e legale rappresentante costituisse una liquidazione di parte del patrimonio sociale. Sulla base di tale ricostruzione ha imputato al contribuente un reddito di capitale non dichiarato, emettendo avviso di accertamento. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva annullato l’atto ritenendo illegittimo l’accertamento. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e delle norme sull’accertamento, sostenendo che non vi fosse obbligo di contraddittorio preventivo perché si trattava di accertamento "a tavolino", senza accessi o verifiche presso la sede del contribuente, e che comunque per le imposte dirette il contraddittorio generalizzato non è imposto salvo previsione espressa di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che per i tributi non armonizzati, come le imposte dirette, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, salvo specifica previsione normativa. Ha inoltre ribadito che il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, ipotesi che nel caso concreto non ricorreva perché si era in presenza di un accertamento documentale "a tavolino". La Corte ha anche osservato che la fattispecie non rientrava nell’accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, ma in un accertamento riferito a redditi di capitale; comunque, anche se si fosse trattato di accertamento sintetico, non sarebbe sorto il contraddittorio preventivo invocato. È stata inoltre esclusa la pertinenza sia del nuovo art. 6-bis dello Statuto del contribuente, perché non applicabile ratione temporis, sia della L. 241/1990, il cui art. 13 esclude l’applicazione delle norme partecipative ai procedimenti tributari. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
La Corte distingue l’accertamento sintetico di cui al comma 4 dall’accertamento riferito specificamente a redditi di capitale; nel caso concreto esclude che la controversia riguardi un vero accertamento sintetico.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
È richiamato nel motivo di ricorso, ma il testo della decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il termine dilatorio per l’emissione dell’avviso di accertamento opera solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede o i locali del contribuente; non si applica agli accertamenti "a tavolino".
art. 6-bis L. n. 212/2000
La disposizione, introdotta dal d.l. n. 39/2024 convertito in L. n. 67/2024, non si applica all’avviso di accertamento oggetto del giudizio per ragioni temporali.
art. 13 L. n. 241/1990
Le norme sulla partecipazione procedimentale non si applicano ai procedimenti tributari.
art. 20-bis TUIR
È richiamato dall’ufficio quale base per qualificare il passaggio di fondi come liquidazione di parte del patrimonio sociale, ma la Corte non entra nel merito della corretta applicazione della disposizione.
art. 47, comma 7, TUIR
È richiamato dall’ufficio per l’imputazione del reddito di capitale al socio; la Corte non ne approfondisce l’interpretazione, limitandosi a registrare la ricostruzione dell’amministrazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Per le imposte dirette e, più in generale, per i tributi non armonizzati, il contraddittorio preventivo non è obbligatorio in via generale, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppone accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente; non si estende agli accertamenti documentali eseguiti senza attività ispettiva in loco.
- L’accertamento fondato su dati documentali e richieste di chiarimenti al contribuente, senza accesso presso i locali, resta un accertamento "a tavolino" e non fa scattare automaticamente le garanzie procedimentali previste per le verifiche esterne.
- Anche quando una questione venga prospettata come accertamento sintetico, la tutela del contraddittorio preventivo non assume portata generalizzata se non è prevista dalla disciplina applicabile.
- Le norme generali sulla partecipazione al procedimento amministrativo non possono essere invocate per sovrapporsi alla disciplina speciale dei procedimenti tributari, quando la legge escluda espressamente tale applicazione.
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