Parere n. 444/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- ed il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/593604 datato 23 novembre 2020 adottato dalla Prefettura di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento prefettizio del 23 novembre 2020, recante l’inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per non genuinità della documentazione prodotta.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo che la falsità o contraffazione dei documenti non fosse a lui imputabile perché si era avvalso di un’agenzia intermediaria, di essere in buona fede e titolare di un legittimo affidamento, di avere successivamente acquisito documentazione genuina e di avere presentato denuncia o querela sui fatti. Nella memoria integrativa ha inoltre chiesto verificazioni sui timbri e sulle documentazioni, l’acquisizione di atti presso le amministrazioni interessate e una verifica dell’integrità del contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha disposto il rigetto. Ha preliminarmente accertato il pieno rispetto del contraddittorio, poiché il preavviso di diniego era stato notificato il 15 ottobre 2020, con avviso di ricevimento firmato il 6 novembre 2020, e il ricorrente aveva comunque replicato alla relazione dell’amministrazione. Nel merito, ha rilevato che la non genuinità della documentazione prodotta risultava dagli accertamenti dell’autorità diplomatica italiana competente e non era stata realmente contestata dal ricorrente, il quale aveva soltanto escluso una propria responsabilità in ragione dell’intermediazione di un’agenzia. Tale argomento è stato disatteso: la responsabilità per la documentazione prodotta nel procedimento ricade sull’interessato anche quando egli si avvalga della collaborazione di terzi. La legalizzazione degli atti formati all’estero costituisce elemento essenziale per la loro validità in Italia; la non veridicità della legalizzazione incide quindi sia sulla validità della documentazione sia sull’irreprensibilità della condotta dell’interessato. La successiva acquisizione di documenti genuini può eventualmente fondare una nuova istanza, ma non sana il procedimento originario. Parimenti, la presentazione di una denuncia o querela non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Osservazioni
Contraddittorio procedimentale e art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego è stato regolarmente trasmesso con raccomandata del 15 ottobre 2020 e ricevuto il 6 novembre 2020; il ricorrente ha inoltre replicato alla relazione dell’amministrazione. Non sussiste pertanto alcuna violazione del contraddittorio.
Responsabilità per la documentazione prodotta
La responsabilità per la genuinità e regolarità della documentazione presentata nel procedimento grava sull’interessato, anche quando egli si sia avvalso di un’agenzia o di altri soggetti per il reperimento o la formazione dei documenti.
Legalizzazione degli atti formati all’estero
La legalizzazione prevista dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 è elemento essenziale per la validità in Italia degli atti formati all’estero. La non veridicità della legalizzazione vizia la documentazione e incide sull’irreprensibilità della condotta dell’interessato.
Documentazione genuina successiva e denuncia o querela
L’acquisizione successiva di documenti genuini non sana il procedimento originario, potendo eventualmente essere utilizzata per una nuova istanza. La denuncia o querela presentata dal ricorrente non incide sulla legittimità del provvedimento di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
art. 10-bis l. 241/1990
Impone la comunicazione dei motivi ostativi prima dell’adozione del provvedimento negativo; nel caso esaminato, il relativo contraddittorio è stato ritenuto pienamente rispettato.
art. 33, comma 2, d.P.R. 445/2000
La legalizzazione degli atti formati all’estero è considerata elemento essenziale per la validità degli atti stessi in Italia; la non veridicità della legalizzazione compromette la documentazione prodotta.
circolari ministeriali n. 4868 del 22 giugno 2018 e n. 5381 del 18 luglio 2018
“la contraffazione della documentazione del Paese di provenienza vizia il procedimento ab origine e quindi non può essere sanato in alcun modo, comportando la declaratoria di inammissibilità dell’istanza”; “in caso di documenti contraffatti, la presentazione di altra documentazione genuina non sana la procedura, ma potrà formare oggetto della presentazione di altra istanza”.
La documentazione contraffatta determina l’inammissibilità dell’istanza originaria e non può essere sanata mediante la successiva produzione di documenti genuini.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, la base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 01302/2025 del 18 novembre 2025
“La responsabilità in ordine alle produzioni documentali in sede procedimentale non può che essere attribuita all’interessato, a prescindere dalla circostanza che questi si sia avvalso della collaborazione di altri soggetti per il reperimento o la formazione dei documenti prodotti”.
La responsabilità procedimentale per la documentazione presentata resta a carico dell’interessato anche in presenza di un intermediario.
Consiglio di Stato, Sez. III, parere n. 8319/2025
“la legalizzazione di atti formati all'estero [...] costituiva elemento essenziale per la validità in Italia degli atti stessi”.
La non veridicità della legalizzazione compromette la validità della documentazione e l’irreprensibilità della condotta.
Massime di principio
- Nel procedimento amministrativo, la responsabilità per la genuinità e regolarità della documentazione prodotta grava sull’interessato anche quando egli si avvalga di intermediari o altri soggetti per il reperimento, la formazione o la presentazione degli atti.
- La legalizzazione degli atti formati all’estero costituisce elemento essenziale per la loro validità in Italia; l’accertata non veridicità della legalizzazione incide sulla validità della documentazione e sull’irreprensibilità della condotta dell’interessato.
- La successiva produzione di documentazione genuina non sana un procedimento di cittadinanza viziato ab origine dalla presentazione di documenti contraffatti, ma può essere utilizzata per la proposizione di una nuova istanza.
- La presentazione di una denuncia o querela relativa alla falsificazione dei documenti non esclude, di per sé, la responsabilità procedimentale dell’interessato né incide sulla legittimità del provvedimento fondato sulla non genuinità della documentazione.
- Il contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è rispettato quando il preavviso di diniego sia regolarmente comunicato e l’interessato abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni, anche qualora non abbia formulato controdeduzioni specifiche prima dell’adozione dell’atto.
Rigetto del ricorso straordinario in materia di cittadinanza italiana
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da un cittadino bengalese contro la Prefettura competente e il Ministero dell’interno, volto all’annullamento del provvedimento prefettizio del 23 novembre 2020 che aveva dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza italiana per la non genuinità della documentazione prodotta.
Premesse e richiesta
Il ricorrente aveva presentato nel 2016 un’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. La Prefettura aveva successivamente accertato, anche sulla base delle verifiche svolte presso l’autorità diplomatica italiana competente, la falsità o contraffazione dei documenti relativi alla nascita e ai precedenti penali del Paese d’origine, inclusi i timbri e la firma dell’addetto consolare.
Il ricorrente ha sostenuto che la falsità non gli fosse imputabile, avendo incaricato un’agenzia intermediaria dello svolgimento delle pratiche consolari. Ha inoltre dedotto la propria buona fede e il legittimo affidamento, la successiva acquisizione di documentazione genuina e la presentazione di una denuncia o querela. Nella memoria integrativa ha chiesto anche verificazioni sui timbri, l’acquisizione di documenti presso le amministrazioni interessate e un controllo sul rispetto del contraddittorio procedimentale.
Contraddittorio procedimentale
La Sezione ha escluso la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il preavviso di diniego era stato trasmesso il 15 ottobre 2020 e l’avviso di ricevimento risultava firmato il 6 novembre 2020 dal destinatario o da un suo delegato. Inoltre, il ricorrente aveva avuto modo di replicare alla relazione dell’amministrazione.
Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che l’interessato fosse stato posto in condizione di conoscere i motivi ostativi e di partecipare al procedimento.
Falsità documentale e responsabilità dell’interessato
Il provvedimento impugnato era fondato sulla contraffazione della documentazione allegata alla domanda. Il ricorrente non ha contestato in modo sostanziale l’accertamento della non genuinità, ma ha sostenuto di non essere responsabile perché si era affidato a un’agenzia.
La Sezione ha respinto tale argomento, richiamando il proprio parere n. 01302/2025 e il parere della Sezione III n. 8319/2025. La responsabilità per la documentazione prodotta in sede procedimentale resta a carico dell’interessato, indipendentemente dall’eventuale collaborazione di intermediari o altri soggetti.
Rilevanza della legalizzazione degli atti esteri
Il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, qualificando la legalizzazione degli atti formati all’estero come elemento essenziale per la loro validità in Italia. La non veridicità della legalizzazione, compresi i timbri e la firma dell’autorità consolare, non incide soltanto sulla regolarità formale dei documenti, ma anche sull’irreprensibilità della condotta dell’interessato.
Documenti successivi e denuncia o querela
La successiva acquisizione di documenti genuini non può sanare il procedimento originario, già viziato dalla presentazione di documentazione contraffatta. Tali documenti potranno eventualmente essere utilizzati per presentare una nuova istanza di cittadinanza.
Anche la denuncia o querela asseritamente presentata dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a incidere sulla legittimità del provvedimento prefettizio, poiché non elimina la responsabilità procedimentale dell’interessato per la documentazione prodotta.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondati i motivi dedotti e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 9 mar 2026Parere n. 430/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 mar 2026Parere n. 431/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 mar 2026Parere n. 432/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 mar 2026Parere n. 433/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 mar 2026Parere n. 434/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 mar 2026Parere n. 435/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →