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Sentenza

Sentenza n. 5479/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento a) della determinazione dirigenziale di Roma Capitale- Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia Privata- U.O. Condono Edilizio n. repertorio -OMISSIS- dell’11.04.2024 e n. protocollo -OMISSIS- dell'11.04.2024, notificata il 07.05.2024, portante reiezione dell’istanza di condono prot. -OMISSIS- del 10.12.2004; b) della determinazione dirigenziale dello stesso Dipartimento- Direzione Edilizia Privata- U.O. Condono Edilizio n. repertorio -OMISSIS- dell’11.04.2024 e n. protocollo -OMISSIS- dell’11.04.2024, notificata il 07.05.2024, portante reiezione della domanda di condono prot. -OMISSIS-del 10.12.2004; c) di ogni altro atto della procedura presupposto, coordinato o comunque connesso, e in particolare delle comunicazioni dell’U.O. Condoni prot. -OMISSIS-e prot. -OMISSIS- del 23.03.2022, portanti preavviso di diniego, e delle relazioni dell'Ufficio Tecnico di valutazione delle osservazioni prot. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS- del 17.10.2022, non conosciute ma menzionate nelle impugnate determinazioni dirigenziali.

Giustizia amministrativa202408546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di condono edilizio relativi a due unità immobiliari di nuova costruzione, nonché gli atti presupposti, inclusi i preavvisi di rigetto e le relazioni sulle osservazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato due istanze di condono ai sensi della disciplina del terzo condono per due unità immobiliari a uso abitativo, ciascuna di 44 metri quadrati, inserite in un complesso a schiera. Roma Capitale aveva respinto le domande rilevando: la localizzazione degli abusi su terreni gravati da uso civico e qualificati come beni paesaggistici; il superamento dei limiti volumetrici previsti dalla legge regionale per le nuove costruzioni residenziali; la mancata produzione della documentazione obbligatoria, compreso l'attestato di proprietà. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto l'insussistenza del vincolo di uso civico, richiamando una sentenza della Corte d'Appello di Roma e deducendo che l'area, ormai edificata, avrebbe perso l'idoneità all'uso collettivo. Con il secondo motivo, proposto in subordine, ha sostenuto che il vincolo avesse natura relativa e non impedisse automaticamente il condono, ma imponesse soltanto l'acquisizione del parere dell'autorità preposta alla tutela. Con il terzo motivo ha contestato il computo unitario della volumetria dell'intero complesso, sostenendo che le due unità dovessero essere valutate autonomamente. Con il quarto motivo ha dedotto l'omessa indicazione puntuale della documentazione mancante e l'impossibilità, per cause non imputabili alla ricorrente, di produrre la documentazione attestante la proprietà, in ragione della mancata conciliazione con il Comune di Frascati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato i dinieghi come provvedimenti plurimotivati e ha ritenuto sufficiente l'esame dei primi due motivi, poiché ciascuno dei motivi autonomi posti a fondamento dell'atto, se valido, è idoneo a sostenerne la legittimità. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la sussistenza dell'uso civico sui terreni interessati risultava da accertamenti giudiziali e documentali. La sentenza della Corte d'Appello di Roma invocata dalla ricorrente era stata annullata dalla Corte di Cassazione, la quale aveva riconosciuto la permanenza della natura civica dei terreni già appartenuti all'Università agraria di Frascati e poi trasferiti al Comune. Inoltre, la natura civica della particella interessata risultava da una pronuncia del Commissario per gli usi civici e dal riconoscimento della natura collettiva del fondo nell'ambito di una richiesta di alienazione. Il TAR ha escluso che l'edificazione dell'area o la presenza di altri abusi potessero far venir meno il vincolo o rendere sanabile l'intervento. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione amministrativa, consistente nell'indicazione del vincolo di uso civico e della relativa fonte. Il secondo motivo è stato respinto perché le opere oggetto delle istanze erano nuove costruzioni, riconducibili alle opere maggiori del terzo condono. Per tali opere, la presenza del vincolo sull'area comporta l'insanabilità ex lege: il previo parere dell'autorità preposta può rilevare, nel regime del terzo condono, solo per opere minori prive di nuova volumetria o superficie e ricorrendo le ulteriori condizioni previste dalla legge. Le censure relative al superamento dei limiti volumetrici e alla documentazione mancante sono state assorbite in applicazione della ragione più liquida, non essendo necessario esaminarle dopo aver accertato l'idoneità autonoma delle ragioni fondate sul vincolo. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna amministrazione resistente, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 47/1985

    Richiamato quale disciplina generale del condono edilizio e dei limiti derivanti dalla presenza di vincoli.

  • art. 2 l.r. Lazio 12/2004

    Prevede i limiti volumetrici e le condizioni applicabili al terzo condono nel Lazio; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio 12/2004

    Esclude la condonabilità delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali o regionali.

  • art. 4, comma 3, l.r. Lazio 12/2004

    Prevede la documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di condono; la censura relativa alla documentazione è stata assorbita.

  • art. 7 l.r. Lazio 12/2004

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi documentali e alla motivazione del diniego; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    “Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. ‘terzo condono’), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni – e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di volume e superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria).”

    Nel terzo condono, le nuove costruzioni con nuova volumetria o superficie realizzate in area vincolata non sono sanabili; il previo parere dell'autorità di tutela non rende condonabili le opere maggiori.

  • art. 32, comma 27, lett. g), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    “Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora [...] siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico.”

    Stabilisce l'insanabilità delle opere abusive realizzate su terreni gravati da diritti di uso civico.

  • art. 1 l. 397/1894

    Richiamato dalla Corte di Cassazione per individuare il regime giuridico dei terreni trasferiti all'Università agraria e destinati ai bisogni della popolazione rurale.

  • art. 25 l. 1766/1927

    Richiamato per affermare che il trasferimento dei terreni al Comune, conseguente all'estinzione dell'Università agraria, non ne modifica la natura di terreni assoggettati a uso civico.

  • art. 8 l.r. Lazio 1/1986

    Richiamato in relazione all'istanza di alienazione del terreno di proprietà collettiva e al riconoscimento della natura civica del fondo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel caso di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la fondatezza o la mancata contestazione di una sola ragione autonoma è sufficiente a sorreggere l'atto; il giudice può quindi assorbire le censure relative alle ulteriori motivazioni.
  • Nel regime del terzo condono, le opere abusive di nuova costruzione realizzate in area sottoposta a vincolo ambientale o paesaggistico, con nuova volumetria o superficie, non sono sanabili; il previo parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo non è sufficiente a consentire il condono delle opere maggiori.
  • Le opere abusive realizzate su terreni gravati da diritti di uso civico sono escluse dalla sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. g), d.l. 269/2003; la presenza di edificazioni ulteriori o di altri abusi nell'area non elimina il vincolo e non fonda un affidamento alla sanabilità dell'intervento.
  • Ai fini del diniego di condono, è sufficiente una motivazione che individui il vincolo di uso civico gravante sull'area e richiami la disciplina che ne sancisce l'effetto ostativo alla sanatoria.
  • Nel giudizio amministrativo, il criterio della ragione più liquida consente di arrestare l'esame quando sia stata accertata l'infondatezza di censure rivolte contro una motivazione autonoma e sufficiente del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioVincoli e piani paesaggisticiDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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