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Sentenza

Sentenza n. 1469/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - del decreto n. prot. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 27/08/2025), a mezzo del quale la Questura di Torino ha respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998 nr. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- a favore di -OMISSIS-, e ha contestualmente disposto la revoca del titolo di soggiorno; - degli atti presupposto e/o antecedenti e/o consequenziali, anche non conosciuti;

Giustizia amministrativa202502400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di aggiornamento e contestuale revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, residente in Italia dal 1995, ha impugnato il decreto della Questura di Torino che aveva respinto la sua istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e disposto contestualmente la revoca del titolo. L'Amministrazione aveva fondato la decisione su due rationes: la sussistenza di deferimenti all'autorità giudiziaria per i reati di ricettazione e importazione di merce contraffatta, previsti dagli artt. 648 e 474 c.p., e l'asserita assenza dal territorio dell'Unione europea per quasi due anni, dal 8 gennaio 2021 al 18 febbraio 2023. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, di non avere subito imputazioni o condanne penali e che la perquisizione domiciliare riguardava il fratello; dall'altro, di non essere rimasto lontano dall'Italia per oltre dodici mesi consecutivi, sostenendo di essere rientrato nel periodo 2022-2023 per gestire pratiche successorie. Quanto al profilo penale, ha prodotto un certificato del casellario giudiziale aggiornato, dal quale non risultavano condanne. Quanto alle assenze, ha prodotto due passaporti e ha contestato il conteggio dell'Amministrazione. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame della posizione limitatamente al conteggio dei giorni di assenza. L'Amministrazione non ha adottato una nuova determinazione formale, limitandosi a depositare una relazione difensiva che confermava il diniego.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché il provvedimento impugnato continuava a produrre effetti e la relazione depositata dall'Amministrazione non costituiva un nuovo atto amministrativo: era una nota dirigenziale avente finalità esclusivamente difensiva e priva di dispositivo. Nel merito, ha accolto il ricorso nei limiti necessari al riesame. Quanto alla ragione penale, il giudice ha rilevato che l'esistenza di pregiudizi penali era priva di diretto riscontro documentale. Sebbene una dichiarazione di disponibilità alla messa alla prova sembrasse contraddire l'affermazione del ricorrente circa l'assenza di procedimenti penali, il certificato del casellario escludeva condanne e l'Amministrazione non aveva chiarito la natura e la consistenza delle accuse. Ne è derivato un difetto di istruttoria e, quantomeno, una carenza di motivazione circa la pericolosità del ricorrente per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, richiesta per la revoca ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. 286/1998. Quanto alla durata dell'assenza dal territorio dell'Unione europea, il TAR ha osservato che il ricorrente non aveva provato il dedotto rientro in Italia nel periodo 9 gennaio-23 febbraio 2022. Tuttavia, dal passaporto emergeva un timbro di ingresso in Portogallo del 1° dicembre 2021, circostanza incompatibile con il presupposto dell'Amministrazione secondo cui il ricorrente sarebbe rimasto fuori dall'Unione europea dall'8 gennaio 2021 al 18 febbraio 2023. Tale elemento non dimostrava automaticamente il diritto all'aggiornamento del permesso, poiché sarebbe stato comunque possibile un successivo soggiorno extraeuropeo superiore a dodici mesi; dimostrava però il travisamento del quadro fattuale e l'insufficienza dell'istruttoria. Il decreto è stato quindi annullato con effetto conformativo limitato alla riedizione del potere e al riesame dell'istanza, restando impregiudicato il merito della futura determinazione amministrativa. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e la parziale incongruenza delle difese del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    Disciplina il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e costituisce la base normativa per l'aggiornamento e la revoca del titolo.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Richiede, ai fini della revoca del titolo, la valutazione della pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

  • art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale fondamento della revoca connessa alla valutazione della pericolosità derivante da elementi penali; la sua applicazione esige un'istruttoria concreta e una motivazione effettiva.

  • art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998

    Prevede la revoca in relazione all'assenza dal territorio dell'Unione europea per un periodo superiore a dodici mesi; l'accertamento deve poggiare su una ricostruzione istruttoria corretta degli ingressi e delle uscite.

  • art. 168-bis c.p.

    La dichiarazione di disponibilità alla messa alla prova è stata considerata un elemento potenzialmente indicativo dell'esistenza di un procedimento penale, ma non è stata ritenuta sufficiente, in assenza di ulteriori chiarimenti, a dimostrare la natura e la pregnanza delle accuse.

  • artt. 474 e 648 c.p.

    Individuano i reati menzionati dall'Amministrazione, rispettivamente l'importazione o commercio di prodotti con segni falsi e la ricettazione; il loro mero richiamo, non adeguatamente documentato e valutato, non basta a motivare la pericolosità ai fini della revoca del permesso.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo fondata sulla pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato richiede un accertamento concreto, documentato e motivato della natura e della pregnanza degli elementi penali a carico dell'interessato; il mero richiamo a deferimenti o procedimenti, senza chiarire il loro esito e la loro effettiva rilevanza, non è sufficiente.
  • Ai fini della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per assenza dal territorio dell'Unione europea superiore a dodici mesi, l'Amministrazione deve ricostruire correttamente, mediante adeguata istruttoria, i periodi di ingresso e di uscita; un timbro di ingresso in uno Stato membro incompatibile con il periodo di assenza assunto nel provvedimento integra travisamento dei fatti e vizia la decisione.
  • L'annullamento del diniego di aggiornamento e della contestuale revoca del permesso di soggiorno per difetto di istruttoria impone il riesame dell'istanza, ma non comporta di per sé l'accertamento del diritto sostanziale all'aggiornamento del titolo, restando riservata all'Amministrazione la riedizione del potere nel rispetto dell'effetto conformativo del giudicato.
  • Una relazione depositata in giudizio dall'Amministrazione, avente esclusiva finalità difensiva e priva di dispositivo, non costituisce una nuova determinazione amministrativa e non determina il venir meno dell'interesse all'annullamento dell'atto originariamente impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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