Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14063/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una clinica privata aveva convenuto una azienda sanitaria locale chiedendo la condanna al pagamento di una somma trattenuta quale eccedenza rispetto al tetto di spesa relativo all'anno 2007, in relazione a compensi per prestazioni sanitarie dovuti per il 2008. Il tribunale aveva accolto la domanda. L'azienda sanitaria aveva proposto appello, ma la corte territoriale lo aveva dichiarato improcedibile ritenendo nulla la costituzione dell'appellante: il difensore aveva depositato telematicamente solo la scannerizzazione in pdf delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, senza l'originale o il duplicato informatico, e la documentazione non consentiva di verificare tempestivamente la notifica dell'atto d'appello. Con il ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha denunciato violazione degli artt. 9 e 11 della l. n. 53/1994, sostenendo che la controparte aveva ammesso la notifica dell'appello e che, comunque, la ricezione della PEC e l'assenza di contestazioni integravano il raggiungimento dello scopo, con conseguente sanatoria del vizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato, in continuità con i precedenti richiamati, che l'appello notificato via PEC non è improcedibile se l'appellante si costituisce tempestivamente depositando copia analogica dei documenti attestanti la notificazione, corredata dall'attestazione di conformità, senza che vi sia un obbligo di produzione in modalità telematica; inoltre, nel caso di notifica a mezzo PEC, l'eventuale violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notificazione ma soltanto la sua nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo. Poiché l'appellato si era costituito senza eccepire tardività o irritualità della costituzione, la mancata contestazione ha comportato la sanatoria del vizio e ha escluso l'improcedibilità ex art. 348 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, l. n. 53/1994

    la prova della notificazione telematica può essere fornita anche in forma cartacea mediante copia analogica dei documenti informatici e attestazione di conformità; la disciplina non impone unicamente il deposito telematico dell'originale o del duplicato informatico

  • art. 11, l. n. 53/1994

    richiamato insieme all'art. 9 quale base normativa della notificazione in proprio e delle modalità di prova della stessa

  • art. 1335 c.c.

    la ricorrente lo invoca per sostenere la presunzione di conoscenza dell'atto ricevuto via PEC e il conseguente onere della prova contraria in capo al destinatario

  • art. 347 c.p.c.

    il termine di costituzione dell'appellante rileva ai fini della verifica della tempestività dell'appello

  • art. 348 c.p.c.

    l'improcedibilità dell'appello non può essere dichiarata quando la notificazione risulti comunque provata e il vizio risulti sanato dal raggiungimento dello scopo

  • art. 350 c.p.c.

    entro l'udienza indicata deve essere fornita la prova della notificazione dell'appello per consentire il controllo della tempestività della costituzione

Massime di principio

  • La notificazione di un atto processuale eseguita a mezzo PEC non è inesistente se la prova delle formalità digitali sia resa in modo non perfettamente conforme; in tale ipotesi il vizio integra, di regola, una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
  • In materia di appello, la tempestiva costituzione dell'appellante con deposito di copia analogica dei documenti attestanti la notificazione, accompagnata da attestazione di conformità, è sufficiente a evitare l'improcedibilità, senza che sia necessario il deposito telematico dell'originale o del duplicato informatico in ogni caso.
  • La mancata contestazione della controparte circa l'avvenuta ricezione della notifica e la regolare difesa nel merito possono integrare sanatoria del vizio notificatorio, escludendo l'improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando il destinatario dell'atto ne riconosce la ricezione o comunque non contesta la notifica, il giudice deve privilegiare la verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto rispetto a un formalismo che conduca all'inesistenza della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.