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Sentenza

Sentenza n. 6720/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa sospensione cautelare, della deliberazione del direttore generale dell’ASL Roma 5 del 6 giugno 2025, n. 996, di indizione di una procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di consumabili iniettori TAC e RM per le esigenze della ASL Roma 5 per un periodo di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, con importo complessivo a base d’asta di Euro 341.100,00 iva esclusa (Euro 454.800,00, iva esclusa, comprendendo anche l’eventuale rinnovo), nonché dei relativi allegati, in particolare del capitolato e del relativo all.to n. 1 e del disciplinare di gara, con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 1 luglio 2025, nonché dei relativi atti preparatori e consequenziali.

Giustizia amministrativa202509825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di indizione di una procedura aperta telematica per la fornitura di consumabili per iniettori TAC e RM, con relativo capitolato, disciplinare e allegati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti di gara relativi a una procedura suddivisa in cinque lotti, avente a oggetto consumabili compatibili con gli iniettori in dotazione presso i presidi dell’ASL. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, proporzionalità e massima partecipazione, nonché il difetto di motivazione, contestando la previsione, quale caratteristica essenziale del lotto n. 1, di kit approvati per l’utilizzo fino a 24 ore consecutive. Secondo la ricorrente, tale caratteristica sarebbe posseduta soltanto dai prodotti di un unico operatore e impedirebbe la partecipazione di imprese che dispongono di kit utilizzabili per 12 ore. Con il secondo motivo ha contestato ulteriori caratteristiche essenziali e aggiuntive, asseritamente modellate sui prodotti commercializzati da un singolo operatore, tra cui la possibilità di utilizzare con il medesimo kit due o più molecole di contrasto differenti e la riutilizzabilità dei connettori sullo stesso paziente fino a cinque giorni. Con il terzo motivo ha censurato l’indivisibilità dei lotti, sostenendo che l’impossibilità di partecipare al lotto n. 1 avrebbe impedito di aggiudicarsi anche gli altri lotti e che, in tal modo, l’intera procedura sarebbe stata sostanzialmente riservata a un unico operatore. L’ASL ha eccepito preliminarmente il difetto di interesse, per mancata presentazione dell’offerta e per l’assenza di clausole immediatamente lesive, e ha contestato nel merito le censure. Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, rilevando comunque che la sospensione della procedura disposta dal RUP aveva impedito alla ricorrente di presentare tempestivamente un’offerta e che le clausole potevano essere considerate concretamente escludenti secondo la prospettazione formulata.

La decisione

Il ricorso è stato respinto nel merito. Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati. Il TAR ha affermato che l’individuazione dei fabbisogni e la predisposizione della lex specialis rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza oppure quando le prescrizioni determinino un’ingiustificata restrizione della concorrenza non sorretta da reali esigenze tecniche. Nel caso concreto, le caratteristiche dei kit h24, la possibilità di utilizzare più molecole di contrasto con un unico dispositivo, il recupero del farmaco residuo e l’impiego di un connettore paziente riutilizzabile sono state ritenute coerenti con le esigenze organizzative, economiche e cliniche esplicitate dall’ASL: omogeneizzazione delle forniture nei diversi presidi, riduzione degli sprechi, ottimizzazione del personale, contenimento dei rischi di contaminazione e maggiore comfort dei pazienti. La documentazione acquisita ha inoltre evidenziato che almeno tre operatori erano in grado di offrire kit h24 compatibili con l’iniettore Stellant oggetto della gara. La limitazione della ricorrente a kit compatibili h12 è stata quindi ricondotta a una scelta imprenditoriale, non imputabile alla stazione appaltante, che non è obbligata a ridurre la qualità o l’ampiezza della fornitura per consentire la partecipazione di un determinato operatore. Il terzo motivo è stato respinto perché dagli atti non risultava l’indivisibilità dei cinque lotti tra loro. L’indivisibilità riguardava il singolo lotto; ciascun lotto costituiva un’autonoma procedura di affidamento e gli operatori potevano presentare offerte per uno o più lotti. Pertanto, l’impossibilità di offrire il prodotto richiesto per il lotto n. 1 non impediva, di per sé, la partecipazione al lotto n. 5, purché l’operatore disponesse di connettori compatibili con i kit richiesti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 36/2023

    principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione e proporzionalità

    Le prescrizioni tecniche della gara sono legittime se funzionali a esigenze reali della stazione appaltante e non manifestamente illogiche o irragionevoli; la restrizione della concorrenza deve essere ingiustificata e priva di reali motivazioni tecniche per determinare l’illegittimità.

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 36/2023

    principio di massima partecipazione

    Il principio di massima partecipazione non impone alla stazione appaltante di ridurre le caratteristiche qualitative o quantitative della fornitura per adeguarle alle dotazioni di un determinato operatore economico.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    istanza di annullamento in autotutela

    La norma è richiamata quale base dell’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente; il giudizio non ha esaminato uno specifico provvedimento di annullamento o diniego di autotutela.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    divieto di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati

    Il giudice non può anticipare la valutazione sull’equivalenza del prodotto della ricorrente quando tale verifica non sia stata ancora compiuta dall’amministrazione.

Massime di principio

  • La definizione dei fabbisogni e delle caratteristiche tecniche della fornitura appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o di una restrizione della concorrenza ingiustificata e non supportata da effettive esigenze tecniche.
  • Il principio di massima partecipazione non impone alla stazione appaltante di conformare l’oggetto della gara alle dotazioni tecniche o commerciali di uno specifico operatore economico, né di ridurre il livello qualitativo della prestazione richiesta per consentirne la partecipazione.
  • La prescrizione di caratteristiche tecniche anche specifiche o non usuali è legittima quando l’amministrazione dimostri il collegamento con concrete esigenze organizzative, economiche, cliniche o di sicurezza e non risulti che la prescrizione sia irragionevolmente diretta a favorire un unico operatore.
  • In una gara suddivisa in lotti, ciascun lotto costituisce normalmente un’autonoma procedura di affidamento; l’indivisibilità del singolo lotto non comporta, salvo espressa previsione, l’indivisibilità dell’intera gara né impedisce di partecipare agli altri lotti.
  • Il giudice amministrativo non può pronunciarsi in via anticipata sull’equivalenza tecnica di un prodotto quando tale valutazione non sia stata ancora effettuata dalla stazione appaltante, trattandosi di un potere amministrativo non ancora esercitato.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisPrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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