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Sentenza

Sentenza n. 2770/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'accertamento del diritto all’inclusione del c.d. “sei scatti stipendiali” ai fini della liquidazione del TFS con il conseguente obbligo di rideterminazione del TFS e condanna al relativo pagamento.

Giustizia amministrativa202401994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militari pensionati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri e collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio, hanno chiesto l’accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente rideterminazione e pagamento del TFS. Hanno sostenuto che il beneficio spetta anche al personale cessato a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, e che la disciplina si applica alle Forze di polizia a ordinamento militare in forza dell’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. L’INPS ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni e dei 35 anni di servizio, nonché la prescrizione quinquennale del diritto per uno dei ricorrenti, da calcolarsi dalla cessazione dal servizio. Ha inoltre dedotto l’infondatezza della pretesa e prospettato l’illegittimità costituzionale dell’interpretazione favorevole, per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di prescrizione, ritenendo, sulla base della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il termine decorra dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio. Nel merito ha accolto il ricorso, conformandosi all’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui i sei scatti stipendiali spettano a tutti gli ex appartenenti alle Forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. Ha escluso che l’inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, determini decadenza, qualificandolo come non decadenziale. Ha inoltre ritenuto infondate le questioni di costituzionalità prospettate dall’INPS: l’estensione del beneficio trova fondamento in una disciplina legislativa composita e non viola l’art. 81 Cost.; non sussiste neppure una manifesta disparità di trattamento ex art. 3 Cost., poiché il requisito anagrafico e contributivo delimita la platea dei beneficiari e persegue l’omogeneizzazione del trattamento tra categorie del comparto sicurezza. Il TAR ha accertato il diritto dei ricorrenti, imposto all’INPS la rideterminazione del TFS includendo i sei scatti nella base di calcolo e condannato l’ente al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali. Le spese, pari a euro 1.500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione, sono state poste a carico dell’INPS.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    Il beneficio spetta anche al personale delle Forze di polizia cessato a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio; il termine del 30 giugno per presentare la domanda non ha natura decadenziale.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La disposizione mantiene l’applicabilità dell’art. 6-bis al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, compresa l’Arma dei Carabinieri.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina non determina una manifesta disparità di trattamento irragionevole, poiché individua una platea delimitata da requisiti anagrafici e contributivi e accomuna, ai fini considerati, categorie del comparto sicurezza assimilabili.

  • art. 81 Cost.

    La norma costituzionale, rivolta al legislatore in materia di bilancio, non impedisce il riconoscimento di un beneficio economico previsto da una specifica disciplina legislativa per gli ex dipendenti delle Forze dell’ordine.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia, anche a ordinamento militare, collocati a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con almeno trentacinque anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale; la sua inosservanza non comporta la perdita del diritto ai sei scatti stipendiali, ove sussistano gli altri requisiti.
  • La prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla data di cessazione dal servizio.
  • Il riconoscimento dei sei scatti stipendiali, fondato su una disciplina legislativa applicabile alle categorie individuate dalla legge, non viola l’art. 81 Cost.; né contrasta con l’art. 3 Cost. quando la platea dei beneficiari sia delimitata da requisiti anagrafici e contributivi razionali e riferita a categorie assimilabili del comparto sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeStato giuridico e avanzamentoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoQuestione di legittimità costituzionaleRiparto di giurisdizione

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