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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09981/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Angela Maria Ienuso, condannata con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. a due anni di reclusione poi sostituiti dal lavoro di pubblica utilità, ha chiesto il riconoscimento della liberazione anticipata (art. 54 ord. pen.) per il periodo già eseguito svolgendo i lavori di pubblica utilità. La domanda è stata presentata al Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, il quale si è dichiarato incompetente trasmettendo gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice dell'esecuzione. Anche il GIP, con ordinanza del 5/11/2025, ha ritenuto di non essere competente e ha sollevato conflitto di competenza tra sé e l'Ufficio di Sorveglianza, trasmettendo gli atti alla Corte ai sensi degli artt. 28 e ss. c.p.p. Il Procuratore generale ha chiesto che venisse dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria.

La decisione

La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto e ha deciso che la competenza per il riconoscimento della liberazione anticipata, anche quando la pena detentiva è stata sostituita dal lavoro di pubblica utilità, spetta al Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, disponendo la trasmissione degli atti a detto ufficio. La decisione si fonda su orientamento giurisprudenziale costante e soprattutto sul contenuto dell'art. 69-bis ord. pen., come modificato dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 (conv. legge 8 agosto 2024, n. 112), che attribuisce al magistrato di sorveglianza il provvedimento di concessione o diniego del beneficio con ordinanza in camera di consiglio; è inoltre richiamato il principio che il giudice dell'esecuzione resta competente per l'applicazione e l'esecuzione della sanzione sostitutiva (lavori di pubblica utilità) fino alla dichiarazione che ne attesti la definitiva espiazione e l'estinzione degli effetti penali (richiamo agli artt. 63 e 64 legge n. 689/1981, come modificati). Gli atti vanno quindi trasmessi al Magistrato di sorveglianza che deciderà sul riconoscimento della liberazione anticipata; avverso la sua ordinanza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza competente entro dieci giorni.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    Norma invocata dall'interessata per il riconoscimento della liberazione anticipata in relazione al periodo già eseguito lavorando per pubblica utilità; la Corte ritiene ammissibile il riconoscimento nel caso di pena sostituita dai lavori di pubblica utilità.

  • art. 69-bis ord. pen.

    «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale". "Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.»

    La Corte interpreta l'art. 69-bis (nella formulazione risultante dal recente d.l./legge) come norma primaria che assegna la competenza funzionale al magistrato di sorveglianza per concedere o negare la liberazione anticipata; stabilisce anche la procedura (ordinanza in camera di consiglio) e il rimedio esperibile (reclamo al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni).

  • art. 56-bis legge n. 689/1981

    Riferimento normativo che disciplina la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; la Corte ne prende atto per delimitare la competenza del giudice dell'esecuzione sulle fasi di applicazione ed esecuzione del provvedimento sostitutivo.

  • artt. 63 e 64 legge n. 689/1981

    Norme che regolano l'applicazione ed esecuzione delle sanzioni sostitutive (lavori di pubblica utilità); la Corte le richiama per precisare che il giudice dell'esecuzione mantiene la competenza su questioni relative all'applicazione ed esecuzione della sanzione fino alla dichiarazione di definitiva espiazione ed estinzione degli effetti penali.

  • d.l. 4 luglio 2024, n. 92, art. 5 comma 3 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112)

    Intervento normativo recente che ha modificato l'art. 69-bis ord. pen.; la Corte si fonda su tale modifica per affermare la competenza del magistrato di sorveglianza nel decidere sul riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata.

  • art. 28 e ss. cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano il procedimento di risoluzione del conflitto di competenza tra giudici; la Corte dichiara sussistente il conflitto e decide ai sensi di tali disposizioni.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato dal comma 4 dell'art. 69-bis in relazione ai soggetti cui va comunicata o notificata l'ordinanza del magistrato di sorveglianza.

  • art. 71 comma 1 lett. m) ed n) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato come norma che ha inciso sulle disposizioni relative alle sanzioni sostitutive (menzionate insieme agli artt. 63 e 64 della legge n. 689/1981); contribuisce alla cornice normativa che differenzia le competenze tra giudice dell'esecuzione e magistrato di sorveglianza.

Massime di principio

  • La competenza a decidere sul riconoscimento della liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza anche quando la pena detentiva è stata sostituita dal lavoro di pubblica utilità; la decisione deve essere adottata con ordinanza in camera di consiglio.
  • Il giudice dell'esecuzione resta competente per l'applicazione e l'esecuzione della sanzione sostitutiva (lavori di pubblica utilità) e per dichiarare la definitiva espiazione e l'estinzione degli effetti penali, ma non per il riconoscimento della liberazione anticipata.
  • In presenza di rifiuto simultaneo di due diversi giudici a prendere cognizione dello stesso procedimento si configura un conflitto di competenza che va risolto secondo gli artt. 28 e ss. c.p.p.; fino alla decisione della Corte si determina una stasi processuale.
  • Le modifiche legislative recenti (d.l. 92/2024, conv. legge 112/2024) hanno chiarito la competenza del magistrato di sorveglianza in materia di benefici penitenziari; occorre fare riferimento sia al testo normativo sia all'orientamento giurisprudenziale consolidato.
  • Nel caso di conversione della pena in lavori di pubblica utilità, il periodo effettivamente eseguito svolgendo tali lavori può essere computato ai fini del riconoscimento della liberazione anticipata, ma la domanda va decisa dal magistrato di sorveglianza secondo la procedura prevista dall'art. 69-bis.

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