Cassazione Penale, Ordinanza n. 13241/2025 del 04/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Perugia, pronunciata in sede di rinvio dopo precedente annullamento della Cassazione, deducendo un solo motivo di violazione di legge: ha sostenuto che il giudice del rinvio avrebbe dovuto riconoscere la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ritenendo che ne ricorressero i presupposti applicativi. La Corte di appello, invece, aveva limitato il proprio intervento alla rideterminazione della pena, in ragione della sopravvenuta modifica della cornice edittale conseguente alla pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019 e al successivo intervento normativo, confermando per il resto la responsabilità già coperta da giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha rilevato che il giudizio di rinvio aveva ad oggetto esclusivamente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in particolare della pena detentiva, e non poteva riaprire la valutazione sulla qualificazione giuridica del fatto ai fini del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, essendo ormai passata in giudicato la statuizione sulla responsabilità penale. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato come disposizione concorsuale/circostanziale nel titolo di reato oggetto della condanna, senza specifiche questioni interpretative trattate.
art. 110 c.p.
Richiamato quale base del concorso di persone nel reato, senza autonoma controversia interpretativa.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Costituisce la fattispecie base per i reati in materia di stupefacenti oggetto della condanna e della rideterminazione della pena.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La richiesta del ricorrente di applicazione della fattispecie di lieve entità è stata ritenuta non scrutinabile in sede di rinvio, perché estranea al perimetro del giudizio e preclusa dal giudicato sulla responsabilità.
Corte cost. n. 40/2019
Richiamata come decisione che ha inciso sulla cornice edittale, determinando la necessità di rideterminare la pena nel giudizio di rinvio.
sentenza Cass. n. 25809 dell'11 maggio 2022
Indicata come la decisione di annullamento con rinvio che aveva già consolidato il giudicato sulla responsabilità, limitando il rinvio alla sola pena.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice può pronunciare solo nei limiti tracciati dal dictum rescindente; se l'annullamento riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio, non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di responsabilità ormai coperto da giudicato.
- La richiesta di applicazione della fattispecie più lieve non è esaminabile quando essa implichi una rivalutazione di profili ormai definiti con giudicato e quando il rinvio sia circoscritto alla sola rideterminazione della pena.
- La modifica della cornice edittale per effetto di intervenuti pronunce costituzionali o interventi normativi può imporre la nuova determinazione della pena, ma non consente di ampliare l'oggetto del giudizio oltre i limiti del rinvio.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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